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Parere su una istanza di accesso civico - 27 aprile 2017 [6388689]

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[doc. web n. 6388689]

Parere su una istanza di accesso civico - 27 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 206 del 27 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Broni ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di una istanza di accesso civico.

La richiesta di accesso civico aveva a oggetto la copia su supporto elettronico «di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate da tutti i responsabili dei servizi […] non pubblicate in modo integrale» dell´anno 2016.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella richiesta di parere al Garante ha rappresentato, fra l´altro, che la predetta richiesta di accesso civico «non è stata accolta perché è risultata massiva (le determinazioni di che trattasi sono circa seicento) e manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell´amministrazione. In altri termini l´accoglimento dell´istanza in argomento non avrebbe assicurato l´adempimento dell´attività ordinaria, imponendo all´amministrazione l´onere di un facere comportante un aggravamento del carico di lavoro non contenuto entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, con particolare riferimento all´individuazione dei soggetti controinteressati, alle comunicazioni agli stessi, all´esame delle eventuali loro opposizioni, all´o[scur]amento dei dati personali e/o sensibili».

Il medesimo Responsabile ha aggiunto, inoltre, che tra i motivi ostativi della richiesta di accesso civico, oltre al «considerevole numero di determinazioni, in particolare del Settore "Risorse e Servizi alla Persona", contenenti dati sensibili di cui all´art. 4, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 196/2003, quali sono i "dati personali idonei a rivelare lo stato di salute» per i quali esiste un espresso divieto di divulgazione (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013), vi sarebbe il «divieto di divulgazione di dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di indigenza o di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013)

OSSERVA

La disciplina di settore contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

Ai sensi della predetta normativa l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

Per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b)), del Codice).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666. Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

In tale quadro, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

Con particolare riferimento al caso sottoposto all´attenzione del Garante, dagli atti risulta che l´accesso civico è stato negato, in via preliminare, in quanto, trattandosi di istanza avente a oggetto circa seicento determinazioni dei vari responsabili dei servizi del Comune, la richiesta è stata considerata «massiva […] e manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell´amministrazione», impedendo, peraltro, a quest´ultima di contattare i numerosi controinteressati e/o di valutare la possibilità di concedere un accesso parziale, oscurando i dati personali eventualmente presenti nella documentazione richiesta.

Il diniego di accesso civico basato sulla predetta motivazione esula dal caso indicato nell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, per i quali è previsto l´obbligo di chiedere il parere formale al Garante. Non si ritiene, pertanto, che l´Autorità possa pronunciarsi in ordine alle valutazioni effettuate dal Comune con riferimento alle cc.dd. «Richieste massive», per le quali si rinvia alle indicazioni contenute nelle citate Linee ANAC (par. 4.2. e punto n. 5 dell´«Allegato. Guida operativa all´accesso generalizzato»).

Con riferimento, invece, a quanto rappresentato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo cui almeno parte dei documenti oggetto della richiesta di accesso civico conterrebbe dati personali sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, nonché dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici in stato di indigenza o di disagio economico-sociale si ritiene utile ricordare che l´accesso civico è comunque «escluso», nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

In merito, si evidenzia che il Codice sancisce che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i «dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi» (art. 22, comma 8, del Codice; cfr. anche art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013) e che la normativa in materia di trasparenza prevede espressamente che «È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti [di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche], qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

In tale quadro, laddove in ogni caso l´accoglimento dell´istanza di accesso civico comporti la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute oppure di dati identificativi di persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche da cui dati sia possibile ricavare informazioni alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, per i quali è previsto un espresso divieto di diffusione (artt. 22, comma 8, del Codice; 7-bis, comma 6; 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013), si ritiene sussistere, in relazione a tali dati, una delle ipotesi di "esclusione" dell´accesso civico, previste dall´art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.

Quanto riportato è confermato dalle citate Linee guida dell´Anac con riferimento alle «Eccezioni assolute» all´accesso civico, laddove è indicato che «Nella valutazione dell´istanza di accesso, l´amministrazione deve […] verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso "condizionato" in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell´art. 5-bis co. 3» (par. 6). Nello specifico, nel par. 6.2., intitolato «Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione», è altresì precisato che «Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013)», nonché a «dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall´art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013)».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Broni ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 27 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia