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Parere al MEF sulle modalità di accesso alle spese sanitarie e relativa opposizione - 4 febbraio 2016

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[doc. web n. 4797834]

Parere al MEF sulle modalità di accesso alle spese sanitarie e relativa opposizione - 4 febbraio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 23 del 4 febbraio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto il comma 3 dell´art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", il quale prevede che, ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell´Agenzia delle entrate, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l´erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l´erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all´albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviino al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell´Agenzia delle Entrate;

Visto il decreto attuativo della Ragioneria generale dello Stato del 31 luglio 2015, recante "Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all´Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata" che all´art. 3, comma 5, prevede che, per le finalità di opposizione dell´assistito all´utilizzo da parte dell´Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie, "il Sistema TS rende disponibili apposite funzionalità telematiche nell´area autenticata del sito web dedicato del Sistema TS, secondo le modalità previste dall´art. 64 del CAD, tramite l´utilizzo da parte dell´assistito della tessera sanitaria TS-CNS ovvero tramite le modalità previste per l´accesso da parte dell´assistito al servizio Fisconline dell´Agenzia delle Entrate, secondo specifiche tecniche da definirsi sentito il Garante della protezione dei dati personali";

Vista la richiesta di parere sullo schema di documento recante "Modalità di accesso ai dati di spesa sanitaria ai fini della consultazione e opposizione" nel quale sono individuate le specifiche tecniche delle predette funzionalità telematiche, inviata dal Ministero dell´economia e delle finanze il 3 febbraio 2016;
Considerato che il Ministero, con il suddetto documento, ha ritenuto di disciplinare, d´accordo con l´Agenzia delle Entrate, anche le ulteriori modalità di consultazione dei dati di spesa sanitaria previste dal nuovo art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, inserito da ultimo dall´art. 1, comma 949, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale "tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria";

Rilevato che il predetto schema tiene conto degli approfondimenti condotti dall´Ufficio del Garante con i rappresentanti del Ministero e di Sogei S.p.a., volti ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per l´accesso ai dati, con specifico riferimento all´indicazione, oltre alla password, anche del codice Pin per l´accesso con credenziali Fisconline;

Considerato che l´Autorità, all´esito della fase di prima applicazione di tale normativa di attuazione del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, si riserva di verificare l´adeguatezza delle misure tecniche oggetto del presente parere;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sul documento del decreto Ministero dell´economia e delle finanze, adottato in accordo con l´Agenzia delle entrate, attuativo del decreto ministeriale dell´art. 3, comma 5 del 31 luglio 2015 e dell´art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014.

Roma, 4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4797834
Data
04/02/16

Tipologie

Parere del Garante