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Newsletter del 31/08/16 - Troppi dati sul sito della Regione, stop del Garante - Giornalismo: no diritto all'oblio se permane interesse pubblico

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Troppi dati sul sito della Regione, stop del Garante
On line i nominativi di migliaia di cittadini che non avevano ricevuto contributi per interventidi risparmio energetico

 

Stop  del Garante privacy alla pubblicazione sul portale della Regione Basilicata  dei dati  personali di chi aspira a ricevere contributi per interventi di risparmio energetico, ma la cui domanda non è stata accolta, e dei dati di  chi si trova in situazioni di disagio economico.

L´Autorità, intervenuta [doc. web n. 5385900] a seguito della segnalazione di un cittadino, ha stabilito che la Regione ha messo on line dati personali di migliaia di persone senza avere una idonea base normativa che glielo consentisse. Gli obblighi di trasparenza previsti per legge stabiliscono infatti che vengano  pubblicati on line solo i nominativi dei destinatari di sovvenzioni superiori a mille euro. Dall´istruttoria del Garante è emerso, invece, che la Regione ha pubblicato, in graduatorie visibili a tutti, anche dati  (il nominativo del richiedente, il codice identificativo, il costo preventivato complessivo, il contributo concedibile e, in alcuni casi, il motivo dell´esclusione)  di  persone che non avevano neanche  ricevuto il contributo economico.  Complessivamente  sono stati messi on line, scaricabili e liberamente accessibili, dati personali relativi a oltre 10 mila persone di cui solo 935 beneficiari di contributi salvo scorrimento della graduatoria.

Le graduatorie, inoltre, essendo state formate in base all´Isee dei partecipanti, dando priorità ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico, potrebbero rivelare situazioni di indigenza dei beneficiari collocati nei primi posti. L´Autorità privacy ha dunque vietato la diffusione in Internet dei dati personali riferiti a soggetti che non risultano destinatari del contributo economico (perché la relativa istanza è stata respinta o perché è ancora in fase istruttoria), nonché di quelli riferiti a soggetti la cui collocazione in graduatoria potrebbe rivelare una situazione di disagio economico.

La Regione dovrà conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni del Codice privacy,  prevedendo, ove necessario, un accesso alle informazioni delle graduatorie da parte degli interessanti mediante credenziali di autenticazione in aree ad accesso selezionato del sito web istituzionale, come previsto anche nelle Linee guida in materia di trasparenza e pubblicità (doc. web. 3134436).

Dopo l´intervento dell´Autorità la Regione ha dichiarato di aver provveduto alla cancellazione dei dati.

 

Giornalismo: no al diritto all´oblio se permane l´interesse pubblico
La notizia del rinvio a giudizio consente di rinnovare l´attualità di una vecchia vicenda

 

Non viola la privacy il quotidiano che riattualizza un fatto di cronaca giudiziaria risalente nel tempo per dare notizia del rinvio a giudizio delle persone all´epoca indagate. In questo caso il diritto di cronaca prevale sul diritto all´oblio. Il principio è stato affermato dal Garante privacy nel dichiarare infondato il ricorso [doc. web n. 5146073] di un imprenditore  che chiedeva la deindicizzazione  di un articolo  pubblicato nell´edizione on line di una testata e rinvenibile attraverso i motori di ricerca esterni al sito.

A parere del ricorrente, la reperibilità in rete dell´articolo avrebbe arrecato un danno alla sua reputazione personale e professionale riportando all´attenzione dell´opinione pubblica una vicenda giudiziaria, a suo dire non più attuale e priva di interesse pubblico, che lo aveva visto coinvolto tra il 2005 e il 2009. Di diverso avviso, invece, il quotidiano, secondo il quale l´articolo non riattualizzava un evento superato, ma dava conto degli sviluppi di quella stessa vicenda, in particolare della richiesta di rinvio a giudizio di un certo numero di persone, tra cui il ricorrente. Questa tesi è stata condivisa dall´Autorità che non ha ritenuto illecito l´operato del quotidiano ed ha quindi dichiarato infondato il ricorso. Secondo il Garante, infatti, il trattamento dei dati dell´imprenditore è "riferito a fatti rispetto ai quali può ritenersi ancora sussistente l´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in quanto, pur traendo origine ad una vicenda risalente nel tempo, i successivi sviluppi processuali, oggetto della recente pubblicazione, ne hanno rinnovato l´attualità". Qualora la vicenda si dovesse concludere in modo favorevole per il ricorrente, quest´ultimo potrà, se lo ritiene, chiedere all´editore di aggiornare o integrare i dati contenuti nell´articolo, presentando una idonea documentazione.

 

 

 



Minori vittime di tratta: necessarie più tutele per l´accertamento dell´età

 

Sì condizionato del Garante privacy sullo schema di decreto che regolamenta la procedura per la determinazione dell´età dei minori non accompagnati vittime di tratta [doc. web n. 5320151]. Nell´esprimere il suo parere, l´Autorità ha chiesto di innalzare le tutele a protezione dei dati personali dei minori considerate le condizioni di particolare vulnerabilità in cui si trovano. Lo schema di regolamento, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, intende dare attuazione ad un articolo del d.lgs 4 marzo 2014 n. 24 che recepisce nell´ordinamento italiano la direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime. Lo schema prevede che entro 24 ore dal primo contatto, le forze di polizia procedano ad un colloquio preliminare con la vittima, con l´ausilio di un mediatore culturale e di un interprete, allo scopo di accertarne l´età.

Per innalzare il livello di tutela, in modo che la procedura si svolga effettivamente nel rispetto del superiore interesse del minore e offra alle vittime di tratta le tutele riconosciute dalle normative internazionali europee e nazionali, l´Autorità ha chiesto di introdurre una serie di garanzie fin dall´inizio della procedura. Deve essere garantita la presenza di un tutore nel rispetto del  principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e occorre fornire alla persona interessata e al suo tutore una preventiva informativa sull´intera procedura di accertamento dell´età, sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti previsti dall´art.7 del Codice. Ciò peraltro in conformità  con quanto richiesto dalle Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento elaborate nell´ambito del piano nazionale anti tratta approvato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016.

L´Autorità ha inoltre chiesto alla Presidenza del Consiglio di  indicare quali siano le banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali consultabili dalle Forze di polizia laddove la persona non sia in possesso di documenti idonei e con quali modalità siano accessibili, nonché di valutare l´inserimento nel preambolo del decreto anche del richiamo alla normativa nazionale (d.lgs. n. 212/2015) con cui si è data attuazione alla direttiva 2012/29/UE relativa alle norme minime di assistenza alle vittime di reato.

 

Casellario dell´assistenza Inps: ok del Garante alle specifiche tecniche
Necessari elevati standard di sicurezza,  anonimizzazione e cifratura dei dati

 

Via libera del Garante privacy allo schema di decreto dell´Inps che definisce le specifiche tecniche e le regole di sicurezza per l´acquisizione, la trasmissione e lo scambio di informazioni dei dati contenuti in due delle tre banche dati che costituiscono il Casellario dell´Assistenza: la Banca dati delle prestazioni sociali e la Banca dati della valutazione multidimensionale [doc. web n. 5385436].

Le misure indicate dall´Autorità sono state  integralmente recepite dall´Istituto. Il Casellario dell´Assistenza è l´anagrafe generale delle prestazioni sociali che raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali erogate allo scopo di  consentire agli enti preposti di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Istituito presso l´Inps, il Casellario  contiene le informazioni messe a disposizione dagli enti locali e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali che vengono poi rese disponibili dall´Inps, ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati, al Ministero del lavoro, al Ministero dell´economia e delle finanze, alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni e ad altri enti pubblici.

La Banca dati delle prestazioni sociali riguarda le informazioni sulle prestazioni sociali di natura assistenziale non sottoposte all´Isee, mentre la Banca dati della valutazione multidimensionale contiene le informazioni sulle prestazioni sociali associate ad una presa in carico del beneficiario da parte del servizio sociale per tre distinte aree di utenza: infanzia, adolescenza e famiglia;  disabilità e non autosufficienza e povertà, esclusione sociale e altre forme di disagi.

La delicatezza dei dati raccolti e la complessità dei flussi informativi hanno dunque  imposto l´adozione di misure e accorgimenti tecnici idonei a garantire elevati standard di sicurezza, come ad esempio specifiche tecniche di anonimizzazione e cifratura. In particolare, per quanto riguarda i dati delle prestazioni sociali destinate ai minori le cautele indicate dal Garante consentiranno di ricollegare nel tempo  le informazioni del Casellario riferite agli stessi minori, garantendo che questi non siano identificabili.

 

 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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