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Provvedimento del 16 giugno 2016 [5440944]

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[doc. web n. 5440944]

Provvedimento del 16 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 267 del 16 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 25 marzo 2016 e regolarizzato in data 7 aprile 2016, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Boi, ribadendo le istanze già avanzate a Google Inc. (di seguito "Google") ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione dei link elencati nell´interpello del 29 febbraio 2016 "come integrat[o] dalla comunicazione immediatamente successiva all´invio del modulo on-line, nella quale erano presenti degli ulteriori risultati di ricerca" relativi ad una notizia di cronaca giudiziaria allo stesso riferita;

-  la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che il ricorrente ha in particolare sostenuto:

- la legittimità della propria richiesta, in quanto con la sentenza emessa il 19 febbraio 2016 nei suoi confronti dal Tribunale di Cagliari, il giudice ha concesso la non menzione della condanna: istituto che, da un lato, opererebbe un bilanciamento tra l´interesse pubblico alla conoscenza del regolare svolgimento dell´attività giudiziaria e l´interesse del soggetto coinvolto a non vedere pregiudicate le proprie possibilità di reinserimento sociale e lavorativo, favorendo "il ravvedimento del condannato mediante l´eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato";

- la mancanza di un interesse pubblico alla divulgazione dei propri dati anagrafici, "che nulla aggiungono alla ricostruzione della vicenda", la cui pubblicazione attraverso il motore di ricerca "in maniera automatica", prescindendo "da ogni valutazione sulla loro rilevanza", comporta una diffusione indiscriminata dei suoi dati personali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente: a) la nota del 14 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) la nota datata 31 maggio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso e c) il verbale di audizione delle Parti redatto presso gli uffici del Garante il 6 maggio 2016;

VISTA la nota del 19 aprile 2016 con la quale Google ha comunicato la decisione di non procedere alla deindicizzazione degli URL ritenendo ancora "sussistente un interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca ancora molto recenti e riguardanti la commissione di un grave reato" da parte del ricorrente;

VISTA la memoria inviata il 29 aprile 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare quanto comunicato dalla società resistente, ha insistito nelle richieste già avanzate nell´atto di ricorso rilevando che la notizia ha avuto ormai adeguata diffusione in quanto gli articoli sono on-line da oltre due mesi;

VISTA la memoria inviata il 4 maggio 2016 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Masnada e Marco Berliri, ha contestato la richiesta di deindicizzazione degli URL indicati dal ricorrente considerata l´assenza dei presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio, rappresentando che:

- la decisione di non rimuovere i link è conforme a quanto stabilito con la sentenza del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. "sentenza Costeja") e nelle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014, dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" (WP 225), in quanto la pubblicazione degli articolo in questione e dei quali si chiede la deindicizzazione, "è avvenuta in modo lecito e per finalità giornalistiche, sussistendo i requisiti dell´interesse pubblico della notizia, della sua oggettività e veridicità, nonché della continenza.";

- nel caso di specie, manca il requisito del "trascorrere del tempo", che rappresenta l´elemento essenziale affinché si configuri il diritto all´oblio: gli articoli risalgono, infatti, al mese di febbraio 2016 e si riferiscono ad una sentenza, emessa dal Tribunale di Cagliari il 19 febbraio 2016, un periodo di tempo non sufficiente "affinché [la notizia] sia dimenticata e perda l´interesse pubblico", ciò anche in considerazione di "fatti [che] sono certamente recenti e gravi";

- la non menzione della condanna concessa dal Tribunale non ha pregio nel caso di specie, trattandosi di rapporto tra la "misura di attenuazione della pena prevista dal codice di procedura penale e la libertà di informazione (e di essere informati) garantita costituzionalmente e posta in una posizione di supremazia rispetto al diritto all´oblio dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia";

VISTO il verbale di audizione delle Parti sottoscritto presso gli uffici del Garante il 6 maggio 2016, dal quale risulta che le parti hanno insistito per l´accoglimento di quanto già rappresentato nelle rispettive memorie;

PRESO ATTO preliminarmente che alcuni degli URL indicati dal ricorrente, nonostante non sia emerso uno specifico intervento del titolare, non risultano attualmente più visualizzabili sul motore di ricerca gestito da Google;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che le richieste del ricorrente non appaiono meritevoli di accoglimento tenuto conto, in particolare, che:

a) elemento costitutivo del diritto all´oblio è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca;

b) gli URL indicati dal ricorrente, che rimandano ad articoli pubblicati nel mese di febbraio 2016, riguardano una vicenda giudiziaria molto recente, definita con la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 19 febbraio 2016, ma che allo stato non può dirsi neanche definitivamente conclusa, non essendo ancora decorso il termine per proporre impugnazione;

e che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato infondato;

RITENUTO di dover compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell´infondatezza delle istanze avanzate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate tra le Parti le spese del procedimento

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA