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Ordini professionali - Sospensione di un avvocato e pubblicità della notizia - 29 marzo 2001 [39536]

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Ordini professionali - Sospensione di un avvocato e pubblicità della notizia - 29 marzo 2001

E’ soggetto a deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati che dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Può essere quindi divulgato anche attraverso riviste, notiziari e pubblicazioni anche del Consiglio dell’Ordine, a prescindere dall’opportunità o meno di tale pubblicazione e dall’obbligo di riportare comunque dati esatti e completi.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall’avv. XY nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. La ricorrente ha ricevuto un riscontro negativo dal Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Milano alla richiesta, formulata per il tramite di un legale di fiducia, di non menzionare in un numero della rivista del medesimo Ordine in fase di stampa l´esistenza del provvedimento di temporanea sospensione dall´esercizio della professione di avvocato adottato nei propri confronti ed eseguito nel periodo 13 novembre 2000/12 gennaio 2001 (dopo la conferma da parte del Consiglio nazionale forense (CNF), la cui pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, che ha rigettato l´istanza di sospensione cautelare, ma deve pronunciarsi sull’impugnazione).

Secondo l´interessata, la diffusione di dati che la riguardano nel Foglio aggiuntivo dell´Albo inserito in calce alla rivista (recante l´intestazione "sanzioni disciplinari in corso"), contrasterebbe con l´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 in quanto non sarebbe prevista dalla normativa di riferimento (art. 46 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578). La pubblicazione determinerebbe anche un´ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza mancando l´interesse pubblico alla divulgazione di un provvedimento disciplinare che ha già spiegato i propri effetti.

Disattendendo la richiesta della ricorrente (che aveva lamentato anche l´avvenuta affissione del provvedimento di sospensione, per la durata della sua efficacia, nelle bacheche dell’Ordine poste in diversi uffici giudiziari del circondario), il Consiglio dell´Ordine ha deciso con deliberazione del 25 gennaio 2001 di pubblicare i dati in questione tramite il Foglio aggiuntivo, eliminando nella citata intestazione relativa alle "sanzioni disciplinari" le parole "in corso". La ricorrente ha quindi presentato ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 chiedendo al Garante di adottare anche un provvedimento interlocutorio per inibire la pubblicazione dei dati in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio che essa avrebbe potuto arrecare.

2. A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità, il Consiglio dell´Ordine ha trasmesso copia della citata deliberazione del 25 gennaio con la quale è stata rigettata l´istanza della ricorrente. Ha chiesto poi di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque infondato, sostenendo che:

a) la diffusione di notizie sullo status degli iscritti all´albo degli avvocati, conseguenti anche a provvedimenti disciplinari adottati dal competente ordine professionale e confermati dal CNF, sarebbe lecita anche rispetto ai principi già affermati dal Garante, in quanto la normativa di riferimento prevederebbe sia la piena pubblicità dell´albo (art. 16 r.d.l. 1578/1933), sia la pubblicità delle pronunce del CNF (r.d. n. 37 del 1934);

b) tali considerazioni troverebbero conferma nella deliberazione adottata dal Consiglio dell´Ordine di Milano il 17 settembre 1970, ritenuta dal Consiglio di rango regolamentare, che ha stabilito di comunicare con maggiore tempestività a tutti gli iscritti i nominativi dei professionisti destinatari di provvedimenti sanzionatori esecutivi di sospensione, mediante "foglio allegato al Bollettino d´informazioni o specificamente inviato";

c) l´interesse ad un´ampia divulgazione a tutti gli iscritti all´albo, mediante la rivista del Consiglio, di un provvedimento di sospensione eseguito sarebbe inoltre da collegare "al regime di nullità degli atti processuali compiuti da un avvocato colpito da radiazione o sospensione a seguito dell’automatica interruzione processuale che tali eventi determinano, anche qualora non vengano a conoscenza delle parti o del giudice (cfr. art. 301 c.p.c.; Cass. Civ., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8720)", sicché la nullità delle sentenze eventualmente pronunciate senza tenere conto di tale interruzione potrebbe essere eccepita in cassazione, ben oltre il momento in cui la sospensione cessa di avere efficacia;

d) per questi motivi, il Consiglio dell’Ordine ritiene doveroso dare notizia delle proprie decisioni in materia a mezzo della rivista, che assicurerebbe maggiore efficacia alla divulgazione agli iscritti della notizia dell´esistenza di provvedimenti disciplinari, poiché l´affissione in bacheca permetterebbe una più circoscritta conoscibilità, pur restando utile in termini di tempestività della notizia;

e) nei confronti della predetta diffusione dei dati (che sarebbe ora imminente) sarebbe applicabile anche la disciplina prevista dalla legge n. 675/1996 per le pubblicazioni a mezzo stampa edite da enti pubblici (v., in particolare, l´art. 25, comma 4-bis), essendo la rivista del Consiglio un periodico registrato e diretto dal presidente di quest´ultimo (il Consiglio ha anche richiamato, oltre ad alcune decisioni del Garante, le recenti disposizioni della legge n. 150/2000, circa la possibilità per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di informazione e di divulgare dati personali provenienti da atti o documenti pubblici).

Il Consiglio ha fatto inoltre presente che la stampa ha già pubblicato un primo breve articolo sull´argomento, e che la stessa ricorrente ha di seguito diffuso su un noto quotidiano alcune notizie sulla vicenda, contribuendo ad ampliarne la conoscibilità.

3. La ricorrente ha invece contestato le osservazioni formulate dal Consiglio ed ha ribadito che le descritte modalità di diffusione dei dati non sarebbero previste da specifiche disposizioni e che la citata deliberazione del 1970 non avrebbe natura regolamentare. Tale deliberazione non rappresenterebbe comunque una fonte idonea a stabilire modalità di divulgazione dei provvedimenti disciplinari ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge (ossia dall´art. 46 del r.d.l. n. 1578/1933) e sarebbe in contrasto con le successive disposizioni in materia di protezione dei dati personali. L´attività svolta dal Consiglio con la pubblicazione del Foglio non rientrerebbe poi nell´esercizio del diritto di cronaca e della libertà di stampa, essendo il Foglio una semplice fonte di cognizione delle modificazioni degli status degli iscritti all´albo.

Il Consiglio, nel confermare le proprie posizioni, ha infine ribadito che la diffusione dei dati in questione non contrasterebbe con l´art. 27, comma 3, della legge n. 675, in quanto le disposizioni legislative di riferimento avrebbero indicato forme di pubblicità dei provvedimenti disciplinari non tassative o limitative di ulteriori modalità di comunicazione agli iscritti. La citata deliberazione del 1970 avrebbe a suo avviso natura regolamentare (considerati anche i suoi requisiti di generalità ed astrattezza) e sarebbe applicabile perché non contraddetta da successive disposizioni normative o deliberazioni.

Nella riunione del 2 marzo 2001 il Garante si è riservato di provvedere in ordine al richiesto provvedimento interlocutorio unitamente al merito.

CIO’ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Va preliminarmente disattesa l´eccezione di inammissibilità del ricorso. La richiesta avanzata dalla ricorrente, pur essendo formulata con diretto riferimento alla deliberazione adottata dal Consiglio il 25 gennaio 2001 (di cui si chiede anche di dichiararne l’illegittimità, previa sospensione degli effetti), è sostanziale espressione del diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati e, in particolare, alla loro diffusione nelle forme sopra indicate (v. l´art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996). Il ricorso è pertanto ammissibile, anche in ragione del fatto che il Consiglio ha ricevuto e rigettato una precedente richiesta avanzata dal legale della ricorrente.

5. Come rilevato da entrambe le parti, il Garante ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni su questioni analoghe a quella oggetto dell’odierno ricorso, evidenziando che la legge n. 675 del 1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi, e che tali albi sono destinati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi. Questa Autorità ha quindi constatato che le disposizioni normative relative ai vari albi permettono a diversi ordini professionali di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi, in armonia con quanto stabilito dall´art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675 (cfr., in particolare, i pareri in tema di pubblicità degli albi professionali dei medici ed odontoiatri, degli ingegneri ed architetti e dei dottori commercialisti, rispettivamente in data 30 giugno, 22 luglio e 4 agosto 1997, pubblicati nel Bollettino del Garante n. 1/1997, pagg. 33, 40 e 46).

Le diverse disposizioni che regolano tale pubblicità sono spesso risalenti nel tempo e necessitano di essere prontamente aggiornate al fine di individuare in modo più preciso alcune modalità di pubblicità in relazione a quanto previsto dall´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, anche in relazione ad eventuali provvedimenti favorevoli all´interessato adottati anche a seguito di impugnazione. Ciò non ha però precluso la qualificazione degli albi professionali come atti pubblici oggetto di doverosa pubblicità e conoscibili da chiunque.

Il caso di specie riguarda, oltre al tema più generale della conoscibilità degli albi degli avvocati (che, oltre ad essere comunicati ai Ministri di giustizia e del lavoro e ai presidenti della corte di appello e dei tribunali del distretto, devono "essere affissi nelle sale di udienze della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario": art. 16, comma 4, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all´albo (tematica già esaminata dal Garante nel parere reso il 16 giugno 1999 al Collegio dei geometri della Provincia di Vicenza, in Bollettino n. 9/1999, pag. 72).

In proposito va osservato che la ratio sottesa alla pubblicità degli albi e dei periodici aggiornamenti relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni ricorre anche, con evidenza, per i provvedimenti che comportano una sospensione o l´interruzione dell’esercizio della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi soggetti anch´essi ad un regime di ampia conoscibilità.

L´art. 46, commi 1 e 3, del citato r.d.l. n. 1578 stabilisce che i provvedimenti di radiazione e di sospensione sono "comunicati a tutti i Consigli dell´ordine degli avvocati e procuratori della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene". In relazione a tali provvedimenti vengono poi in considerazione le disposizioni del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, sia in riferimento alle decisioni dei Consigli dell´ordine che sono soggette ad un regime di pubblicazione mediante deposito presso gli uffici di segreteria (art. 51, terzo comma, r.d. n. 37 cit.), sia per quanto riguarda le decisioni adottate in secondo grado dal Consiglio nazionale forense, soggette anch´esse a pubblicità (l´art. 64, secondo comma, r.d. n. 37 prevede la pubblicazione della decisione del Consiglio mediante deposito in segreteria, oltre che la sua comunicazione immediata al procuratore generale presso la Corte di cassazione).

Tale deposito realizza una pubblicità circoscritta. Permette però a chiunque (al Consiglio dell´Ordine, come ad altri soggetti) di venire lecitamente a conoscenza di determinati provvedimenti e di darne correttamente ulteriore notizia (cfr. Trib. Milano, Sez. I civ., 10 luglio 1998, n. 10667/96).

I menzionati provvedimenti disciplinari dei Consigli dell´ordine e del Consiglio nazionale forense si configurano pertanto quali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità da parte di altri professionisti e di terzi, pur in assenza di ulteriori e più analitiche disposizioni di legge o di regolamento che prevedano una specifica divulgazione in favore di altri soggetti rispetto a quelli indicati nel citato art. 46 r.d.l. n. 1578/1933 o particolari modalità di diffusione dei dati, previsioni non rinvenibili nella citata deliberazione del 17 settembre 1970, che non assume un rango regolamentare ai fini dell´applicazione dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996.

Rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non può ritenersi prevalente in questa sede l´interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento che applica la misura avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi (art. 9 legge n. 675/1996; cfr., in proposito, anche il provvedimento del 16 settembre 1997 (5) in tema di pubblicità dei dati relativi alle retribuzioni corrisposte da concessionari di pubblici servizi, in Bollettino del Garante n. 2/1997, pag. 16).

La conoscibilità delle informazioni relative ai suddetti provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgabilità tramite riviste, notiziari o altre pubblicazioni curati dai Consigli dell´ordine. Come recentemente evidenziato da questa Autorità (in risposta ad uno dei quesiti posti dall´Associazione nazionale dei comuni: v. il parere del 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13/2000), la pubblicazione delle predette riviste da parte di soggetti pubblici ricade anch´essa nell’ampia nozione di trattamento di dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, trattamento cui è applicabile la disciplina prevista, in termini generali, per l´attività giornalistica e di informazione dall´art. 25 della legge n. 675/1996, a prescindere dalla natura privata o pubblica del soggetto che cura la pubblicazione.

Deve ritenersi quindi lecita la diffusione a mezzo della rivista del Consiglio dell´ordine di Milano della notizia dell´esistenza di provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all´albo, fermo restando il diritto dell´interessato ad un´informazione corretta e completa, pure in riferimento ad eventuali sviluppi favorevoli all´interessato emergenti anche a seguito di impugnazione. Non compete invece al Garante valutare l´opportunità di pubblicare i dati in questione in una pubblicazione non obbligatoria quale la Rivista, sia in generale, sia in riferimento a provvedimenti già eseguiti.

Il ricorso non può essere pertanto accolto.

Considerata la particolarità della questione giuridica affrontata va disposta la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.


PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso nei termini indicati in motivazione;

b) compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 29 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli