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Forze di Polizia - Trattamenti di dati svolti dagli organismi di pubblica sicurezza - 31 dicembre 1998 [42030]

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 [doc. web n. 42030]

Forze di Polizia - Trattamenti di dati svolti dagli organismi di pubblica sicurezza - 31 dicembre 1998

La legge n. 675/1996 ha demandato al Garante il compito di verificare la conformità dei trattamenti dei dati svolti dagli organismi di sicurezza di cui alla legge n. 801 del 1977, alle disposizioni di legge e di regolamento, compito che offre la concreta possibilità di verificare, sia pure con particolari modalità, che tali trattamenti si conformino a criteri di legittimità e di garanzia dei diritti del cittadino (artt. 31 e 32, commi 6 e 7).

Roma, 31 dicembre 1998

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip.to per i rapporti con il Parlamento
Via del Corso 184
Roma


OGGETTO: Interrogazione a risposta orale n. 3-01838 presentata dall´on. FABRIS


Con l´interrogazione in oggetto, l´on.le Fabris chiede di conoscere, fra l´altro, se il Governo ritenga la normativa vigente in materia di riservatezza adeguata a garantire la sfera privata delle persone nei confronti della raccolta di informazioni effettuata dagli organismi di cui alla legge n. 801 del 1977.

Al riguardo si osserva che la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela dei dati personali si applica in parte (e cioè con alcune differenziazioni legate dalla specificità delle funzioni svolte) ai trattamenti effettuati dai predetti organismi, i quali devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni indicate nell´art. 4, comma 2, della legge e, per quanto attiene al trattamento dei dati personali, possono essere oggetto di accertamenti e controlli di questa Autorità.

Tale legge prevede tra l´altro che la raccolta, l´elaborazione e la comunicazione dei dati debbano avvenire in maniera lecita e corretta, per scopi determinati e legittimi e in misura non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti; impone inoltre al titolare dei trattamenti di adottare misure per la sicurezza dei dati trattati (artt. 9 e 15).

La legge n. 675 ha innovato sensibilmente la materia, demandando al Garante il compito di verificare la conformità dei trattamenti di dati svolti dai predetti organismi alle disposizioni di legge e di regolamento, compito che offre la concreta possibilità di verificare, sia pure con particolari modalità, che tali trattamenti si conformino a criteri di legittimità e di garanzia dei diritti del cittadino (artt. 31 e 32, commi 6 e 7).

Il Garante, anche a seguito di alcune richieste di cittadini interessati, ha già attivato alcune verifiche sui trattamenti di dati personali effettuati presso il CESIS, il SISDE e il SISMI, il cui esito è stato menzionato nella prima relazione annuale del Garante al Parlamento e al Governo di cui si allega un estratto.

Da tale documento si può evincere anche che il Governo è stato delegato ad emanare alcune disposizioni integrative sui trattamenti effettuati da determinati soggetti pubblici tra i quali rientrano gli organismi in questione (art. 1 legge delega 31 dicembre 1996, n. 676, rinnovata con la recente legge n. 344 del 1998).

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
42030
Data
31/12/98

Tipologie

Parere del Garante