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Diritto di accesso - Disponibilità del gestore telefonico a fornire i dati personali relativi all'utenza dell'interessato - 30 ottobre 2001 [39616]

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 [doc web n. 39616]

Diritto di accesso - Disponibilità del gestore telefonico a fornire i dati personali relativi all´utenza dell´interessato - 30 ottobre 2001

La semplice disponibilità da parte del gestore telefonico a fornire in dettaglio il traffico telefonico "in uscita" dall´utenza dell´interessato, non seguita dalla concreta messa a disposizione dell´elenco delle singole chiamate, non vale a costituire adempimento dell´obbligo connesso all´esercizio del diritto d´accesso; ne consegue l´accoglimento del ricorso proposto al Garante.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Ivano Cimatti nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di utenza telefonica fissa, lamenta di non aver ricevuto riscontro alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., volte a conoscere i dati personali che lo riguardano inerenti al traffico telefonico relativo alla propria utenza telefonica e al periodo 24.11.1996 - 31.10.1997.

A seguito dell´invito ad aderire di questa Autorità del 4/10/2001, la società ha manifestato la disponibilità a fornire in dettaglio il traffico telefonico in uscita dall´utenza intestata all´interessato, "nei tempi di attesa variabili in relazione al periodo di riferimento".

L´interessato ha fatto poi pervenire in data 26 ottobre una nota a questa Autorità, con la quale ha precisato di voler ottenere "esclusivamente il traffico in uscita".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne l´accesso dell´interessato ai dati personali relativi alle chiamate in uscita effettuate da un´utenza telefonica fissa. Le richieste di accedere a tali dati rientrano nell´ ambito applicativo della legge n. 675/1996 e rispetto ad esse può essere presentata, come nel caso di specie, un´istanza ai sensi dell´art. 13 della citata legge.

In relazione alla richiesta dell´interessato, come sopra precisata, il titolare del trattamento, pur non avendo tuttora reso disponibili i dati in questione, ha manifestato la disponibilità a fornire la documentazione richiesta, trattandosi appunto di dati relativi al traffico e alla fatturazione che la società tratta ai sensi del d.lg. n. 171/1998.

Il ricorso deve essere accolto e pertanto il titolare del trattamento deve consegnare all´interessato i dati richiesti entro un breve termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2001.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di fornire riscontro, entro il 30 novembre 2001, alle richieste dell´interessato nei termini di cui in motivazione, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuta comunicazione.

Roma, 30 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli