g-docweb-display Portlet

Attività giornalistica - Pubblicazione su quotidiano dei dati di persone e veicoli parcheggiati all'interno di nosocomi - 16 febbraio 2000 [42280]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 42280]

Attività giornalistica - Pubblicazione su quotidiano dei dati di persone e veicoli parcheggiati all´interno di nosocomi - 16 febbraio 2000

Il blocco dei dati disposto dall´Autorità comporta l´obbligo per il titolare e il responsabile del trattamento di sospendere ogni ulteriore operazione di trattamento diversa dalla mera conservazione delle informazioni già raccolte e il divieto di diffondere ulteriormente i dati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le segnalazioni inviate dal Corpo di polizia municipale del Comune di Cesena;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1) Il Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Cesena ha segnalato la pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" del 30 agosto 1998 di un articolo a firma Paolo Morelli sulla sosta all´interno dell´Ospedale Bufalini di Cesena degli autoveicoli di coloro che si recano nel nosocomio per visite e cure.

Commentando la prassi dei vigili urbani operanti in zona di rilevare inflessibilmente le violazioni per i veicoli parcheggiati fuori degli spazi consentiti, l´articolo si sofferma su un caso nel quale l´infrazione oggetto di rituale preavviso ad un anziano invalido civile non è stata poi verbalizzata essendo risultata commessa in stato di necessità (art. 4 l. 689/1981).

L´articolo ha descritto la vicenda con dovizia di particolari, criticando l´orientamento del Comando di polizia municipale nonché della Prefettura, che in altri casi non avrebbero accolto le rimostranze di automobilisti invalidi, come evidenziato anche da un´interpellanza consiliare al sindaco.

Tra le notizie fornite, l´articolo ha citato anche le generalità dell´invalido civile, la sua età e il comune di residenza, la data del fatto e la circostanza che l´autoveicolo era stato parcheggiato presso l´ospedale in quanto l´invalido "doveva accompagnare la moglie presso il day hospital oncologico per una medicazione"

Nella segnalazione inviata al Garante, nella quale si ipotizza la violazione della legge 675/1996 e del codice deontologico per l´attività giornalistica, il Comandante del Corpo ha precisato di aver ritirato personalmente il preavviso, in conformità a quanto previsto da un provvedimento di ordine generale adottato dall´Amministrazione comunale. Ha fatto inoltre presente, implicitamente, di non disporre dei necessari elementi per appurare come il giornalista abbia acquisito notizia dei fatti.

Invitato a fornire maggiori elementi, l´invalido civile ha confermato l´esattezza dei fatti oggetto dell´articolo, precisando di non poter fornire elementi sulla fonte delle notizie e che però nessun componente della famiglia era stato interpellato dai giornalisti. Si è dichiarato quindi alquanto amareggiato per la diffusione dei dati che hanno reso di pubblico dominio lo stato di salute del proprio coniuge, riservandosi di chiedere un eventuale risarcimento dei danni anche dopo la pronuncia del Garante.

2) Con ulteriore nota, il Comando ha segnalato poi all´Autorità alcuni articoli di stampa che riportano dati relativi ad appartenenti al Corpo vittime di lesioni o di atti di resistenza commessi da automobilisti, o imputati per reati riconducibili al servizio prestato. Ha chiesto quindi di verificare la liceità e la correttezza della diffusione di tali dati, richiamando l´attenzione sul fatto che gli articoli di stampa riportano le generalità in un caso, la fotografia degli interessati, contrariamente alla prassi che avrebbe portato la stampa ad utilizzare in altri casi le sole iniziali del cognome e del nome..

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3) Il primo dei casi segnalati denota una palese violazione della legge n. 675 e del codice di deontologia relativo all´attività giornalistica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998.

L´articolo si riferisce ad un tema che può essere ritenuto di interesse pubblico in quanto riguarda il generale profilo della correttezza e dell´uniformità di comportamento di un ufficio di polizia, profilo che è stato oggetto anche di un atto di sindacato ispettivo.

Tuttavia, la vicenda che ha interessato l´invalido civile risulta essersi svolta in pubblico e nel quadro di un procedimento amministrativo senza particolari connotati di pubblicità o comportamenti in pubblico degli interessati, sia al momento del parcheggio dell´auto, sia successivamente (connotati o comportamenti presi invece in considerazione dell´art. 25, comma 1, della legge e dall´art. 5 del citato codice di deontologia).

La fonte dei dati sensibili relativi allo stato di salute del coniuge dell´invalido civile e dell´invalido stesso non risulta ancora accertata.

Non essendovi però ragioni per dubitare di quanto sostenuto dall´interessato circa l´assenza di contatti con giornalisti da parte dei componenti della famiglia, la diffusione di tali dati deve ritenersi illecita.

Quale che sia la loro origine (prescindendo, cioè, dal fatto che il quotidiano li abbia appresi dagli atti relativi all´interpellanza o, in ipotesi, da una rivelazione non consentita da parte degli appartenenti al Corpo), l´articolo doveva rispettare comunque "i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 25, comma 1, cit.), astenendosi dal rivelare dettagli superflui ("...doveva accompagnare la moglie presso il day hospital oncologico per una medicazione..."), idonei, in particolare, a rivelare la malattia grave del coniuge dell´invalido civile e a ledere la sua riservatezza e dignità.

La stessa indicazione delle generalità e della condizione di invalido civile del conducente del veicolo multato non può ritenersi giustificata, in quanto i fatti non risultano essersi svolti secondo caratteristiche tali da risultare di per sé evidenti ad una generalità di persone.

Il Garante ritiene quindi necessario invitare la testata giornalistica e il giornalista interessato a fornire ulteriori elementi di valutazione del caso, anche riguardo all´origine dei dati.

Nell´ipotesi in cui tali dati siano stati acquisiti in conseguenza degli atti di sindacato ispettivo, il Garante invita il Comune di Cesena a fornire ulteriori elementi circa la prassi adottata in materia di utilizzazione dei dati acquisiti in sede di accesso ai documenti amministrativi da parte di chi esercita un mandato elettivo (tenendo conto dei principi enunciati nei provvedimenti che saranno allegati in copia al presente provvedimento), nonché in tema di documentazione dell´attività istituzionale conseguente agli atti di sindacato ispettivo (considerando le cautele che l´art. 8, comma 6, del dlg. n. 135/1999, entrato in vigore in epoca successiva ai fatti, pone per la diffusione dei dati sulla salute trattati per svolgere funzioni di controllo e di sindacata ispettivo. Nonché di accesso ai documenti).

Nelle more di queste ulteriori verifiche, i dati sensibili diffusi potrebbero essere riutilizzati dalla testata anche per effetto dell´adozione del presente provvedimento, determinando un ulteriore pregiudizio per gli interessati.

Sussiste pertanto la necessità di disporre il blocco dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei due interessati, e di dare atto che dal blocco qui disposto, ai sensi dell´art. 1, comma 1, lett. l), della legge n. 675, deriva l´obbligo per il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali di sospendere ogni ulteriore operazione di trattamento diversa dalla mera conservazione delle informazioni già raccolte e, in particolare, di astenersi dal diffondere ulteriormente i medesimi dati anche in modo indiretto, anche attraverso la pubblicazione delle corrispondenti parti del presente provvedimento.

4) A diversa conclusione deve pervenirsi invece per quanto riguarda la seconda segnalazione inviata dal Corpo. La mera citazione delle generalità dei vigili urbani vittime di atti di lesione o di resistenza, o coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari nei quali si controverte su una infrazione contestata, oppure impuntati per reati riconducibili al servizio prestato, non contrasta infatti con i principi affermati negli artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e del citato codice di deontologia in tema di attività giornalistica.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE DISPONE:

a) il blocco dei dati sensibili indicati in premessa da parte della Poligrafici Editoriale S.p.A., editore titolare del trattamento, nonché della testata "Il Resto del Carlino" in persona del suo direttore responsabile, i quali, durante il procedimento attivato dalla citata segnalazione potranno unicamente conservarli astenendosi da ogni altra operazione di trattamento compresa la diffusione;

b) la trasmissione di copia degli atti e del presente provvedimento al Consiglio dell´Ordine dei giornalisti di Bologna per le valutazioni di competenza.

Roma, 16 febbraio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli