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Newsletter 16 - 22 febbraio 2004

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N. 202 del 16 – 22 Febbraio 2004

• Tributi e tutela dei dati personali dei contribuenti

• Sondaggi e privacy

• Consiglio d’Europa: libertà di informazione, politici e privacy

 

Tributi e tutela dei dati personali dei contribuenti
Le concessionarie non possono chiedere né comunicare dati a terzi per rivalersi sui crediti senza il consenso dei contribuenti

La società concessionaria del servizio per la riscossione dei tributi  non può chiedere, né comunicare informazioni personali a terzi, senza il consenso del contribuente ritenuto moroso, per ottenere una dichiarazione che attesti la presenza di crediti su cui rivalersi.

Lo ha stabilito il Garante che ha disposto il blocco del trattamento illecito dei dati di un contribuente da parte di una società concessionaria che ora dovrà sospendere l’uso delle informazioni detenute limitandosi alla sola conservazione. Tale attività è infatti illegittima perché nessuna  norma di legge o regolamentare consente alla società concessionaria di trattare i dati dei contribuenti senza il loro consenso  per richiedere a terzi una dichiarazione stragiudiziale anche ai fini di una costituzione in giudizio. Inoltre, viola i principi sanciti dalla normativa sulla privacy perché è sproporzionata rispetto alla finalità di recupero del credito, che può essere comunque soddisfatta in altro modo.

Sulla medesima questione, numerose segnalazioni e quesiti sono giunti all’Autorità garante anche da parte dei  soggetti, sia datori di lavoro, sia liberi professionisti ai quali viene chiesta la dichiarazione stragiudiziale, che lamentano l’illegittimità di tale procedura.

Il contribuente si era rivolto all’Autorità con ricorso dopo che non aveva avuto riscontro ad una sua richiesta di accesso ai dati legittimamente avanzata nei confronti della concessionaria. Con tale istanza l’interessato si opponeva all’ulteriore trattamento dei dati personali lamentando il comportamento illecito della società che aveva comunicato a terzi, con i quali aveva avuto rapporti professionali, informazioni sulla propria situazione debitoria, per verificare l’esistenza di eventuali crediti e diffidarli ad eseguire pagamenti nei suoi confronti. L’interessato chiedeva tra l’altro al Garante di ordinare alla società la cessazione del comportamento illegittimo e un risarcimento per i danni subiti.

L’Autorità, nel provvedimento adottato sul ricorso, ha accolto le richieste del contribuente ordinando il blocco del trattamento dei dati. Ha dichiarato invece inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, che il contribuente potrà  eventualmente proporre dinanzi alla competente autorità giudiziaria. Alla società sono state addebitate le spese del  procedimento da rifondere direttamente al contribuente.

Con separato procedimento il Garante ha disposto ulteriori accertamenti per verificare il rispetto della normativa sulla privacy nei rapporti  intercorrenti tra amministrazione finanziaria  e società concessionarie.

 

Sondaggi e privacy

In riferimento a quanto riportato dall’Adn Kronos in merito alle dichiarazioni attribuite al presidente  della Astra/Demoskopea, secondo le quali il Garante avrebbe vietato di eseguire ricerche e sondaggi relativi a malattie, farmaci, comportamenti sessuali, si precisa che la notizia è destituita di ogni fondamento.

Le autorizzazioni generali del Garante richiamano infatti l’attenzione sull’esigenza che la raccolta delle informazioni per queste finalità sia effettuata con il consenso scritto e fissano garanzie che precludono la diffusione di singoli dati personali, ma non ostacolano il compimento della ricerca e la diffusione dei risultati.

Le autorizzazioni hanno già adeguatamente contemperato la tutela dei diritti fondamentali con  le esigenze della ricerca scientifica.
(Comunicato stampa del 19 febbraio 2004)

 

Consiglio d’Europa: libertà di informazione, politici e privacy

I media hanno il diritto di pubblicare informazioni negative o critiche sui politici e sui rappresentanti delle istituzioni, anche ricorrendo alla satira. Devono però evitare di diffondere informazioni sulla vita privata e familiare, a meno che siano direttamente connesse alla condotta tenuta dal politico o dal rappresentante istituzionale in questione.

Sono queste le indicazioni principali contenute nella Dichiarazione che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha approvato lo scorso 12 febbraio a Strasburgo (http://www.coe.int/...).

Nella Dichiarazione, i Ministri ricordano che la libertà di espressione è un diritto fondamentale tutelato dall’Articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma sottolineano anche che l’esercizio di tale diritto comporta doveri e responsabilità attinenti, in particolare, al rispetto di altri diritti fondamentali come il diritto alla privacy (sancito dall’Articolo 8 della Convenzione). Pertanto, i media hanno il diritto di riferire informazioni negative o critiche sugli eletti o sui candidati a cariche politiche, ed anche sui soggetti che rivestono funzioni pubbliche, in particolare al fine di garantire il pluralismo democratico e la libertà di discussione politica. Ciò comporta, a giudizio del Consiglio d’Europa, anche la libertà di fare satira, che è tutelata in pari misura dall’Articolo 10 della Convenzione, e l’accettabilità di un grado più elevato di esagerazione o provocazione, purché non siano travisati i fatti portati a conoscenza dell’opinione pubblica e, in particolare, non si configuri un’incitazione all’odio, alla violenza, al razzismo o ad altre forme di intolleranza.

D’altro canto, l’esigenza di bilanciare libertà di espressione e diritto al rispetto per la vita privata, entrambi principi fondamentali della Convenzione, impone di non rivelare particolari della vita privata delle figure pubbliche e dei loro familiari, a meno che tali informazioni siano direttamente pertinenti in quanto gettano luce sulle modalità con cui tali figure pubbliche svolgono le funzioni alle quali sono state chiamate; è sempre necessario, ad ogni modo, evitare di causare un vulnus a soggetti terzi.

La Dichiarazione si conclude ribadendo che i rimedi giuridici esperibili dai politici o dai rappresentanti delle istituzioni per tutelare la propria reputazione rispetto alle notizie comparse sui media non devono essere diversi da quelli di cui disporrebbe qualunque cittadino in analoghe circostanze. Inoltre, le eventuali sanzioni devono essere proporzionate alla violazione dei diritti e della reputazione altrui, e solo in casi eccezionali possono essere imposte pene detentive: ad esempio, qualora si configuri una grave violazione di altri diritti fondamentali attraverso affermazioni diffamatorie o offensive, o tali da incitare a forme di intolleranza.

 

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Scheda

Doc-Web
691207
Data
16/02/04

Tipologie

Newsletter