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Revoca dell'ordinanza ingiunzione nei confronti della Giant s.r.l. - 8 luglio 2015 [4948209]

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[doc. web n. 4948209]

Revoca dell´ordinanza ingiunzione nei confronti della Giant s.r.l. - 8 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 419 dell´8 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´ordinanza ingiunzione n. 143 adottata il 21 marzo 2013 da questa Autorità e notificata in data 30 maggio 2013;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla Giant s.r.l. è emerso che il codice fiscale associato alla società risultava inesistente;

RILEVATO dalla visura presso la Camera di Commercio, che la Giant s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 12 giugno 2012, in un momento, dunque, antecedente all´adozione dell´ordinanza ingiunzione da parte del Collegio;

CONSIDERATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 12 marzo 2013 n. 6070 hanno precisato che "la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l´estinzione dell´ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz´altro produttiva di quell´effetto estintivo. Effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione";

CONSIDERATO, altresì, che "per la giuridica esistenza dei provvedimenti giurisdizionali occorre non soltanto che essi provengano da un organo investito della funzione giurisdizionale, ma anche che essi siano emanati nei confronti di uno o più soggetti determinati che siano idonei destinatari del comando giuridico contenuto nel provvedimento stesso"  e tale non è un "soggetto giuridicamente inesistente al momento della pronuncia" (Cass., sez. III, sentenza del 12 agosto 1992, n. 9526);

RITENUTO, pertanto, che l´ordinanza ingiunzione de qua è stata adottata nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente e deve, dunque, essere revocata.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini; 

DETERMINA

di revocare l´ordinanza-ingiunzione adottata con determinazione n. 143 del 21 marzo 2013 nei riguardi della Giant s.r.l. (CF 03667580280), con sede già in via Atheste 38/D, Este (PD).

DETERMINA

altresì, di archiviare il procedimento sanzionatorio per intervenuta estinzione della persona giuridica responsabile della violazione amministrativa.

Roma, 8 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia