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Diritto di accesso - Eventualità di una futura controversia e differimento dell'accesso - 3 maggio 2001 [42232]

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 [doc web n. 42232]

Diritto di accesso - Eventualità di una futura controversia e differimento dell´accesso - 3 maggio 2001

In due casi il Garante ha confermato nuovamente che le perizie medico-legali in ambito assicurativo possono contenere dati personali anche nella parte in cui il perito svolge alcune valutazioni soggettive relative all´infortunato. Questi dati sono quindi accessibili all´interessato. Tuttavia, in alcuni casi l´esercizio del diritto può essere temporaneamente differito se l´accesso può determinare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, pregiudizio che deve essere valutato caso per caso sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento. Nei casi in esame il differimento non è stato disposto in quanto tra le parti non era in atto alcun contenzioso, anche in fase preliminare, e le società si erano limitate ad ipotizzare l´eventualità di una futura controversia.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY nei confronti della Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto a Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di tutti i dati personali che la riguardano mediante il rilascio di copia della perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società in relazione ad un sinistro.

La ricorrente ha presentato quindi ricorso al Garante ai sensi dell´ art. 29 della citata legge.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A. ha comunicato il proprio rifiuto di fornire per esteso la parte di perizia riportante il parere del medico fiduciario. Pur non essendo pendente alcun giudizio dinanzi all´autorità giudiziaria, la società si oppone all´accesso in quanto il predetto parere, che non ritiene peraltro qualificabile alla stregua di un dato personale dell´interessato, pregiudicherebbe, se comunicato all´interessato, il diritto di difesa della società in un giudizio ritenuto probabile, nonché la corretta gestione e definizione del sinistro. La società ha quindi fornito solo una parte della perizia in questione, omettendo la parte valutativa redatta dal medico.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Vanno preliminarmente richiamate le considerazioni formulate dal Garante in vari provvedimenti circa i peculiari connotati del diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, che non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti.

Ciascun interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, ma non può chiedere, invocando il medesimo art. 13, di ottenere copia integrale degli atti o di altri documenti contenenti tali dati. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità (vedi tra l´altro, i provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999 , in tema di accesso alle perizie medico-legali nel settore assicurativo, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69 e nel sito web del Garante www.garanteprivacy.it).

L´odierno ricorso, per la parte relativa alle richieste dirette ad ottenere copia integrale della perizia medico-legale, può essere preso utilmente in considerazione come esercizio del diritto di conoscere i dati contenuti nella perizia stessa, ivi compresi i giudizi e le valutazioni espressi dal medico di fiducia della società.

3. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda la richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo o comunque oggettivo, in quanto la società ha aderito alle istanze della ricorrente fornendo i dati in questione.

4. Il ricorso va invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella parte valutativa della perizia redatta dal medico fiduciario della società.

Le perizie medico-legali comprendono dati di carattere personale in quanto forniscono un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi relativi all´interessato medesimo. Si tratta di dati di tipo sia oggettivo, sia valutativo rispetto ai quali può essere legittimamente avanzata un´istanza di accesso ai dati ai sensi della legge n. 675, che, come è noto, non richiede da parte dell´interessato l´enunciazione delle specifiche ragioni poste a base della richiesta.

Nel caso di specie non emergono gli estremi per applicare l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come più volte rilevato dal Garante tale pregiudizio deve essere effettivo e la valutazione della sua esistenza deve essere effettuata caso per caso sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.

Tra le parti non è in atto alcun contenzioso, anche in fase preliminare, e la società si è limitata ad ipotizzare l´eventualità di una futura controversia senza però prospettare alcun elemento o circostanza che permettano di ravvisare un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Va quindi riconosciuto il diritto dell´interessato di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia, ivi comprese le valutazioni espresse dal perito medico-legale.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla parte della perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario di Levante Norditalia Assicurazioni S.p.a. contenente elementi identificativi o aventi carattere oggettivo relativi al ricorrente;

b) accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere i dati personali del ricorrente contenuti nella parte valutativa della perizia di cui alla lettera a) e ordina a Levante Norditalia Assicurazioni S.p.A. di adempiere alla richiesta dell´interessato, nei termini di cui in motivazione, entro il 30 maggio 2001, dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data.

Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
42232
Data
03/05/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso