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Circolari scolastiche a misura di privacy - 21 marzo 2000

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Circolari scolastiche a misura di privacy

Anche le circolari scolastiche devono rispettare la legge sulla privacy e non possono, pertanto, contenere dati personali che consentano di risalire, sia pure in modo indiretto, all´identità degli studenti se tali informazioni ledono la loro riservatezza. Lo ha stabilito il Garante in occasione di un provvedimento con cui è stato accolto il ricorso presentato dai genitori di un minore nei confronti di una scuola che aveva inviato a tutte le famiglie una comunicazione relativa ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di litigi tra studenti.

Poiché nella circolare erano contenuti elementi suscettibili di rendere possibile l´identificazione di un minore, i genitori di quest´ultimo, successivamente ritirato dalla scuola, si erano rivolti all´Autorità per impedire che l´istituto procedesse a un´ulteriore diffusione della lettera circolare.

La divulgazione di dati personali e la circostanza che nella circolare si facesse riferimento a comportamenti ritenuti violenti, secondo i genitori dello studente, oltre a ledere la riservatezza e la dignità del minore avrebbe, infatti, potuto provocare riflessi sulla sua personalità e di altri minori iscritti allo stesso istituto. I ricorrenti chiedevano, inoltre, di conoscere gli eventuali ulteriori dati personali del figlio ancora in possesso dell´istituto (relazioni, verbali, altri atti interni) relativi alla vicenda in questione.

L´Autorità ha riconosciuto fondata l´opposizione dei genitori ad un nuovo invio della circolare e questo a prescindere dal fatto che la comunicazione in questione rientrasse tra le prerogative dell´istituto o richiedesse la previa acquisizione del consenso da parte degli interessati. Il diritto-dovere di informare le famiglie sull´attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve, infatti, essere in ogni caso bilanciato con l´esigenza di tutelare la personalità dei minori.

Rilevata la delicatezza delle informazioni trattate nella circolare e la possibilità di risalire all´identità dei protagonisti del fatto attraverso le altre notizie contenute nella lettera, il Garante ha dunque accolto il ricorso e ha disposto che l´eventuale invio di nuove forme di comunicazione e diffusione della vicenda da parte della scuola dovrà avvenire con modalità che consentano di omettere o rendere generici i riferimenti suscettibili di permettere l´individuazione degli interessati.

L´Autorità ha, infine, ordinato all´istituto d´istruzione di fornire ai ricorrenti un preciso riscontro dell´eventuale esistenza di dati diversi da quelli oggetto del ricorso attraverso l´invio di un´apposita comunicazione scritta.

Roma, 21 marzo 2000