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Diritto di accesso - Dati personali e visite neuropsichiatriche - 28 novembre 2001 [40353]

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 [doc web n. 40353]

Diritto di accesso - Dati personali e visite neuropsichiatriche - 28 novembre 2001

Le informazioni di carattere personale relative ad una minore, nonché i disegni da questa redatti, raccolti da un medico neuropsichiatra negli appunti presi nel corso di una visita specialistica, costituiscono oggetto del diritto di accesso da parte dell´interessato (nella specie, nella persona di un genitore della minore).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti della Dr. ssa Maria Grazia Melegari;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il ricorrente in proprio e nella qualità di genitore della propria figlia minore, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad alcune richieste di accesso ai dati personali propri e della figlia, formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di un medico che ha sottoposto la minore ad alcune visite neuropsichiatriche nell´estate del 1999.

In particolare il ricorrente ha chiesto la comunicazione dei dati personali riferiti ad alcuni test (Patte Noire; Disegno della famiglia; ecc.), che sarebbero stati eseguiti dal medico su incarico della madre della bambina e del relativo legale, non per fini terapeutici, ma in qualità di consulente di parte della madre stessa e quindi, non su diretto incarico di un´autorità giudiziaria.

Il ricorrente ha affermato che sulla base dei risultati delle visite il medico neuropsichiatra avrebbe prodotto "una relazione medica" dinanzi al giudice tutelare in una udienza del 1 ottobre 1999, nel quadro della predetta attività di parte che renderebbe evidente la detenzione da parte del medico di alcuni dati personali di esso ricorrente e della minore.

Il diniego di comunicare i dati richiesti sarebbe quindi ingiustificato e lederebbe il diritto del ricorrente di verificare l´esattezza dei dati personali, nonché il diritto all´identità personale, intendendo non vedersi attribuito un profilo inesatto.

2. A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il medico neuropsichiatra ha precisato che copia della predetta relazione è stata messa già a disposizione del ricorrente nella citata udienza.

Il medico ha fatto riferimento al possesso di "materiale grezzo" ed ha sostenuto:

a) che i test sarebbero stati riferiti e commentati nella menzionata relazione;
b) di non essere in possesso di dati personali del ricorrente;
c) che avrebbe natura di dato personale solo l´"elaborato dello specialista" riportato nella relazione, anziché la "verbalizzazione grezza" effettuata durante la somministrazione dei test.

Il medico ha altresì precisato di detenere il risultato dell´ulteriore test denominato "Disegno della famiglia" e che il testo dell´intervista effettuata con la figlia è stato anch´esso riportato integralmente nella relazione.

Con memoria depositata in sede di audizione delle parti il 20 novembre, il ricorrente ha ribadito di non voler ottenere dal titolare del trattamento la consegna "dell´elaborazione soggettiva e personale ovvero dell´interpretazione" fornita ai test attraverso la relazione medica, ma, unicamente, la "cartella clinica" della minore, ovvero i soli dati personali relativi alla propria persona ed alla figlia minore, riportati in "quegli stessi test, siglature, anamnesi, appunti e quant´altro ottenuto e raccolto nel corso delle sedute attraverso le dichiarazioni ed attività svolte sulla piccola…". Il ricorrente ha chiesto infine che le spese inerenti al procedimento siano poste a carico del medico titolare del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Il ricorso concerne il diritto di accesso ai dati personali di una minore e di un suo genitore raccolti da un medico nel corso di visite specialistiche effettuate tramite colloqui e test.

4. Il medico titolare del trattamento ha precisato più volte di non detenere dati personali specificamente riferiti al ricorrente. In relazione a questo riscontro va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda la richiesta di accedere ai dati personali del ricorrente, salvo quanto di seguito precisato in riferimento al "disegno della famiglia".

5. Va parimenti dichiarato non luogo a provvedere per quanto riguarda una parte dei dati relativi alla minore, raccolti durante le visite specialistiche, i colloqui e i test.

La neuropsichiatra ha chiarito nella propria memoria e ribadito nell´audizione del 20 novembre 2001 di aver redatto a seguito delle visite un elaborato contenente i risultati dei test (Patte Noire; Disegno della famiglia) e dei colloqui avuti con la minore, dati che ha dichiarato di aver interamente trasfuso e riportato nella relazione lecitamente prodotta in giudizio e già in possesso del ricorrente.

6. Il ricorso va invece accolto per le restanti informazioni di carattere personale relative alla minore e non riportati nella menzionata relazione.

In particolare il medico ha dichiarato in sede di audizione di essere in possesso, per quanto concerne il test "Patte Noire", di alcuni "appunti corrispondenti alle elaborazioni di ogni scheda contenente le immagini", nonché, per quanto riguarda l´altro test, del "disegno redatto dalla bambina".

Deve ritenersi che tali documenti contengano alcune informazioni di carattere personale (relative, in modo particolare, alla minore e, in ipotesi, al genitore ricorrente), in ragione del tenore delle domande rivolte, del particolare contesto in cui i documenti stessi sono stati formati, nonché delle specifiche valutazioni effettuate o effettuabili su di essi dalla professionista o da terzi, valutazioni direttamente connesse al contenuto dei documenti ed aventi diretti riflessi in primo luogo sulla minore.

Tali dati possono infatti fornire un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sugli interessati, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di tipo familiare.

La legge n. 675/1996 è applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti identificati o identificabili e costituita anche da suoni o da immagini (quale quella che può essere riportata in un disegno come quello in esame), ovvero compresa al loro interno o nell´ambito di dichiarazioni o di altre forme di manifestazione del pensiero.

Il medico dovrà quindi comunicare al ricorrente i restanti dati di carattere personale non ancora comunicati, con particolare riferimento a quelli contenuti nei documenti sopra indicati o in ogni altro eventuale altro appunto o relazione contenente anamnesi, giudizi o valutazioni o altri dati da ritenersi di natura personale nei termini sopraindicati.

7. In riferimento alla richiesta del ricorrente concernente le spese del procedimento, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti, anche in ragione della specificità delle questioni giuridiche esaminate e del parziale riscontro fornito al ricorrente antecedentemente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla richiesta di accedere ai dati personali specificamente riferiti al ricorrente, salvo quanto previsto al punto c) del presente dispositivo;

b) dichiara non luogo a provvedere per quanto riguarda i dati della figlia del ricorrente contenuti nella relazione già in possesso di quest´ultimo;

c) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell´interessato di conoscere i restanti dati detenuti dal titolare del trattamento, nei termini di cui in motivazione, e dispone che la resistente ne dia comunicazione al ricorrente entro il 15 gennaio 2002, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data a questa Autorità;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 28 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli