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Provvedimento del 15 ottobre 2020 [9491078]

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[doc. web n. 9491078]

Provvedimento del 15 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 194 del 15 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito,“Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 8 luglio 2019, ai sensi dell’art. 77  del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a pagine contenenti notizie, risalenti al 2013, riferite ad indagini penali relative a presunte irregolarità amministrative nella percezione di finanziamenti pubblici da parte di imprese gestite da soggetti diversi ed alle quali lo stesso sarebbe rimasto estraneo, come confermato dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti prodotti in allegato all’atto introduttivo;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di dette informazioni, rilevando in particolare che:

la ragione per la quale all’interno dei contenuti citati compare il proprio nominativo sarebbe da rinvenire nel fatto che all’epoca dei fatti (2008) risultava esserci un collegamento tra la società nella quale prestava la propria attività (XX) e quella, riconducibile ad altri soggetti, direttamente coinvolta nell’inchiesta giudiziaria;

non è mai stato sottoposto ad alcuna indagine penale connessa ai fatti riportati;

sul fronte amministrativo “l’intera vicenda è stata [comunque] definita – disponendo l’annullamento dei decreti di revoca dei finanziamenti ed il ritiro dei contenziosi nel frattempo instaurati dal XX sia in relazione ai provvedimenti della Prefettura di (…) che in relazione ai decreti di revoca dei finanziamenti agevolati – con un accordo bonario concluso in data 30 marzo 2017 con il Ministero dello Sviluppo Economico”;

in rete compaiono ancora alcuni articoli, i cui editori non risultano identificabili, che riportano la vicenda “non attualizzandola, né contestualizzandola e che pertanto risultano lesivi della [propria] reputazione e del [proprio] diritto alla riservatezza”;

VISTA la nota del 7 agosto 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare l’eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 27 agosto 2019 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alle richieste dell’interessato in quanto:

nel caso in esame non potrebbero dirsi sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio in virtù del fatto che i contenuti reperibili attraverso gli URL oggetto di richiesta di rimozione risalgono ad epoca recente e riguardano fatti avvenuti tra il 2010 ed il 2012;

i primi due URL, in particolare, conducono ad informazioni che riguardano l’interessato nel suo ruolo di gestore di società aventi rapporti commerciali con “XX, imprenditore attivo nel campo delle energie rinnovabili agli arresti domiciliari dal 2018 con l’accusa di corruzione” e sottoposto ad indagini per collusione con l’ambiente mafioso;

l’URL indicato con il n. 3 riguarda invece una delibera pubblicata sul sito delle Provincia di XX – e dunque riconducibile ad un ente pubblico – dalla quale si desume l’esistenza di un procedimento sanzionatorio nei confronti del reclamante nella sua qualità di legale rappresentante di una società titolare di concessione per la derivazione di acqua da fonte pubblica;

VISTE le note del 2 dicembre 2019 e del 29 maggio 2020 con le quali l’Autorità ha chiesto al reclamante di fornire ulteriori elementi in ordine alle vicende che lo hanno interessato, nonché la comunicazione del 9 giugno 2020 con la quale il reclamante ha prodotto della documentazione atta a comprovare, nello specifico, la definizione bonaria delle vicende riguardanti le società nelle quali il medesimo operava e delle quali si dà conto in alcune delle pagine collegate agli URL oggetto di reclamo;

VISTA la comunicazione inviata via e-mail all’interessato dall’Autorità in data 24 giugno 2020 con la quale è stato chiesto al medesimo di fornire maggiori elementi relativamente al procedimento sanzionatorio attivato nei suoi confronti in qualità di rappresentante legale di una società concessionaria di acque pubbliche – di cui si narra nell’articolo reperibile tramite l’URL indicato con il n. 3 nella memoria del titolare del trattamento – segnalando altresì che l’URL indicato con il n. 1 nella predetta memoria sembrava rinviare a contenuti di tipo diverso dalle vicende rappresentate nell’atto di reclamo che non hanno alcuna attinenza con la persona del reclamante;

VISTO il riscontro fornito dall’interessato con comunicazioni trasmesse via e-mail il 25 giugno, il 30 giugno ed il 6 luglio 2020 con le quali ha:

confermato che l’URL indicato con il n. 1 nella memoria di controparte riconduce a contenuti diversi da quelli originari e non più riferibili alla sua persona, in conseguenza dell’avvenuta cessione del relativo dominio ad altri soggetti;

dichiarato l’avvenuta archiviazione del procedimento sanzionatorio attivato nei suoi confronti, producendo alcuni atti ad esso relativi, pur senza poter far avere il decreto di archiviazione a causa dell’ampio lasso di tempo decorso dai fatti;

VISTA la comunicazione del 3 luglio 2020 con la quale Google ha dichiarato, successivamente ad una richiesta di verifica inoltratale dall’Autorità, che l’URL indicato con il n. 1 nella sua precedente memoria del 27 agosto 2019 non risulta più indicizzato in associazione al nome del reclamante;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo all’URL indicato con il n. 1 nella memoria trasmessa da Google in data 27 agosto 2019, che la società, nel corso del procedimento, ha comunicato che lo stesso non risulta più indicizzato in associazione al nome del reclamante e che pertanto con riguardo ad esso non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO, con riguardo a detti URL, che:

le informazioni reperibili tramite l’URL indicato con il n. 2  nella memoria del titolare del trattamento riguardano fatti risalenti ad alcuni prima e non riferibili direttamente al reclamante, ma relativi ad un gruppo societario nel quale il medesimo ha operato senza tuttavia che, sulla base della ricostruzione effettuata nel testo della sentenza riprodotta all’interno della pagina ad esso collegata, possa dirsi stabilita una connessione diretta tra quanto ivi narrato ed una sua responsabilità personale, come confermato dal certificato del casellario giudiziale depositato in atti nel quale non risulta alcuna iscrizione a suo carico;

le vicende ivi riportate hanno poi costituito oggetto di una transazione tra le società coinvolte ed il Ministero competente che ha determinato il venir meno di tutti i procedimenti giudiziari avviati con riguardo ad essi, circostanza quest’ultima della quale non è fatta menzione all’interno delle predette pagine;

la perdurante reperibilità di tali informazioni in associazione al nominativo del reclamante  non risulta dunque sorretta da un interesse pubblico attuale sia in virtù del tempo decorso dalle vicende ripercorse all’interno delle relative pagine, sia del fatto che le stesse riguardano essenzialmente il gruppo societario del quale ha fatto parte senza che sia stata verificata una responsabilità personale del medesimo in ordine alle circostanze descritte, tenuto in ogni caso anche conto del fatto che nel corso del 2017 è intervenuto, per la risoluzione della questione, un accordo transattivo tra le società coinvolte ed il Ministero competente;

con riguardo ai diversi fatti riportati all’interno della delibera provinciale reperibile tramite l’URL indicato con il n. 3 nella memoria di Google, l’interessato ha dichiarato, assumendone la relativa responsabilità ai sensi del sopra citato art. 168 del Codice, l’intervento di un provvedimento di archiviazione con riguardo alla sua posizione, pur senza poter produrre la relativa documentazione a causa del lasso di tempo decorso dai fatti;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. 2 e 3 nella memoria del titolare del trattamento e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

prende atto di quanto emerso nel corso dell’istruttoria in ordine alla circostanza che l’URL indicato con il n. 1 nella memoria del reclamante non risulta indicizzato in associazione al nominativo di quest’ultimo e che pertanto non ricorrono i presupposti per l’adozione di provvedimenti dell’Autorità in merito;

dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dei restanti URL indicati nell’atto introduttivo del procedimento e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi