g-docweb-display Portlet

Diritto di accesso - Dati personali contenuti nelle perizie medico-legali e differimento dell'accesso - 28 dicembre 2000 [40045]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc web n. 40045]

Diritto di accesso - Dati personali contenuti nelle perizie medico-legali e differimento dell´accesso - 28 dicembre 2000

Il Garante conferma nuovamente che le perizie medico-legali in ambito assicurativo possono contenere dati personali anche nella parte in cui il perito svolge alcune valutazioni soggettive relative all´infortunato. Questi dati sono quindi accessibili all´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n.675/1996. Tuttavia, in alcuni casi l´esercizio del diritto può essere temporaneamente differito se l´accesso può determinare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, pregiudizio che deve essere valutato caso per caso sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Franco Del Rio nei confronti dello Studio Tecnico di Infortunistica Marino e Associati e del sig. Alessandro Bertelli;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto allo Studio Tecnico di Infortunistica Marino e Associati e al perito assicurativo sig. Alessandro Bertelli di:

  • confermare l´esistenza o meno di dati personali riferiti ad una perizia (eseguita per conto di una società di assicurazioni) dei danni subiti dall´interessato in un precedente sinistro stradale;
  • comunicare i medesimi dati, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento;
  • cancellare i dati di cui non sarebbe necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

Nel ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha chiesto al Garante di disporre per l´accoglimento delle proprie richieste. Ha chiesto, inoltre, di verificare la liceità del trattamento svolto dai resistenti, anche con riferimento all´obbligo di notificazione dei trattamenti.

2. A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità, lo studio di infortunistica ha comunicato al ricorrente di non essere più in possesso di dati che lo riguardano, avendo inviato tutta la documentazione riferita al sinistro in questione alla competente società di assicurazioni. Dal canto suo, il perito ha confermato all´interessato di aver cancellato dalla documentazione in proprio possesso i dati a lui riferiti (a seguito della richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675). Entrambe le parti resistenti hanno inoltre fornito alcune indicazioni sull´origine, sulle modalità e sulle finalità del pregresso trattamento dei dati del ricorrente. Tali indicazioni sono state riprese ed integrate nelle memorie difensive, anche in riferimento alla liceità del trattamento svolto e alla notificazione al Garante. Nelle memorie, i resistenti hanno poi eccepito l´inammissibilità o l´improcedibilità del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia sulla vicenda oggetto del ricorso.

Il ricorrente, nel contestare l´eccezione di inammissibilità del ricorso, ha infine rilevato che le risposte fornite, oltre che tardive, sarebbero "sospette e di comodo", poiché il trattamento avrebbe riguardato dati ulteriori rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica sui danni subiti dalla propria autovettura (in particolare, sarebbero state raccolte e trasmesse alla società di assicurazioni alcune informazioni sui rapporti di parentela dell´interessato con la persona danneggiata, il che, secondo il ricorrente, non rientrerebbe tra i compiti dei periti assicurativi).


CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. In via preliminare, l´eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso non è fondata in quanto il ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, quale quello in esame, ha per oggetto esclusivamente la tutela dei diritti di cui all´art. 13 della stessa legge, mentre l´esposto presentato dal ricorrente presso la Procura di La Spezia (che pure è diretto a far svolgere accertamenti su alcune circostanze segnalate nel ricorso) non riguarda i diritti sanciti da tale articolo e non preclude la proposizione del ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della medesima legge.

Il ricorso è pertanto ammissibile.

4. Nel merito, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda le richieste formulate dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. Ciò sulla base delle risposte fornite nelle quali i resistenti hanno confermato l´inesistenza di dati relativi alla persona dell´interessato e hanno fornito indicazioni in ordine alle principali caratteristiche del trattamento dei dati precedentemente svolto.

In particolare, mentre il perito ha confermato di aver cancellato dalla documentazione in proprio possesso i dati del ricorrente, a seguito della richiesta avanzata da quest´ultimo (e di avere omesso di dargliene notizia per un mero disguido), lo studio di infortunistica ha dichiarato di non essere più in possesso di dati che lo riguardano e di avere consegnato l´incartamento riferito all´interessato alla competente società di assicurazioni.

Sono invece inammissibili in questa sede, in quanto non possono essere prese in considerazione nell´ambito dell´odierno procedimento attivato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, le richieste del ricorrente dirette non tanto a far valere i diritti previsti dall´art. 13 della stessa legge, quanto a sollecitare l´esercizio dei poteri di accertamento e di controllo del Garante in relazione alla presunta illiceità del trattamento dei dati precedentemente svolto dalle parti resistenti e al mancato rispetto dell´obbligo di notificazione al Garante. Tali richieste potranno essere esaminate da questa Autorità in un distinto procedimento ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge n. 675, sulla base, però, di una puntuale e documentata rappresentazione di specifici comportamenti e fatti, rappresentazione che non è ravvisabile negli atti già acquisiti (i quali, peraltro, farebbero riferimento a circostanze del tutto controverse tra le parti e già sottoposte all´attenzione dell´autorità giudiziaria penale), tenendo presente le indicazioni fornite dai resistenti in ordine ai rapporti con la società di assicurazioni ed alla titolarità del trattamento dei dati, nonché alle eventuali cause di esonero dall´obbligo di notificazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda le richieste formulate dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996;

b) inammissibile il ricorso per quanto riguarda le altre richieste avanzate dall´interessato, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 11 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
40045
Data
28/12/00

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso