Giornalismo
La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di informare costituiscono principi fondamentali di una società democratica. Il loro esercizio deve tuttavia tenere conto anche degli altri diritti fondamentali della persona, tra cui il diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e al rispetto della dignità umana.
In questo quadro, il Regolamento europeo e il Codice privacy prevedono per l’attività giornalistica una disciplina specifica, volta a conciliare questi diritti. Nell’esercizio dell’attività giornalistica, i dati personali possono essere trattati e diffusi anche senza il consenso dell’interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e delle Regole deontologiche relative all’attività giornalistica, con particolare riguardo all’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.
L’essenzialità dell’informazione costituisce un criterio fondamentale per il bilanciamento tra il diritto di cronaca e i diritti della persona. La diffusione di dati personali deve essere giustificata dall’esigenza di informare la collettività e non tradursi in un’indebita esposizione della vita privata.
Il bilanciamento assume particolare rilievo quando le informazioni provengono da comunicazioni private. La tutela della libertà e segretezza della corrispondenza non esclude in ogni caso la possibilità di diffondere notizie di interesse pubblico, ma richiede di valutare attentamente l’essenzialità delle informazioni divulgate, il rispetto della sfera privata delle persone coinvolte e gli eventuali limiti previsti dalla legge.
Particolari cautele sono richieste quando le informazioni riguardano, ad esempio, la salute, la vita sessuale, procedimenti giudiziari o persone vulnerabili. Una tutela rafforzata è inoltre riconosciuta ai minori, la cui riservatezza assume un rilievo primario.
Il Garante interviene per assicurare, nei casi concreti, il corretto bilanciamento tra libertà di informazione e diritti della persona.
Social media
I giornalisti possono utilizzare anche informazioni, dichiarazioni e immagini pubblicate dagli interessati sui propri profili social. La loro accessibilità online non esonera tuttavia dalla verifica dell’esattezza delle informazioni e dal rispetto dei limiti del diritto di cronaca.
Ma i social network non sono soltanto una fonte di informazioni per i giornalisti: rappresentano anche spazi nei quali i cittadini possono esercitare direttamente la libertà di manifestazione del pensiero, esprimendo opinioni, condividendo notizie e partecipando al dibattito pubblico.
Quando i contenuti pubblicati riguardano altre persone, occorre tuttavia rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la dignità. In particolare, quando la diffusione di dati personali avviene per finalità di informazione nell’ambito della disciplina prevista dal Codice privacy, assume rilievo il principio dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. La rilevanza pubblica di una vicenda non giustifica, infatti, la diffusione indiscriminata di documenti o dettagli personali non necessari a informare.
- Diritto all'oblio (diritto di cancellazione, art. 17 Regolamento UE 2016/679) - Pagina informativa
- Fake news - Pagina informativa
VEDI ANCHE
Provvedimenti, news e interviste in tema di giornalismo
Pubblicazioni
(NOTA:i seguenti documenti sono antecedenti all’applicazione del Regolamento UE 679/2016, avvenuta in data 25 maggio 2018, circostanza di cui occorre tener conto nella loro consultazione)
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