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Informativa all'interessato - L'informativa nella lettera ai cittadini per il pagamento del canone radiotelevisivo - 13 dicembre 2000 [42018]

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 [doc web n. 42018]

Informativa all´interessato - L´informativa nella lettera ai cittadini per il pagamento del canone radiotelevisivo - 13 dicembre 2000

Ministero delle finanze e Rai S.p.A. devono riformulare l´informativa rivolta a cittadini ai fini del pagamento del canone radiotelevisivo, con particolare riguardo alle modalità di restituzione del questionario. L´Autorità ha chiesto inoltre all´Amministrazione finanziaria di conoscere in base a quali presupposti giuridici sia richiesto agli utenti di fornire una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà per le situazioni di convivenza con persone titolari di abbonamento al servizio radiotelevisivo.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti;

VISTE le note del 25 e del 27 settembre 2000 inviate rispettivamente dal Ministero delle finanze - 1° Ufficio entrate di Torino - S.A.T. Sportello abbonamenti TV e dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Con provvedimento del 12 luglio 2000, il Garante ha segnalato al Ministero delle finanze - URAR TV e alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni la necessità di conformare il trattamento dei dati svolto per la gestione e la riscossione dei canoni ai principi indicati nel medesimo provvedimento ed ha chiesto alla società di trasmettere, entro il 29 settembre 2000, gli schemi della comunicazione e dell´allegato questionario riformulati secondo tali indicazioni.

La RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. ha inviato nel termine gli schemi riformulati (come richiesto, in data 25 settembre, anche dal Ministero delle finanze - 1° Ufficio entrate di Torino, ex U.R.A.R. TV, ora S.A.T. Sportello abbonamenti TV) ed ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai riscontri effettuati circa le persone da contattare per il pagamento del canone e in ordine alle risposte alle richieste formulate dagli utenti ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.


2. Nel prendere atto dei ulteriori chiarimenti forniti, questa Autorità ritiene necessario segnalare alla società alcuni ulteriori profili ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996.

Nel modello contenente la comunicazione ed il questionario la società ha introdotto il testo dell´informativa agli interessati in linea con quanto previsto dall´art. 10 della legge n. 675/1996.

Dalle informazioni fornite in ordine alla possibile comunicazione dei dati degli utenti "alla Guardia di finanza per i controlli di competenza", sembra ricavarsi che tali comunicazioni e controlli verrebbero effettuati in modo automatico in caso di mancata restituzione del questionario (operazione, peraltro, non prevista da alcuna disposizione normativa), anziché sulla base di precisi elementi e riscontri circa la presunta evasione del canone, come sembra invece richiedere la vigente disciplina di riferimento.

Tale formulazione, pur precisando che la compilazione del questionario non è obbligatoria, porterebbe a considerare di fatto necessaria tale operazione e potrebbe quindi condizionare la volontà della persona contattata a comunicare i dati del terzo cui è intestato l´abbonamento, ingenerando l´erronea convinzione che in caso di mancata restituzione del questionario si determinerebbero immediate conseguenze negative consistenti nella comunicazione dei dati alla Guardia di finanza o nell´avvio di accertamenti fiscali.

In applicazione del principio di correttezza richiamato nel provvedimento del 12 luglio 2000 (art. 9 legge n. 675), è necessario che la società perfezioni ancora l´informativa specificando che la compilazione del questionario facilita l´identificazione dell´abbonamento di riferimento e può rendere superflui ulteriori verifiche circa l´effettiva posizione della persona contattata, mentre la comunicazione dei dati alla Guardia di finanza ed i conseguenti controlli sono solo eventuali.

3. Per quanto concerne il testo dello schema di comunicazione agli utenti, la società ha recepito le indicazioni fornite nel provvedimento del 12 luglio, inserendo taluni incisi e mantenendo alcune originarie formulazioni.

In particolare la società ha specificato che la comunicazione è effettuata dalla RAI per conto dell´Amministrazione finanziaria e che gli interessati possono non tenerne conto qualora risultino già abbonati o conviventi con persona già abbonata, compilando però il questionario allegato.

Tuttavia, sempre per prevenire equivoci nei confronti dell´utenza, andrebbe inserito un inciso iniziale, nel quale richiamare le finalità perseguite con la comunicazione (informare circa gli obblighi relativi alla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e i vantaggi conseguenti ad una regolarizzazione spontanea, secondo le disposizioni contenute nella convenzione stipulata con il Ministero delle finanze di cui al d.m. del 23/12/1988). Si potrebbe invece eliminare il più diretto riferimento alla circostanza che il nominativo e l´indirizzo della persona contattata non risultano presenti nell´elenco degli abbonati, di per se stessa non rilevante.

4. Per quanto concerne poi la restituzione del questionario, la società ha inserito, prima della cartolina da ritagliare, l´inciso: "QUESTIONARIO (da compilare e restituire subito senza affrancatura; se imbustato indicare chiaramente destinazione e conto corrente postale sotto indicato)".

Tale inciso sembra riferirsi alla possibilità per l´utente di rispedire la cartolina relativa al questionario in una busta chiusa, ove dovrebbe essere indicato, oltre all´indirizzo di destinazione, il conto corrente postale di credito per l´addebito della francatura a carico del destinatario.

La modalità appena descritta può essere considerata idonea ad assicurare la protezione dei dati personali degli utenti, ma dovrebbe essere accompagnata da una istruzione più chiara circa l´opportunità di spedire il questionario in busta chiusa senza affrancatura (riportando le menzionate indicazioni postali).

5. Sono pervenute infine al Garante nuove segnalazioni da parte di utenti in ordine ad ulteriori comunicazioni della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. con cui verrebbe richiesta una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà per le situazioni di convivenza con persone titolari di abbonamento al servizio radiotelevisivo (con allegazione di copia di un documento d´identità). Il Garante invita la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. a fornire, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, ogni elemento utile in proposito, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della legge n. 675/1996 e ai presupposti giuridici della predetta richiesta di dichiarazione sostitutiva.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) segnala al Ministero delle finanze - URAR TV e alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione produzione abbonamenti e attività per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare entro il 15 marzo 2001 il trattamento di dati personali svolto per la gestione e la riscossione dei canoni alle indicazioni del presente provvedimento, inviando a questa Autorità copia dei documenti riformulati;

b) invita il Ministero e la Rai, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675, a far pervenire a questa Autorità, entro la medesima data, ogni informazione e documento utile per la valutazione di quanto indicato al punto 5 della motivazione.

Roma, 13 dicembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli