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Trattamento dei dati personali - Soggetti pubblici - 26 ottobre 1998 [39500]

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  [doc. web n. 39500]

Soggetti pubblici - Le aziende speciali sono soggette alla legge 675/1996 -  26 ottobre 1998

La legge n. 675/1996 delinea i requisiti in base ai quali i dati personali possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati e diffusi, ma non crea in capo ai soggetti che gestiscono tali dati l´obbligo di trattarli e di divulgarli a terzi.

Roma, 26 ottobre 1998

Azienda municipale
servizi pubblici
Via Palestro, 33
20038 Seregno

OGGETTO: Richiesta di parere

Codesta Azienda ha chiesto il parere di questa Autorità in ordine alla possibilità di comunicare al proprietario dell´immobile, al quale è somministrata acqua, gas o energia elettrica, alcune informazioni riguardanti l´utente che ha stipulato il contratto (es.: data di cessazione del rapporto contrattuale).

Al riguardo, occorre anzitutto precisare che la legge n. 675/1996 delinea i requisiti in base ai quali i dati personali possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati e diffusi, ma non crea in capo ai soggetti che gestiscono tali dati l´obbligo di trattarli e di divulgarli a terzi.

Tali obblighi possono derivare da disposizioni normative e contrattuali, che spetta a coloro che detengono i dati (titolari del trattamento) individuare e valutare.

Sarà quindi codesta Azienda a stabilire se ed in quale misura, in virtù di determinati obblighi di legge o di contratto, sia tenuta o meno a comunicare dati ai proprietari degli immobili. Sulla base di questa valutazione, sarà possibile poi verificare quali disposizioni della legge n. 675/1996 siano applicabili ai casi come quello in esame, tenendo presente che:

a) alle aziende speciali, istituite ai sensi dell´art. 23 della legge n. 142/1990 ed aventi la natura giuridica di enti pubblici economici, si applica, per quanto concerne la legge n. 675, la particolare disciplina prevista per i soggetti privati;

b) tale disciplina permette la comunicazione dei dati personali solo quando tale operazione è effettuata in base al consenso dell´interessato o ad uno dei presupposti equipollenti (ad esempio, l´adempimento di un obbligo di legge o di regolamento, oppure la necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria: art. 20, comma 1, lettere c) e g)).

Quanto al caso di specie, deve ritenersi che non vi sia alcun ostacolo a comunicare i dati al proprietario quando questi è cointestatario del contratto (ipotesi n. 1) del quesito), e che ad analoga conclusione può pervenirsi anche per quanto riguarda il caso in cui il proprietario non sottoscriva il contratto ma debba autorizzare, in base alle Vs. condizioni generali di contratto, l´attivazione della somministrazione.

IL PRESIDENTE