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Provvedimento del 25 febbraio 2016 [4881581]

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[doc. web n. 4881581]

Provvedimento del 25 febbraio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 83 del 25 febbraio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 novembre 2015 da XY, rappresentato e difeso dagli Avv. Ugo Ruffolo e Valter Loccisano, nei confronti di Yahoo!Emea Limited e Yahoo!Italia s.r.l. con il quale l´interessato, dirigente d´azienda, ha chiesto la rimozione dal motore di ricerca "Yahoo Search" di numerosi e specifici Url che rimandano ad articoli giornalistici, commenti su forum on line ed altri contenuti afferenti al dissesto finanziario di una società nella quale questi si è trovato coinvolto; il ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO in particolare che l´interessato ha evidenziato il pregiudizio al proprio onore ed alla reputazione personale e professionale causata dalla perdurante diffusione di notizie non più attuali e quindi prive di interesse pubblico, riferite ad una vicenda risalente ad oltre dieci anni orsono ed il cui relativo procedimento penale si è concluso senza che ne sia conseguita alcuna condanna;

PRESO ATTO che il ricorrente ha poi sostenuto di aver più volte richiesto la rimozione dei contestati Url seguendo le indicazioni riportate nel sito internet della stessa Yahoo senza riuscire a portare a compimento la procedura informatica  "a causa di non meglio precisati problemi di natura informatica imputabili solo al sito in questione";

CONSIDERATO che, precedentemente alla proposizione dell´odierno ricorso, l´interessato ha formulato la richiesta di rimozione rivolgendo l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice inizialmente a Yahoo!Italia s.r.l. la quale, in data 24 aprile 2015, lo ha informato che "Yahoo non gestisce i risultati di ricerca che appaiono su Yahoo Search" e lo ha invitato a rivolgersi direttamente a Yahoo!Emea Limited utilizzando l´apposito modulo;

PRESO ATTO che, ad esito di ulteriori e infruttuosi tentativi di avvalersi della procedura informatica, l´interessato ha inviato in data 7 maggio 2015 la richiesta di rimozione direttamente a Yahoo!Emea Limited con sede in Irlanda e che questa è rimasta inevasa;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 novembre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato Yahoo!Italia s.r.l. e Yahoo!Emea Limited a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 gennaio 2016 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota del 2 dicembre 2015 con la quale Yahoo!Italia S.r.l. ha sostenuto, come già comunicato al ricorrente, di:

-  non gestire "il servizio del motore di ricerca "Yahoo Search"" di cui è fornitore a livello europeo la società Yahoo!Emea Limited con sede in Irlanda, "che agisce anche come titolare del trattamento ai sensi della normativa irlandese in materia di protezione dei dati personali, così come risulta altresì dalle condizioni generali di utilizzo del servizio e dall´informativa sulla privacy facilmente rinvenibili online";

- non avere "alcun ruolo nella gestione e (…) di essere estranea all´intera vicenda";

VISTA la nota del 3 dicembre 2015 ed il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante in data 9 dicembre 2015 nei quali il ricorrente, ribadendo le richieste oggetto di ricorso, ha in particolare contestato l´asserito difetto di giurisdizione eccepito da Yahoo!Emea Limited rilevando "come in ogni caso Yahoo operi in territorio italiano mediante la propria controllata che è Yahoo Italia s.r.l." da considerarsi, "a tutti gli effetti (…) stabilimento in Italia di Yahoo Emea Ltd", il che determinerebbe, a parere del ricorrente, "l´applicabilità alla fattispecie in esame del diritto italiano e, pertanto, la possibilità per la (…) Autorità Garante adita di adottare ogni conveniente provvedimento nei confronti della resistente";

CONSIDERATO che il ricorrente, nel richiamare l´art. 4, par. 1, lett. a) della Direttiva CE 95/46 nonché la sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 13 maggio 2014 sul noto caso Google-Spain sul concetto di "stabilimento", ha anche sostenuto che:

- il trattamento dei dati che lo riguardano viene svolto in Italia essendo "la piattaforma sulla quale vengono mostrati i risultati di ricerca (…) un sito (https://it.search.yahoo.com) pensato e strutturato unicamente per l´utilizzo da parte di utenti italiani, come dimostra, tra l´altro la semplice circostanza per cui, nel sito medesimo, proprio a fianco della barra di ricerca, è riportata la scritta "Yahoo!Italia" e che, sempre in Italia, si producono gli effetti, anche pregiudizievoli di tale trattamento;

- aderendo alla tesi avversaria si arriverebbe "all´invero assurda conclusione di imporre ad ogni soggetto che si ritenga leso dal trattamento di dati posto in essere – nel territorio del proprio Stato di residenza e con conseguenti pregiudizi prodottisi nel medesimo territorio – da un motore di ricerca pretesamente "gestito" in altro Paese di rivolgersi, per la tutela dei propri diritti, ad un´Autorità straniera, di fatto privandolo dell´effettività della protezione assicurata dal proprio diritto nazionale (oltre che di quello dell´Unione Europea) o, comunque, rendendo l´esercizio delle proprie ragioni eccessivamente oneroso";

-  nella denegata ipotesi di accertata carenza di giurisdizione da parte dell´Autorità Garante Italiana, quest´ultima sarebbe chiamata a richiedere l´assistenza dell´omologa Autorità Garante irlandese, secondo la procedura di reciproca collaborazione prevista dall´art. 28 par. 6 della Direttiva CE 95/46, come rilevato dalla stessa Corte di Giustizia del Lussemburgo nel recente decisione sul caso Weltimmo del 1° ottobre 2015;

VISTA la nota del 21 dicembre 2015 con la quale Yahoo!Emea Limited ha sostenuto che "ai sensi della legge irlandese applicabile nonché conformemente alle (…) policy interne, Yahoo ha preso la decisione di bloccare tutte le Url elencate nel (…) ricorso";

VISTA la nota del 25 gennaio 2016 con la quale il ricorrente ha rilevato che alcuni degli Url indicati nel ricorso non sarebbero stati rimossi e, contestualmente,  ad integrazione della originaria domanda, ha individuato ulteriori Url (di cui non era stata riscontrata la presenza all´atto di presentazione del ricorso) ai quali estendere la richiesta di rimozione essendo questi relativi alla medesima vicenda e riportanti notizie ormai prive di attualità e di rilevanza per l´interesse pubblico;

VISTA la nota del 18 febbraio 2016 con la quale il ricorrente ha ulteriormente ribadito che alcuni degli Url indicati nel ricorso non sarebbe stati rimossi, al pari di quelli  indicati nella nota del 25 gennaio 2016 e procedendo, anche in questo caso, all´individuazione di ulteriori e differenti Url;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione del caso di specie, è necessario preliminarmente accertare il diritto ad esso applicabile, tenuto conto peraltro che Yahoo ha formulato nel corso del procedimento eccezioni in merito alla giurisdizione di questa Autorità;

TENUTO CONTO che nel territorio nazionale opera un´organizzazione stabile, Yahoo!Italia s.r.l., società che ha per oggetto "la fornitura di servizi per la creazione e la diffusione di comunicazioni commerciali e di pubblicità di materiale editoriale in formato digitale;….. la fornitura di servizi per la gestione di promozioni commerciali ….. e- in generale- lo svolgimento di ogni attività concernente il settore pubblicitario e promozionale";

CONSIDERATO che, anche laddove il trattamento dei dati personali in questione non risultasse effettuato direttamente dal predetto stabilimento italiano, lo stesso viene comunque svolto "nel contesto delle attività" di Yahoo!Italia s.r.l. e considerato altresì che le attività delle due società sono "inestricabilmente connesse" poiché l´attività svolta da Yahoo!Italia s.r.l. è volta a rendere economicamente redditizio il servizio reso da Yahoo!Emea Limited (cfr. art. 5, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 4 paragrafo 1, lett. A) della Direttiva 95/46/CE, sentenza della Corte di Giustizia Europea "Google Spain" del 13 maggio 2014);

RILEVATO quindi che al caso di specie risulta applicabile il diritto nazionale (cfr. sentenza della Corte di Giustizia Europea Weltimmo del 1° ottobre 2015 C, nonché il documento del Gruppo europeo sulla protezione dei dati personali WP 179 Update del 16 dicembre 2015) e che pertanto l´odierno ricorso può essere validamente preso in esame;

CONSIDERATO, dunque, tutto ciò premesso, che la Corte di Giustizia dell´Unione Europea con la citata sentenza del 13 maggio 2014 ha:

- riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la rimozione dei risultati ottenuti inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

- riconosciuto che il diritto all´oblio, il cui principale elemento costitutivo è rappresentato dal trascorrere del tempo, prevale, in linea di principio, "non soltanto sull´interesse economico del gestore (…), ma anche sull´interesse" del pubblico "ad accedere all´informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome" di una determinata persona;

CONSIDERATO inoltre che, già prima della citata pronuncia della Corte di Giustizia, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che "il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali sussiste quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca" e che la  "Suprema Corte aveva specificato che l´oblio deve intendersi nel diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati""(sentenza n. 5525/2012);

CONSIDERATO che le Linee Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal Gruppo europeo per la protezione dei dati personali il 26 novembre 2014 individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti nei casi di esercizio del diritto all´oblio al fine di effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione e tenuto conto del fatto che tra i criteri che devono essere considerati per la disamina delle richieste di rimozione ai motori di ricerca vi è anche quello relativo alla pertinenza dell´informazione alla luce del tempo trascorso, con la conseguenza che "un´informazione molto risalente nel tempo (ad esempio, a 15 anni prima) potrebbe risultare meno pertinente di un´informazione pubblicata 1 anno fa" (punto 5);

RILEVATO che, nel caso in esame, la richiesta di rimozione degli Url indicati dal ricorrente, e collegati ad articoli connessi alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto in passato, appare meritevole di considerazione ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, tenuto conto dell´ampio lasso di tempo trascorso dall´avvenimento dei fatti (oltre 10 anni), nonché della dichiarazione giudiziale di estinzione dei relativi reati;

PRESO ATTO che, nonostante la decisione assunta in via autonoma da Yahoo! e nonostante la parziale deindicizzazione già effettuata, secondo quanto emerso nel corso dell´istruttoria, risultano effettivamente ancora visibili su quel motore di ricerca, digitando il nominativo del ricorrente, le copie cache di alcune delle pagine accessibili attraverso gli Url indicati nell´originario atto di ricorso;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere relativamente a quegli Url già definitivamente e completamente rimossi dal titolare;

RITENUTO, correlativamente, di dover accogliere parzialmente il ricorso e per l´effetto ordinare a Yahoo!Emea Limited ed a Yahoo!Italia s.r.l. di provvedere alla completa e definitiva rimozione degli ulteriori Url indicati nell´originario atto di ricorso, cancellando altresì le copie cache delle pagine accessibili attraverso tali Url, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

CONSIDERATO, invece, con riguardo agli ulteriori Url successivamente indicati dal ricorrente, che le relative richieste sono state avanzate nel corso del procedimento e che, pertanto, in ordine ad esse, deve essere dichiarata l´inammissibilità del ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a Yahoo, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e per l´effetto ordina a Yahoo!Emea Limited ed a Yahoo!Italia s.r.l.  di provvedere alla definitiva rimozione degli Url indicati nel ricorso, eliminando altresì le copie cache delle pagine accessibili attraverso tali Url, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

2) dichiara non luogo a provvedere con riferimento agli Url indicati nell´atto di ricorso, già completamente e definitivamente rimossi dal titolare;

3) dichiara inammissibili le ulteriori richieste presentate nel corso del procedimento;

4) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi a Yahoo!Emea Limited e Yahoo!Italia s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Yahoo!Emea Limited e a Yahoo!Italia s.r.l., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4881581
Data
25/02/16

Tipologie

Decisione su ricorso