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Procedimento relativo ai ricorsi - Presentazione di memorie successive al ricorso - 25 luglio 2001 [42180]

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 [doc web n. 42180]

Procedimento relativo ai ricorsi - Presentazione di memorie successive al ricorso - 25 luglio 2001

In considerazione dei criteri di semplicità e speditezza cui è ispirato il procedimento per la trattazione dei ricorsi al Garante, le parti possono presentare memorie -o riportarsi a memorie- nel corso della loro eventuale audizione, anche in aggiunta ad altri memorie e documenti depositati entro il termine ordinatorio fissato dal Garante.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 27 giugno scorso dai sig.ri Roberta Angelilli ed altri nei confronti del Comune di Roma, per il mancato riscontro all´istanza del 21 marzo 2001 con la quale, unitamente alla denuncia di una pluralità di asserite violazioni della legge n. 675, era stata chiesta la cancellazione ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, in relazione ad una lettera inviata dal Sindaco in data 9 gennaio 2001 ed indirizzata ai cittadini romani in occasione delle dimissioni dalla carica dallo stesso presentate;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 7222 del 2 luglio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il Comune di Roma, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste degli interessati inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 10 luglio 2001 (inviata per conoscenza anche a questa Autorità), con la quale il Comune di Roma ha precisato che:

  • i dati utilizzati ai fini della spedizione in questione "sono stati forniti dall´ufficiale di anagrafe",
  • tali dati, come previsto dal contratto con la società POSTEL S.p.A., sono stati "sottoposti a tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di privacy, cancellati dalla società ed in nessun caso esposti a diffusione";

VISTA la memoria depositata dal Comune di Roma nell´audizione del 13 luglio 2001 nella quale il titolare del trattamento:

  • ha ribadito la legittimità del trattamento svolto, sottolineando come lo stesso sia da ricomprendere nell´ampio concetto di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000,
  • ha precisato il rapporto intercorso con la società POSTEL S.p.A., inviando copia del contratto con la stessa sottoscritta,
  • ha sottolineato la non necessità, nel caso di specie, dell´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675, trattandosi di trattamento "effettuato sulla base di un preciso obbligo di comunicazione" previsto dalla citata legge n. 150 del 2000;

VISTA la memoria di replica degli interessati presentata in data 16 luglio 2001 nella quale sono state ribadite le richieste formulate in sede di ricorso sostenendo che:

  • la memoria proposta dal Comune in sede di audizione dovrebbe essere stralciata e dichiarata nulla in quanto presentata fuori termine,
  • la lettera in questione firmata dal sindaco non rientrerebbe nell´ambito delle comunicazioni istituzionali di cui alla legge n. 150 del 2000 e si porrebbe in contrasto con i principi di pertinenza e di non eccedenza di cui all´art. 9 della legge n. 675,
  • la comunicazione dei dati dal Comune a POSTEL S.p.A. contrasterebbe con il disposto dell´art. 27, comma, della legge n. 675 in quanto nessuna disposizione normativa legittimerebbe tale specifica operazione di trattamento;

RILEVATO che il procedimento per la trattazione dei ricorsi ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 e degli artt. 18 e ss. del d.P.R. n. 501/1998 è ispirato a criteri di semplicità e speditezza che non precludono alle parti di presentare o riportarsi a memorie nel corso della loro eventuale audizione, anche in aggiunta ad altri documenti e memorie depositate entro il termine ordinatorio (che l´Autorità fissa per prassi in un momento anteriore a quello dell´audizione, per favorire lo sviluppo del contraddittorio anche in occasione di quest´ultima);

PRECISATO che con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 possono essere fatte valere solo le situazioni giuridiche di cui all´art. 13, comma 1, della medesima legge;

CONSIDERATO che, rispetto alle istanze di tale tipo formulate in sede di ricorso, il titolare ha fornito riscontro agli interessati, comunicando l´avvenuta cancellazione dei dati in questione;

RICORDATO che con decisione in data 19 aprile 2001 il Garante ha esaminato una segnalazione relativa alla medesima vicenda e si è già riservato di valutare in termini più generali e con separato provvedimento il rapporto fra l´amministrazione comunale e POSTEL S.p.A. cui sono connesse le deduzioni dei ricorrenti concernenti anche gli artt. 10 e 27 della legge n. 675;

RICHIAMATI nella presente motivazione i principi affermati nella citata deicisione del 19 aprile 2001 e ritenuta la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento in ragione della circostanza che il Comune ha fornito un riscontro all´istanza del 21 marzo 2001;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste degli interessati;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico del titolare del trattamento che dovrà liquidarli direttamente a favore degli interessati.

Roma, 25 luglio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
42180
Data
25/07/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso