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Uso dei dati a fini personali o per pubblicazione di articoli e saggi: i ricorsi al Garante sono inammissibili e infondati - 23 settembre 1999

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Uso dei dati a fini personali o per pubblicazione di articoli e saggi: i ricorsi al Garante sono inammissibili e infondati

Le decisioni adottate dal Garante riguardo a due recenti ricorsi presentati all´Autorità, hanno messo in luce come non vi sia sempre una piena consapevolezza, da parte dei ricorrenti, dei limiti precisi entro i quali può essere utilizzato questo strumento di tutela.
In un primo caso è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal presidente di un´associazione che aveva lamentato l´invio di una lettera da parte di un ex esponente a tutti i membri del consiglio nazionale dell´associazione stessa.
L´Autorità ha, infatti, ricordato che la disciplina sulla protezione dei dati personali non si applica ai trattamenti effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali (art. 3, legge n. 675). Le vicende rappresentate nella lettera riguardavano l´operato dello stesso autore della lettera in un controverso periodo della vita associativa. La nota era stata spedita ai responsabili nazionali dell´associazione sulla base di indirizzari liberamente disponibili, in quanto messi in vendita dall´associazione medesima. La comunicazione di tali dati era pertanto legittima e avveniva in un contesto occasionale tale da escludere le ipotesi di comunicazione sistematica o di diffusione di dati che avrebbero comportato l´applicazione della legge sulla privacy.
In un secondo caso è stato dichiarato infondato il ricorso con il quale una persona, che si lamentava del contenuto di un libro che ricostruiva le vicende di un´organizzazione della quale la stessa aveva fatto parte, chiedeva che il Garante ordinasse la cancellazione o il blocco dei dati personali riguardanti l´interessato contenuti nel saggio in questione.
Al riguardo va però ricordato che l´articolo 25, comma 4 bis della legge n. 675 estende le norme relative all´esercizio della professione giornalistica anche "ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero". Pertanto, per quanto attiene a informativa, consenso, diffusione dei dati e trattamento dei dati sensibili, trovano applicazione le specifiche disposizioni concernenti l´esercizio della professione giornalistica contenute negli articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675, nonché nell´apposito codice deontologico della categoria.
Rispetto al contenuto dell´opera in questione è stato quindi vagliato il solo rispetto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Nel caso specifico tali limiti non risultavano violati e di conseguenza il ricorso è stato dichiarato infondato.

Roma, 23 settembre 1999

Scheda

Doc-Web
47886
Data
23/09/99

Tipologie

Comunicato stampa