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Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in tema di certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore - 15 febbraio 2018 [8043000]

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[doc. web n. 8043000]
 
Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in tema di certificati medici attestanti l´idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore - 15 febbraio 2018
 
 
Registro dei provvedimenti
n. 78 del 15 febbraio 2018
 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
 
Vista la richiesta di parere pervenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 
Visto l´articolo 154, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);
 
Vista la documentazione in atti;
 
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;
 
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
 
PREMESSO
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la "modifica dell´articolo 331 del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l´idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore".
 
La modifica proposta nello schema di decreto interviene in materia di semplificazione amministrativa e di informatizzazione dei processi di richiesta e di rilascio delle patenti di guida. Semplificando la documentazione concernente i certificati attestanti l´idoneità psicofisica dei conducenti dei veicoli a motore, lo schema mira alla dematerializzazione di suddetta attestazione, in linea con gli obiettivi fissati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell´amministrazione digitale), che impone alle amministrazioni pubbliche di favorire il processo di dematerializzazione degli atti procedimentali.
 
RILEVATO
 
1. Lo schema di decreto –che si compone di un solo articolo e di un allegato dispone, la sostituzione dell´articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
 
In particolare il nuovo art. 331 prevede che l´attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida debba essere comunicato, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all´articolo 119 del Codice della strada, per via telematica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (comma 1).
 
Attualmente, il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, prevede, al suo articolo 331, tre diversi modelli di attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida. Con il primo modello, il medico accertatore comunica, alla Direzione Generale per la motorizzazione, l´idoneità psicofisica di un conducente, al fine di procedere al rinnovo di validità della patente (modello IV.4) mentre con il secondo e il terzo (modelli IV.5 e IV.6), redatti rispettivamente da un medico monocratico il primo e da una commissione medica locale il secondo (ex articolo 119, comma 2 e 4 del Codice della strada), viene certificata l´idoneità del conducente. 
 
La modifica proposta, come espressamente indicato anche nella relazione illustrativa, nell´ottica della semplificazione amministrativa, prevede che per attestare l´idoneità psicofisica dei conducenti, ai fini del rilascio e la conferma di validità della patente di guida, venga utilizzato un unico modello, pertanto sancisce la contestuale soppressione dei modelli di certificati medici attualmente rilasciati dai medici monocratici e dalle Commissioni mediche locali (comma 2).
 
RITENUTO
 
2. Giusta tale sintetica descrizione del contenuto, esaminato lo schema di decreto, il Garante, nel rilevare che non si rinvengono insuperabili profili di criticità in materia di protezione dei dati personali, ritiene necessario fornire talune precisazioni.
 
2.1. Lo schema di decreto rimanda a un decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che stabilirà le modalità con cui verrà comunicata, per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale, l´attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida. 
 
Sarebbe opportuno prevede che tale ultimo decreto venga sottoposto a parere del Garante per gli aspetti di competenza.
 
2.2. Da un attento esame dell´allegato modello IV.4, che costituisce parte integrante del regolamento, si evince che nel terzo riquadro concernente i "dati relativi alla visita medica", deve essere compilata, se ricorre il caso, anche la parte relativa alle prescrizioni.
 
Al riguardo, si segnalano alcuni profili di incongruenza che andrebbero, invece, allineati alle disposizioni dello schema di decreto, in quanto tale informazione, diversamente da quanto indicato nella relazione illustrativa secondo cui "nella nuova attestazione non sono indicati i dati sensibili relativi alle condizioni psicofisiche del conducente, ma in esso sono contenuti esclusivamente i dati anagrafici dello stesso", costituisce un dato sulla salute alla luce dell´attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati personali (art. 4, punto 15 del Regolamento UE 2016/679 e art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196-Codice in materia di protezione dei dati personali).
 
A tal proposito si rileva, inoltre, che i nuovi codici prescrizione di cui al decreto del Ministero dei Trasporti del 04/11/2016, recepimento della direttiva UE n. 2015/653, in particolare delle classi 01, 02 e 03, indicano "motivi medici" del conducente e, pertanto, rivelano potenzialmente informazioni relative al suo stato di salute. 
 
2.3. Si evidenzia inoltre che le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento devono essere previste dal titolare  per ogni trattamento di dati personali, anche se riguarda dati personali diversi da quelli sanitari (cfr. art. 32 del Regolamento UE 2016/679; artt. 31 e ss. del Codice).  
 
Alla luce di tale dettato normativo, occorre adeguare il testo della relazione illustrativa, secondo cui "la mera trasmissione informatizzata del solo giudizio di idoneità alla guida solleva gli Uffici del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (di seguito designato Dipartimento), dall´incombenza di mettere in atto le misure di sicurezza – previste dal Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – necessarie a garantire l´inaccessibilità dei dati sensibili da parte di terzi estranei."
 
TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:
 
ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la "modifica dell´articolo 331 del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l´idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore", con le osservazioni di cui ai punti, 2.1, 2.2 e 2.3
 
Roma, 15 febbraio 2018 
 
IL PRESIDENTE
Soro
 
IL RELATORE
Iannini
 
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia