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Cartelle cliniche e cancellazione dati sensibili - 12 ottobre 1999

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 Cartelle cliniche e cancellazione dati sensibili

I dati contenuti nelle cartelle cliniche non possono essere cancellati, ma è ammessa una loro rettifica o integrazione. Il principio è stato stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento con il quale è stato dichiarato infondato il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto ad una Azienda sanitaria locale la cancellazione di tutte le informazioni personali che lo riguardavano.

La richiesta, avanzata dal ricorrente, di provvedere alla cancellazione o, in subordine, al blocco dei dati, traeva origine dal fatto che le informazioni contenute nella propria cartella clinica sarebbero state confuse, non chiare e fondate su valutazioni estranee al campo medico e diagnostico e, comunque, non necessarie all’attività di salvaguardia dell’incolumità pubblica e del soggetto interessato. Tali dati erano, infatti, contenuti, oltre che nella cartella clinica, anche nella corrispondenza intercorsa tra l’interessato e la Asl nonché su un registro cronologico, ad uso interno, dei contatti tra gli operatori sanitari e gli assistiti.

Inoltre, il ricorrente riteneva che la Asl avesse violato le norme sulla privacy perché aveva più volte trasmesso queste informazioni ad una Procura della Repubblica in relazione ad indagini riguardanti alcuni procedimenti giudiziari penali in cui lo stesso soggetto risultava come persona offesa.

Dopo la presentazione del ricorso, la Asl ha ribadito l’impossibilità di effettuare qualunque operazione di cancellazione della cartella clinica, documentazione che deve essere conservata perché costituisce un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza di una serie di vicende. Si è, però, dichiarata disponibile a procedere alla distruzione dei dati non contenuti nella cartella clinica, e cioè quelli presenti nel carteggio con l’interessato e nel registro cronologico, la cui conservazione non risultava più necessaria rispetto agli scopi del trattamento e alle disposizioni vigenti in materia di archiviazione di atti d’ufficio.

Preso atto, dunque, della disponibilità della Asl, l’Autorità ha ritenuto risolta la parte del ricorso relativa ai dati sensibili non contenuti nella cartella clinica. Ha, invece, dichiarato infondata la richiesta di cancellazione o di blocco dei dati della cartella clinica, perché il trattamento è avvenuto nel rispetto della legge e nell’ambito delle attività istituzionalmente affidate alla Asl.

L’Autorità ha precisato che è comunque consentito all’interessato di ottenere l’eventuale aggiornamento, rettifica, oppure, per motivi legittimi ed oggettivi, l’integrazione dei dati contenuti nella cartella sanitaria: ad esempio, attraverso l’inserimento di annotazioni sulle risultanze di accertamenti successivamente effettuati presso altri organismi sanitari accreditati.

Relativamente, poi, alla divulgazione all’esterno degli stessi dati, essa è avvenuta sulla base di una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria e deriva, quindi, dall’adempimento di obblighi previsti dal codice di procedura penale.

Roma, 12 ottobre 1999