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Provvedimento di avvertimento alla regione Campania in merito all’uso delle certificazioni verdi Covid-19 - del 25 maggio 2021 [9590466]

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[doc. web n. 9590466]

Provvedimento di avvertimento alla regione Campania in merito all’uso delle certificazioni verdi Covid-19 - 25 maggio 2021
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 10 giugno 2021)

Registro dei provvedimenti
n. 207 del 25 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito “Codice”);

VISTO il provvedimento del 23 aprile 2021, n. 156;

RITENUTO di intervenire, in via d’urgenza, in quanto l’ordinanza n. 17 del 6 maggio 2021 del Presidente della Regione Campania è in fase di imminente avvio;

RITENUTO quindi che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO

Con l’ordinanza n. 17 del 6 maggio 2021 il Presidente della Regione Campania ha introdotto sul territorio regionale “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, finalizzate “alla ripresa in sicurezza delle attività economiche, culturali e sociali”.

Nella predetta ordinanza, il Presidente della Regione Campania “demanda all’Unità di crisi regionale la predisposizione, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle Linee guida approvate in data 28 aprile 2021, prevedendo regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione epidemiologica e adeguate misure per assicurare l’accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi - turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli, etc.– anche attraverso facilitazioni all’accesso dei servizi e/o deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, relative al contingentamento delle presenze e al distanziamento interpersonale, per cittadini in possesso di certificazione/smart card di completamento della vaccinazione, fermo l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di osservanza delle altre misure di prevenzione di base (frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti)”.

Al riguardo, nella predetta ordinanza si rappresenta infatti che è stata ravvisata l’esigenza di dare mandato all’Unità di crisi regionale affinché, “analogamente a quanto attualmente previsto dall’art. 2, commi 1 e 3 del decreto legge n. 52/2021 in tema di spostamenti tra regioni” “vengano (…) valutate facilitazioni all’accesso dei servizi da parte dei cittadini che comprovino di essere immunizzati all’esito della somministrazione delle dosi vaccinali previste secondo le indicazioni del Ministero della Salute, nonché deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, anche relative al contingentamento delle presenze e/o al distanziamento interpersonale in caso di possesso di certificazione/smart card di avvenuta vaccinazione”.

La predetta ordinanza contiene anche un’indicazione di “indirizzo ai direttori sanitari delle RSA e agli altri soggetti competenti: - di consentire l’accesso alle strutture, nel rispetto delle misure di sicurezza fondamentali (obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti) ai visitatori che comprovino, attraverso esibizione di certificazione/smart card, di aver completato la vaccinazione, secondo quanto prescritto dalle indicazioni del Ministero della Salute; - di adottare ogni ulteriore misura organizzativa idonea a favorire nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari e visitatori e le uscite programmate degli ospiti, tenendo conto del possesso della certificazione vaccinale/smart card”.

Con specifico riferimento alle predette smart card, l’ordinanza precisa che “nella Regione Campania è già operativo un sistema di rilascio di certificazione di avvenuta vaccinazione, in modalità cartacea nonché telematica ed è stata altresì predisposta e realizzata la produzione di una smart card, quale supporto durevole rispondente ai requisiti di cui all’art. 9 del decreto legge n.52/2021 (…), che consente ai cittadini di comprovare lo stato di vaccinazione nonché di guarigione – in caso di pregressa infezione da Covid-19- e l’esito dei tamponi molecolari effettuati, con relativa data di svolgimento”.

Secondo quanto indicato nell’ordinanza, alla data del 6 maggio 2021, “sono state realizzate e risultano in consegna circa 250.000 smart card”, e “entro 10 gg. dalla pubblicazione” dell’ordinanza stessa le “ASL territorialmente competenti, con il supporto – ove richiesto- della Protezione civile (…) (devono provvedere alle) consegne delle smart card (…), nonché (al)l’adozione di ogni misura, di concerto con l’Unità di crisi regionale, finalizzata a programmare la consegna delle ulteriori smart card direttamente al momento del completamento della vaccinazione”.

OSSERVA

Per i profili di competenza dell’Autorità, si rileva, in primo luogo, che, con riferimento al sistema di rilascio delle certificazioni verdi di cui all’art. 9 del d.l. n. 52/2021, l’Autorità ha recentemente adottato un provvedimento di avvertimento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati connesso all’uso delle predette certificazioni verdi e, in particolare, dei Ministeri della salute, dell’interno, dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale e dell’economia e delle finanze, degli affari regionali e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in merito al fatto che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione di tale decreto possono violare le disposizioni del Regolamento di cui agli artt. 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 14, 25 e 32 (Provvedimento del 23 aprile 2021, n. 156).

Si osserva inoltre che, per le ragioni di seguito riportate, l’ordinanza del Presidente della Regione Campania del 6 maggio 2021, n. 17 non rappresenta una valida base giuridica per prevedere l’utilizzo, in ambito regionale, delle certificazioni verdi di cui al d.l. n. 52 del 22 aprile 2021 per finalità ulteriori rispetto a quelle indicate nello stesso decreto legge.

Su tale tematica, il 6 maggio 2021, il Presidente del Garante ha effettuato un’audizione informale, presso le Commissioni riunite I, II e XII della Camera dei Deputati, in cui ha rappresentato che il predetto decreto legge “presenta varie carenze tra le quali rileva, in primo luogo, l’indeterminatezza delle finalità (incompatibile con il principio di cui all’art. 5.1.b. del Regolamento) che legittimano la subordinazione di determinate attività all’ostensione del pass”. In tale occasione, è stato ribadito come il fatto che “la norma, in questi termini redatta, si presti a interpretazioni discrezionali è dimostrato anche dall’attuazione propostane a livello regionale, con ordinanze che ne hanno esteso l’ambito applicativo e rispetto alle quali, sinora in un caso, il Garante è dovuto intervenire. La riserva di legge statale sulle materie incise da queste misure rischia così di essere elusa, per effetto di norme carenti della necessaria determinatezza”.

A tal riguardo, il Presidente ha rappresentato quindi l’opportunità che sia introdotta “una precisazione che escluda l’utilizzo dei pass per finalità diverse da quelle espressamente previste dal decreto-legge, auspicabilmente circoscrivendo maggiormente ex-ante l’ambito rimesso alle determinazioni delle linee-guida (sempre che non si ritenga preferibile rinviare, anziché ad atti di soft law, ad atti, almeno, amministrativi generali)”.

A fronte di tali interventi l’Autorità ha avviato un’interlocuzione con il Governo e con le amministrazioni coinvolte nella realizzazione della Piattaforma nazionale digital green certificate, per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid-19, al fine di superare le criticità rilevate con il predetto provvedimento di avvertimento del 23 aprile 2021, anche sulla base di modifiche da apportare alle norme in sede di conversione in legge del decreto.

Con specifico riferimento all’immediato uso delle certificazioni verdi di cui all’art. 9 del d.l. n. 52/2021, si rappresenta che, anche a seguito del predetto provvedimento di avvertimento, il Ministro della salute ha fornito chiarimenti al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (nota del 6.5.2021, prot. n. 7754). In tale occasione è stato specificato che le cc.dd. certificazioni verdi sono state “concepite per favorire gli spostamenti tra le regioni italiane in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle garanzie a protezione dei dati personali” e che le stesse “sono esibite soltanto su iniziativa degli interessati che intendano spostarsi nelle regioni “arancioni” e “rosse” per motivi diversi da quelli di necessità, lavoro, salute”. Il Ministro ha poi rappresentato che si tratta di “un’opportunità aggiuntiva su cui, su base volontaria, tutti gli italiani potranno fare affidamento in queste settimane, per il tempo strettamente necessario all’implementazione del progetto per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili a livello europeo”. Nella medesima nota il Ministro ha ulteriormente precisato che le predette certificazioni “saranno esclusivamente esibite alle Forze di Polizia, al personale dei Corpi di Polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e al personale delle Forze Armate di cui si avvalga eventualmente il Prefetto per le verifiche sugli spostamenti tra regioni, senza la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento”.

Alla stregua dell’insieme delle considerazioni sopra riportate, si ritiene pertanto che le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione Campania del 6 maggio 2021, n. 17, presentino le seguenti criticità:

1. Inidoneità della base giuridica.

In via preliminare si rappresenta che, con il predetto provvedimento di avvertimento, il Garante ha ritenuto che il decreto legge n. 52/2021 non rappresenti, allo stato, una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento (artt. 6, par. 2 e 9) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 2-ter e 2-sexies).

Proprio la mancata specificazione, nel predetto decreto legge, delle finalità per le quali possono essere utilizzate le predette certificazioni è stata considerata dal Garante una delle principali criticità della norma in merito agli aspetti di protezione dei dati personali, atteso che il principio di limitazione delle finalità, previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento, costituisce l’elemento essenziale per valutare anche la minimizzazione e l’esattezza dei dati, nonché la limitazione della conservazione degli stessi.

Tale indeterminatezza ha favorito inoltre, come è avvenuto con l’ordinanza in esame, un’interpretazione estensiva circa la possibilità di prevedere l’uso di tali certificazioni quali condizioni per l’accesso a luoghi o a servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici, allo stato non indicati nel decreto legge.

Con la propria ordinanza del 6 maggio 2021, n. 17, il Presidente della Regione Campania ha infatti ulteriormente esteso, in ambito regionale, l’utilizzo delle certificazioni verdi anche oltre quanto indicato nel decreto legge n. 52/2021 (“servizi turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli, etc.”). Ciò anche tenuto conto del contenuto del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 che ha introdotto ulteriori previsioni, in tema di certificazioni verdi, con riferimento ad alcuni aspetti disciplinati anche nella predetta ordinanza. In particolare, il decreto prevede infatti che i partecipanti alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose siano muniti di una delle certificazioni verdi di cui all’art. 9 d.l. n. 52 del 2021 (art. 9), determinando anche nuovi parametri per il rilascio e la validità delle predette certificazioni in relazione alla somministrazione della prima dose di vaccino (art. 14).

La competenza in merito all’introduzione di misure di limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali che implichino il trattamento di dati personali ricade tuttavia, come evidenziato dal Presidente del Garante nella predetta audizione informale alla Camera del 6 maggio u.s., nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale (Corte cost., sent. 271/2005 sulla riserva di legge statale sulla protezione dati; Corte cost., sent. 37/21).

A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale ha recentemente evidenziato che “la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.” (Ordinanza n. 4/21).

Ciò appare ancor più evidente se si tiene conto che le disposizioni sulla certificazione verde di cui al d.l. n. 52/2021 sono applicabili, in ambito nazionale, fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di rilascio, verifica e accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di Covid-19 (art. 9, comma 9, d.l. n.52/2021).

Al fine di garantire un approccio ben coordinato, prevedibile e trasparente all’adozione delle restrizioni alla libertà di circolazione, la Commissione europea ha infatti proposto di istituire un quadro unitario di regole in merito all’utilizzo dei certificati di vaccinazione all’interno dell’UE, nel contesto di un “certificato verde digitale” (cfr. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato verde digitale (2021/0068/COD) del 17.3.2021).

È utile rilevare inoltre che, il 30 aprile 2021, anche il Comitato nazionale per la bioetica, nel proprio documento su “Passaporto, patentino, green pass nell’ambito della pandemia covid-19: aspetti bioetici”, ha evidenziato che “un altro problema legato al ‘Pass Covid-19’ riguarda la possibilità che le Regioni o i singoli comuni possano richiedere certificazioni aggiuntive, non coincidenti, aggravando il quadro discriminatorio in base alla provenienza geografica”. In questa prospettiva quindi il predetto Comitato raccomanda che “al fine di evitare discriminazioni fra i cittadini residenti nei diversi territori del Paese, l’adozione del ‘Pass Covid-19’ deve essere prevista a livello centrale e applicata in termini omogenei su tutto il territorio nazionale”.

Ciò stante, si rileva che l’individuazione della certificazione verde quale condizione per l’accesso a “diversi servizi turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli, etc.” non può essere prevista in un’ordinanza regionale, né demandata all’Unità di crisi di una regione; ciò in quanto la competenza circa l’introduzione di misure di limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali che implichino il trattamento di dati personali ricade nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale e pertanto deve avvenire attraverso una disposizione che abbia le caratteristiche richieste dal Regolamento (art. 6, par. 4), previa acquisizione del parere dell’Autorità.

2. Criticità del sistema di rilascio delle certificazioni verdi.

L’ordinanza del Presidente della Regione Campania del 6 maggio 2021, n. 17 prevede un “sistema di rilascio di certificazione di avvenuta vaccinazione” ulteriore rispetto a quello indicato nel predetto decreto legge n. 52/2021, ovvero attraverso una smart card.

Al riguardo, si rileva dal predetto atto non si ricavano indicazioni in merito alla tipologia di dati personali trattati attraverso la predetta smart card, al rispetto del principio di minimizzazione dei dati, al soggetto deputato al rilascio e alle modalità di lettura della smart card, nonché alle modalità, attraverso le quali, sarebbe assicurata l’interoperabilità con la Piattaforma nazionale digital green certificate prevista dal d.l. n. 52/2021.

In merito si rappresenta inoltre che, seppur la predetta ordinanza afferma che tali “smart card” possano essere considerate “quale supporto durevole rispondente ai requisiti di cui all’art. 9 del decreto legge n.52/2021”, il suddetto decreto legge non prevede che possano essere rilasciate certificazioni verdi con modalità diverse da quelle individuate nello stesso decreto.

Al contrario, invece, il predetto decreto legge prevede che le caratteristiche delle predette certificazioni siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In tale decreto, infatti, dovranno essere indicati, tra l’altro, i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi, le modalità di aggiornamento delle stesse, la struttura dell’identificativo univoco e del codice a barre interoperabile che consentirà di verificarne l’autenticità, la validità e l’integrità, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle stesse (art. 9, comma 10, d.l. n. 52/2021).

Al riguardo, si rileva inoltre che un sistema non coordinato a livello nazionale per il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi rischierebbe di compromettere l’efficienza dell’intera misura non potendo assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati (art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento), nonché la possibilità per l’interessato di utilizzare la predetta certificazione su tutto il territorio nazionale.

Come già evidenziato dal Garante nel citato provvedimento di avvertimento il requisito di esattezza dei dati si pone come essenziale nella valutazione della proporzionalità della limitazione e della idoneità della misura di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Alla luce di tali considerazioni e di quanto indicato dal Ministro della salute nella predetta nota del 6 maggio 2021, si evidenzia che le suddette smart card non appaiono essere conformi a quanto richiesto a livello nazionale, anche in una prima fase di attuazione, con riferimento al sistema di rilascio e di verifica delle certificazioni verdi.

Nel progettare l’introduzione della certificazione verde, mediante l’utilizzo di una smart card, quale misura volta a contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene che non si sia, quindi, tenuto adeguatamente conto dei rischi che l’implementazione della misura determina per i diritti e le libertà degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, integrando nel trattamento degli stessi le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento e a tutelare i diritti degli interessati (art. 25, par. 1, del Regolamento).

3. Principio di trasparenza.

In via preliminare, si rappresenta che l’Autorità ha ritenuto che il decreto legge n. 52/2021 contrasti con il principio di trasparenza in quanto non indica, in modo chiaro, le puntuali finalità perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all’emissione e al controllo delle certificazioni verdi (artt. 5, par. 1, lett. e) e 6, par. 3, lett. b) del Regolamento).

Analogamente si rileva che la predetta ordinanza del Presidente della Regione Campania non individua in modo puntuale i soggetti che trattano le predette informazioni e che possono accedervi, nonché quelli deputati a controllare la validità e l’autenticità delle certificazioni verdi, disponendo un sistema di rilascio e di verifica, difforme da quello individuato a livello nazionale e su cui sono stati forniti dei primi chiarimenti da parte del Ministero della salute con la richiamata nota del 6.5.2021.

La predetta ordinanza risulta inoltre priva dell’indicazione della titolarità dei trattamenti effettuati ai fini dell’emissione e del controllo delle predette certificazioni verdi e in particolare di quelle emesse attraverso la smart card.

In considerazione del fatto che, alla luce di quanto indicato nella predetta ordinanza, alla data del 6 maggio 2021 “sono state realizzate e risultano in consegna circa 250.000 smart card”, l’assenza di tali indicazioni, e in particolare della titolarità del trattamento, non consente -allo stato- agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

4. Principi di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza.

Analogamente a quanto rappresentato dal Garante con riferimento al decreto legge n. 52/2021, le disposizioni della predetta ordinanza violano anche il principio di limitazione della conservazione, secondo cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (artt. 5, par. 1, lett. e) e 6, par. 3, lett. b) del Regolamento).

Si rileva inoltre che, al pari di quanto già rappresentato nel provvedimento di avvertimento, le disposizioni dell’ordinanza non forniscono adeguata garanzia anche in merito al rispetto del principio di integrità e riservatezza, atteso che -anche con specifico riferimento all’utilizzo delle predette smart card- non sono indicate le misure che si intende adottare per garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (artt. 5, par. 1, lett. f) e 32 del Regolamento).

5. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Si segnala infine che l’introduzione delle certificazioni verdi nel territorio campano con le modalità indicate nella predetta ordinanza determina un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, che presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati in relazione alle conseguenze che possono derivare alle persone con riferimento alla limitazione delle libertà personali. Tali condizioni rendono, in ogni caso, necessario che sia effettuata una preventiva valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35, par. 10 del Regolamento.

RITENUTO

alla luce delle rilevanti criticità sopra illustrate, che quanto previsto in ordine all’utilizzo delle certificazioni verdi nell’ordinanza del Presidente della Regione Campania del 6 maggio 2021, n. 17 non risulta conforme al Regolamento in quanto:

fondato su una disposizione di legge rispetto alla quale l’Autorità ha adottato un provvedimento di avvertimento il 23 aprile 2021, evidenziando la possibile violazione degli artt. 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 14, 25 e 32 del Regolamento;

individua misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che prevedono il trattamento di informazioni, relative alla salute degli interessati, e incidono sui diritti e libertà degli stessi, che possono essere introdotte solo da una norma del diritto dell’Unione o nazionale di rango primario che abbia le caratteristiche richieste dal Regolamento, previa acquisizione del parere dell’Autorità;

introduce l’utilizzo di smart card come “sistema di rilascio di certificazione di avvenuta vaccinazione” in violazione dei principi di liceità e correttezza e trasparenza, di privacy by design e by default e senza prevedere misure adeguate a garantire la protezione dei dati, anche appartenenti a categorie particolari, in ogni fase del trattamento (artt. 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 14, 25 e 32 del Regolamento).

Considerato che il Regolamento attribuisce al Garante, tra gli altri, il potere di rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del Regolamento (art. 58, par 2, lett. a)) e che ricorre l’esigenza di intervenire, in via d’urgenza, in quanto l’utilizzo della certificazione verde, con le modalità indicate nella predetta ordinanza, è in fase di imminente avvio, al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati prima che le richiamate violazioni producano effetti.

Considerato quindi che risulta necessario avvertire la Regione Campania e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dell’utilizzo delle certificazioni verdi di cui all’ordinanza n. 17 del 6 maggio 2021 del Presidente della Regione Campania, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del Regolamento di cui agli artt. 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 14, 25 e 32.

Ritenuto inoltre di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per le valutazioni di competenza anche al fine di segnalare alle regioni e alle Province autonome il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezioni dei dati personali nell’ambito dei trattamenti effettuati attraverso il sistema delle certificazioni verdi di cui al decreto legge n. 52/2021.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par 2, lett. a), del Regolamento avverte la Regione Campania e tutti i soggetti coinvolti che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell’ordinanza n. 17 del 6 maggio 2021 del Presidente della Regione Campania, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, possono violare le disposizioni del Regolamento di cui agli artt. 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 14, 25 e 32;

b) trasmette copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza;

c) ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice, dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione