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Attività giornalistica - Pubblicazione su un quotidiano della richiesta di rinvio a giudizio dell'interessato - 25 ottobre 2001 [40739]

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 [doc web n. 40739]

Attività giornalistica - Pubblicazione su un quotidiano della richiesta di rinvio a giudizio dell´interessato - 25 ottobre 2001

Risulta aderente ai principi fissati dalla legge n. 675/1996 la pubblicazione su un quotidiano della notizia della richiesta di rinvio a giudizio dell´interessato, anche quando questi è indicato nominativamente, perché tale richiesta, non qualificabile come atto d´indagine, non è soggetta all´obbligo del segreto imposto dall´art. 329 c.p.p., e purché la notizia sia caratterizzata dalla rilevanza nell´ambito territoriale di riferimento della testata giornalistica, dalla sua veridicità e dalla forma civile dell´esposizione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY

nei confronti di

  • Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani;
  • Conforti S.r.l. con sede in Trapani, editore dell´emittente "Radio Tele Hobby"- Gruppo "Radio Cuore";
  • TELESCIROCCO, Rete televisiva siciliana, con sede in Trapani;
  • Domenico Sanfilippo S.p.A. quale editore del quotidiano "LA SICILIA";
  • Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. quale editore del quotidiano "LA REPUBBLICA";

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. La ricorrente, imputata in un procedimento penale pendente nei riguardi di più persone presso la Procura della Repubblica di Trapani, lamenta che i resistenti avrebbero divulgato nei giorni 22 e 23 giugno 2001 la notizia della richiesta di rinvio a giudizio formulata a suo carico, nonché della fissazione dell´udienza preliminare, prima della notificazione di tali atti, avvenuta nei propri confronti il successivo 26 giugno 2001.

Secondo la ricorrente gli indicati titolari del trattamento avrebbero trattato illecitamente i dati violando (la Procura della Repubblica) le disposizioni di cui all´art. 20, comma 1, lettera g) e (le testate giornalistiche) quelle di cui all´art. 25 della legge n. 675/1996, specie in relazione all´assenza dei requisiti dell´essenzialità dell´informazione e della sua rilevanza pubblica.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della medesima legge, l´interessata ha quindi chiesto la "cessazione del comportamento illegittimo" dei resistenti.

All´invito a fornire riscontro alle istanze dell´interessata, inoltrato da questa Autorità in data 27 settembre 2001, le quattro testate giornalistiche hanno risposto ritenendo legittimi i trattamenti svolti in riferimento sia ai parametri per il corretto esercizio dell´attività giornalistica (art. 25 legge n. 675/1996), sia alla possibilità di pubblicare la notizia relativa ad una richiesta di rinvio a giudizio, trattandosi di atto non coperto da segreto.

Il direttore responsabile del quotidiano "LA REPUBBLICA", nella memoria datata 10 ottobre 2001, ha anche eccepito l´inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso, e la relativa istanza ex art. 13, sarebbero stati inoltrati non al responsabile del trattamento dei dati indicato nella gerenza pubblicata sul quotidiano medesimo, ma solo alla redazione di Palermo dello stesso giornale.

Il direttore responsabile dell´emittente Radio Tele Hobby, che diffonde in ambito locale le trasmissioni di "Radio Cuore", con fax inviato il 1° ottobre 2001 ha a sua volta sostenuto di aver diffuso la notizia in questione (di cui è stato fornito anche un testo scritto) senza citare direttamente l´interessata, ma operando unicamente un generico riferimento ad una pluralità di professionisti indagati e citando espressamente il solo presidente provinciale dell´Ordine dei commercialisti.

La ricorrente, con successivo fax dell´8 ottobre 2001, ha invece confermato il proprio punto di vista, ribadendo che la citata emittente radiofonica avrebbe diffuso il proprio nome insieme a quello degli altri imputati.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso é inammissibile per quanto concerne le richieste avanzate nei confronti della Procura della Repubblica di Trapani.

Il trattamento dei dati che potrebbe essere stato svolto nel caso di specie da tale titolare del trattamento (indicato peraltro dal ricorrente in modo impreciso ed in riferimento ad una disposizione – l´art. 20, comma 1, lettera g), della legge n. 675/1996 – che concerne non gli uffici giudiziari, bensì l´attività svolta da soggetti privati al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria) rientra in termini generali tra quelli svolti "per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia" (art. 4, comma 1, lett. d), legge n. 675).

A tale particolare trattamento si applicano al momento solo alcune disposizioni della medesima legge elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le quali non sono compresi né l´art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l´art. 29 della legge n. 675/1996 (in materia di ricorsi al Garante). Pertanto, rispetto al medesimo trattamento, non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, ferma restando la possibilità di inviare una segnalazione o un reclamo al Garante per chiedere la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Per le suesposte ragioni il ricorso proposto nei confronti della Procura della Repubblica di Trapani deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Non sono infine emersi elementi che inducano a ritenere che presso l´ufficio giudiziario si sia proceduto in modo illecito o non corretto a comunicare alle testate l´esistenza del provvedimento, considerata anche la presenza nel procedimento penale di una pluralità di persone interessate alla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio (imputati, persone offese…).

3. Deve essere poi respinta l´eccezione di inammissibilità formulata tramite il direttore responsabile del quotidiano "LA REPUBBLICA" in riferimento alle modalità di presentazione dell´istanza ex art. 13 e del successivo ricorso. La presentazione di tali atti nei confronti della redazione di Palermo del citato quotidiano è infatti corretta e corrisponde alle modalità previste dalla legge n. 675. L´art. 13, comma 1, lettera c) di tale legge prevede infatti che il riscontro alle posizioni giuridiche fatte valere dall´interessato ai sensi della medesima norma deve essere fornito dal titolare o dal responsabile del trattamento. Non appare quindi corretto prefigurare in capo alla sola figura del responsabile del trattamento (che nel caso del quotidiano in questione è stato designato nella persona del direttore responsabile della testata) il compito di corrispondere alle richieste degli interessati. Queste ultime possono essere infatti utilmente presentate, oltre che all´indicato responsabile del trattamento, anche al titolare del trattamento per il tramite di altre competenti articolazioni centrali o periferiche della struttura che fa capo a quest´ultimo (e quindi, nel caso di specie del quotidiano). Ciò anche in relazione al fatto che i diritti di cui all´art. 13 non sono soggetti a particolari modalità di esercizio, oltre quelle previste dal d.P.R. n. 501/1998, né alla normativa generale sulla notificazione di atti. La richiesta ex art. 13 può presumersi quindi conosciuta una volta giunta in un luogo che rientra nella sfera di dominio e controllo del destinatario, come è avvenuto nel caso di specie.

Quanto al merito, il ricorso proposto nei confronti degli indicati editori, relativamente alla pubblicazione della notizia della richiesta di rinvio a giudizio della ricorrente, é infondato.

4. A tale tipo di trattamento si applicano le particolari norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all´informativa ed all´acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare alcuni diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto di cronaca e con la libertà di espressione.

Non risulta poi illecita la diffusione della notizia della richiesta di rinvio a giudizio di un interessato, anche quando quest´ultimo sia indicato nominativamente. La diffusione di tale tipo di notizia non è vietata da norme specifiche, anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è qualificabile come atto d´indagine e non viene altresì in considerazione l´obbligo del segreto di cui all´art. 329 c.p.p.

Non risultano infine violati i limiti posti all´esercizio del diritto di cronaca dalle disposizioni dell´art. 25 della legge n. 675 e dal citato codice deontologico, attesa la rilevanza della notizia nell´ambito territoriale di riferimento delle testate giornalistiche in oggetto, nonché la veridicità della stessa e la forma civile dell´esposizione.

Il trattamento di dati svolto dalle indicate testate giornalistiche è quindi da considerarsi in generale legittimo anche in riferimento alla citazione del nome della ricorrente che è stato o potrebbe essere stato divulgato da talune delle testate.

Le conclusioni in diritto cui si perviene con la presente decisione trovano conferma in precedenti provvedimenti adottati da questa Autorità sia nella prima fase di applicazione della legge, in particolare con la decisione del 14 ottobre 1997 (in Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e società dell´informazione", n. 2, pag. 69 ss.) e, successivamente, con quella del 18 novembre 1998 (in Boll. Uff. n. 6, pag. 94 ss.).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso presentato nei confronti della Procura della Repubblica di Trapani;

b) dichiara infondato il ricorso in riferimento agli altri titolari del trattamento indicati in premessa, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli