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Procedimento relativo ai ricorsi - Diffusione tramite affissione di stampati su luogo di lavoro - 9 giugno 1999 [40995]

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 [doc. web n. 40995]

Procedimento relativo ai ricorsi - Diffusione tramite affissione di stampati su luogo di lavoro - 9 giugno 1999

Il ricorso all´ Autorità può essere presentato solo per la tutela di una precisa richiesta, avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. Prima di presentare il ricorso, l´interessato deve quindi formulare le proprie richieste con riferimento ad uno o più dei diritti riconosciuti dall´art. 13 (accesso ai dati, diritto di ottenerne l´aggiornamento o la rettificazione oppure, qualora siano trattati in violazione della legge, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, ecc.), nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ ing. Claudio Manganelli, componenti;
esaminato il ricorso presentato dal ricorrente, rappresentato e difeso dall´ Avv. ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest´ ultimo in ...
nei confronti della A.S.L. n. 6 di ..., con sede in ....;

vista la documentazione allegata;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, dirigente medico in servizio presso la divisione Ortopedia e traumatologia dell´Ospedale di ... (A.S.L. n. 6), ha fatto presente di aver richiesto di prestare servizio al di fuori della sua divisione per ´´una non facile situazione ambientale" , che avrebbe causato il riacutizzarsi di un suo stato di malattia, e di essere stato per questo motivo sottoposto ad apposita visita medica.

In seguito a tale visita, un altro dirigente medico della stessa divisione avrebbe poi diffuso pubblicamente, con affissione di note circolari e di comunicazioni di altro tipo nei corridoi del reparto e delle sale di attesa nonché in altri luoghi dell´ospedale, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente, travisando il risultato della predetta visita medica (riportato nella cosiddetta scheda di sorveglianza sanitaria inviata anche alla A.S.L. n. 6) ed attribuendo all´interessato "un non meglio giustificato stato di inidoneità" .

  • Il ricorrente ha lamentato, quindi:
  • l´arbitrarietà e l´ illiceità della predetta diffusione di dati idonei a rivelare il suo stato di salute;
  • la violazione di diverse disposizioni della legge n. 675/1996 da parte del suddetto dirigente medico e della A.S.L. n. 6;
  • la lesione della sua dignità e reputazione sia personale che professionale.

2. Il ricorrente ha fatto presente, inoltre, di aver formulato in data ... apposita istanza al Direttore generale dell´A.S.L. n. 6 "per chiedere la cessazione dell´attività lesiva nei suoi confronti" , rimasta senza esito in quanto le varie circolari e comunicazioni riferite alla sua persona continuerebbero a rimanere affisse in luoghi aperti al pubblico.

Per tale motivo, decorsi i cinque giorni previsti dall´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, ha chiesto, con il ricorso in esame, al Garante di ordinare "la cessazione dei comportamenti che saranno ritenuti illegittimi" e di "denunciare all´autorità giudiziaria i fatti configurabili come reati perseguibili d´ufficio" .

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. In occasione della decisione dei ricorsi presentati anteriormente all´entrata in vigore del regolamento di attuazione dell´art. 29 della legge n. 675/1996, previsto dall´art. 33, comma 3, della medesima legge, questa Autorità ha sempre ritenuto che tali atti possono essere qualificati come "reclami" ai sensi dell´art. 31 della stessa legge, restando ferma la possibilità di dichiarare l´inammissibilità o la manifesta infondatezza degli atti presentati nella predetta fase come formali ricorsi, qualora gli stessi non presentino i requisiti previsti dagli articoli 13 e 29 della citata legge n. 675.

4. Alla luce delle considerazioni sopra formulate e sulla base della disciplina anteriore al predetto regolamento, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha infatti caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione della normativa in tema di dati personali, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami rivolti anch´essi al Garante.

Il ricorso può essere presentato solo per la tutela di una precisa richiesta ai sensi dell´art. 13 della stessa legge, avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Prima di presentare il ricorso, l´interessato deve quindi formulare le proprie richieste con riferimento ad uno o più dei diritti riconosciuti dal citato art. 13 (accesso ai dati, diritto di ottenerne l´aggiornamento o la rettificazione oppure, qualora siano trattati in violazione della legge, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, ecc.), nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile" .

Di questa evenienza non vi è alcun cenno nel ricorso in esame che pure riguarda un caso particolare, ma nel quale l´eventuale grave pregiudizio doveva considerarsi semmai già verificato al momento dell´avvenuta diffusione dei dati relativi alla salute del ricorrente.

In atti figura invece una nota del ... indirizzata al Direttore generale della A.S.L. che, però, non contiene alcun riferimento ai diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, bensì è diretta a segnalare genericamente allo stesso Direttore la violazione dei diritti del ricorrente, realizzatasi attraverso l´affissione al pubblico di notizie idonee a rivelare il suo stato di salute, e a richiedere un intervento per la loro rimozione (già più volte sollecitato presso altri dirigenti dell´ A.S.L.) al fine di "evitare una continuazione di reato ma anche per ridurre il danno di immagine per l´Azienda" .

Dal tenore e dal contenuto dalla predetta nota non può quindi ricavarsi né un chiaro e preciso riferimento agli specifici diritti attribuiti all´interessato dall´art. 13 della legge n. 675 né, di conseguenza, l´obbligo per il suddetto Direttore di fornire, per conto della Azienda sanitaria titolare del trattamento dei dati, rapido riscontro alla richiesta del ricorrente secondo il procedimento delineato dallo stesso articolo in combinato disposto con il successivo art. 29, comma 2 (ossia entro cinque giorni).
Così come formulata, la nota consegnata a mano dall´interessato poteva, semmai, essere considerata come una semplice istanza o reclamo da esaminare secondo le modalità ed i tempi previsti a livello amministrativo per i soggetti pubblici.

L´accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica, peraltro, il diritto del ricorrente di esercitare nei confronti dell´Azienda sanitaria titolare del trattamento i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 (tra cui, appunto, la facoltà di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati utilizzati in violazione della legge oppure di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento), anche sulla base di quanto previsto ora dagli artt. 17 ss. del d.P.R. n. 501/1998 recante il regolamento di organizzazione e funzionamento del Garante (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 25 del 1 febbraio 1999). Né pregiudica il diritto del ricorrente di rivolgersi all´autorità giudiziaria per far accertare eventuali reati o per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) avvia autonomamente, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, sulla base della documentazione acquisita in occasione dell´esame del presente ricorso, un apposito procedimento per verificare quanto segnalato dal ricorrente in ordine alla diffusione dei dati idonei a rivelare il suo stato di salute;

c) a tal fine, invita la A.S.L. n.6:

  • ai sensi del citato art. 31, comma 1, lett. l), a sospendere temporaneamente l´eventuale diffusione di dati relativi alla salute dell´interessato, attraverso l´adozione di adeguati accorgimenti come l´oscuramento degli stessi dati riportati nei documenti affissi in pubblico o la sostituzione dei documenti con altri non contenenti le predette informazioni;
  • ai sensi dell´art. 32, comma 1, della stessa legge n. 675, a far pervenire, entro il ..., ogni informazione e documento utile per una rapida e compiuta valutazione della segnalazione in esame, dando conferma anche all´interessato del blocco della diffusione dei dati che lo riguardano.

Roma, 9 giugno 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà