Garante per la protezione dei dati personali
 Collana contributi (Volumi on line) - 06 dicembre 2006   
 

 

Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini (Seconda edizione aggiornata)

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di Mauro Paissan

On line la seconda edizione aggiornata

PRONUNCE DEL GARANTE

10. Dati da fonti pubbliche | 10. 1. Redditi ed emolumenti | Stipendi pagati da concessionarie| Patrimonio degli eletti | Graduatorie fiscali | 10.2. Matrimoni, nascite e morti | Dati dello stato civile | Pubblicazioni di matrimonio | 10.3. Consigli e giunte comunali | Sedute pubbliche via internet | Riprese televisive

precedenteprecedente | indice | successivosuccessivo

 


10. 1. REDDITI ED EMOLUMENTI

STIPENDI PAGATI DA CONCESSIONARIE
Il Garante afferma che gli stipendi corrisposti dalle concessionarie di pubblici servizi, quali le Ferrovie o la Rai, sono conoscibili da parte delle competenti autorità e di chiunque vi abbia interesse


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTI gli atti d'ufficio in ordine alla pubblicità dei dati riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi;

OSSERVA

In relazione ad alcuni interrogativi posti anche attraverso dichiarazioni alla stampa, a questa Autorità è stato richiesto di chiarire se, ed in quale misura, le informazioni riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano conoscibili e possano essere oggetto di diffusione attraverso mezzi di comunicazione.

Giova premettere che la legge 31 dicembre 1996, n. 675, considera anche tali informazioni come "dati personali", qualora esse siano collegate a persone fisiche identificate o identificabili. Tuttavia, l'applicabilità di tale legge non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare caso per caso se sussistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

La legge n. 675 (art. 43) ha abrogato le disposizioni incompatibili con la nuova normativa o con i relativi principi fondamentali. Peraltro, tra le disposizioni non abrogate rientrano, certamente, quelle concernenti la pubblicità degli atti parlamentari, dei contratti collettivi di lavoro e dei documenti amministrativi, o che riguardano il controllo da parte della Corte dei conti o il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In questo quadro, i dati personali concernenti le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi (quali, ad esempio, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Rai S.p.A.) sono da ritenersi conoscibili da parte delle competenti autorità pubbliche e di chiunque vi abbia interesse, attraverso:

a) la lettura degli atti parlamentari nei quali sono documentate le doverose risposte fornite ad interrogazioni e ad interpellanze parlamentari, ovvero in sede di riscontro a richieste di chiarimenti provenienti dalle commissioni di vigilanza o da autorità di controllo;
b) l'esame dei contratti collettivi, destinati per loro stessa natura ad un regime di diffusa conoscibilità;
c) l'accesso ai documenti amministrativi che la legge 7 agosto 1990, n. 241 rende accessibili da parte di chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, personale e concreto (art. 22 l. n. 241; art. 2 d.P.R. n. 352/1992), nonché da parte di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (art. 9 d.P.R. n. 352/1992);
d) in sede di esercizio del diritto di cronaca da parte di chi esercita la professione di giornalista o collabora occasionalmente ai mezzi di informazione (artt. 12, 20 e 25 l. n. 675).

È necessario aggiungere che la legge n. 241/1990 garantisce l'accesso ai documenti amministrativi e la correlativa trasparenza anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi, i quali possono essere anche soggetti privati (Cons. St., Sez. IV, 17 giugno 1997, n. 649). Inoltre, l'accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto anche con riferimento ad atti di diritto privato – quale ad esempio un contratto – utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (Cons. St., Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82).

Con riferimento a ciascuna delle forme di pubblicità poc'anzi evidenziate, non può ritenersi prevalente l'eventuale interesse alla riservatezza sulle somme percepite a titolo di retribuzione o di corrispettivo. Parimenti, con riferimento al rapporto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, deve ritenersi corretta l'esposizione di cifre e classi stipendiali che, benché accostate a determinate persone fisiche, soddisfano pur sempre l'interesse pubblico alla conoscenza della prassi in atto presso soggetti che, pur operando, di regola, secondo norme privatistiche e in base a logiche di mercato, svolgono attività aventi una particolare connotazione.
Resta peraltro ferma la necessità che tali dati siano esatti, completi e acquisiti correttamente (art. 9 l. n. 675), e che siano invece mantenuti riservati quei dati più specifici che derivano dalla considerazione di vicende diversificate dalla retribuzione-tipo e relative a circostanze personali o familiari, e che possono avere anche natura sensibile (es.: esistenza di determinate ritenute previdenziali e assistenziali; cessioni di stipendio; deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali).

Roma, 16 settembre 1997 [doc. web n. 39364]


 
 

PATRIMONIO DEGLI ELETTI
I dati relativi alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive o direttive sono sottoposti ad un regime di conoscibilità in base a norme precedenti alla legge sulla protezione dei dati personali. Con questa nota il Garante risponde ad una richiesta di parere formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTA la richiesta di parere formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 15544/II-3.7.5.1, in ordine ai rapporti tra la legge n. 675 del 1996 sulla protezione dei dati personali e la legge n. 441 del 1982, in tema di pubblicità della situazione patrimoniale relativa ai titolari di talune cariche elettive o direttive,

OSSERVA

La legge 5 luglio 1982, n. 441 ha introdotto una disciplina volta a garantire la trasparenza delle situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico. Tale disciplina obbliga i parlamentari, i componenti del governo, i consiglieri regionali, provinciali o dei maggiori comuni a depositare periodicamente presso gli uffici di presidenza dell' organo di appartenenza una copia della dichiarazione dei redditi, nonché alcune dichiarazioni giurate relative, in particolare, alla situazione patrimoniale personale e alle spese elettorali sostenute (artt. da 1 a 6 legge n. 441/1982). In caso di inadempienza, qualora l'interessato sia un parlamentare o un membro del governo che non sia un componente del Parlamento, il presidente della Camera o del Senato diffida gli interessati ad adempiere e dà notizia dell'inosservanza della diffida all' assemblea di pertinenza (art. 7).

I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati hanno il diritto di conoscere le predette dichiarazioni attraverso la pubblicazione di appositi bollettini, nei quali, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, sono riportate solo le notizie risultanti dal relativo quadro riepilogativo. L'art. 12 della medesima legge n. 441/1982 estende l' applicazione di alcune disposizioni ai titolari di determinate cariche direttive (quali, ad esempio, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, di società e di enti privati partecipati oppure finanziati dallo Stato o da enti pubblici, di aziende autonome dello Stato e di talune aziende speciali in ambito comunale), attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (o, nel caso delle aziende speciali, al sindaco o al presidente dell' amministrazione locale interessata) le competenze in ordine alla raccolta, alla pubblicazione delle dichiarazioni e alla diffida (artt. 13 e 14).

La Presidenza del Consiglio dei ministri fa presente di avere provveduto sin dall'entrata in vigore della legge n. 441/1982 a raccogliere le dichiarazioni patrimoniali dei titolari delle predette cariche direttive e a pubblicarle in un apposito bollettino stampato a cura dell' Istituto Poligrafico dello Stato, il quale è diffuso presso gli organi costituzionali e le prefetture ed è messo a disposizione, a fini conoscitivi, degli iscritti nelle liste elettorali (v. art. 8, ultimo comma).

La Presidenza segnala che l'interpretazione sinora data agli articoli 12 e seguenti della predetta legge è contestata da alcuni interessati, i quali si sono opposti alla pubblicazione delle informazioni relative alla propria situazione patrimoniale, ritenendo che la stessa non sia prevista da puntuali disposizioni. Di qui la richiesta di un parere di questa Autorità, formulata con particolare riguardo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, prevista dall'art. 27 della legge n. 675/1996.

Com'è noto, tale legge ha introdotto una nuova disciplina per il trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni, la quale permette a tali soggetti di raccogliere e di utilizzare le informazioni di carattere personale qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 1, legge n. 675/1996). La divulgazione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche presuppone una norma primaria o secondaria, ma è comunque possibile in via residuale, benché non prevista sul piano normativo, quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27, comma 2).

La comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti privati, invece, può avvenire solo quando tali operazioni siano previste da una disposizione normativa (art. 27, comma 3).

Quindi, in base alla legge n. 675/1996, i soggetti pubblici possono mettere a disposizione dei privati i dati personali da essi detenuti, ovvero divulgarli anche attraverso apposite pubblicazioni, qualora vi sia una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente un regime di conoscibilità o di pubblicità dei dati o degli atti che li contengono. Nel caso di specie, giova premettere che non vi è alcuna incompatibilità di fondo tra le nuove disposizioni in materia di dati personali e le norme in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione.
Nella legge n. 441/1982, le disposizioni normative che regolano la raccolta e la pubblicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e negli atti depositati dai titolari delle cariche direttive di alcuni enti figurano nella seconda parte del corpo normativo, e precisamente negli articoli 12, 13, 14 e 15, i quali estendono l'applicazione delle disposizioni previste per i titolari di cariche elettive e per i membri del Governo attraverso il rinvio ad alcuni articoli che figurano nella prima parte della legge. La formula utilizzata per questo rinvio è imprecisa e può alimentare alcune perplessità sul piano interpretativo.

Infatti, se risulta del tutto pacifico che la Presidenza del Consiglio dei ministri può acquisire e trattare i dati personali contenuti nelle dichiarazioni predette, essendo ciò previsto espressamente dagli artt. 12 e 13 della legge n. 441/1982, potrebbero sorgere alcuni dubbi in ordine alla possibilità di pubblicare tali dati e di renderli disponibili agli iscritti nelle liste elettorali, in quanto tale possibilità non è oggetto di un preciso richiamo nell'ambito dei medesimi articoli. Tali dubbi derivano, in particolare, dal fatto che l'art. 12 non menziona gli articoli 8 e 9, i quali riguardano, appunto, la conoscibilità delle dichiarazioni e la pubblicazione di appositi bollettini.

Tuttavia, questa imprecisa tecnica normativa non può far ritenere che non sia possibile accedere ai dati relativi ai titolari delle cariche direttive di enti, istituti e società e pubblicarli in un bollettino. L'art. 12 della legge n. 441/1982 estende le disposizioni degli articoli da 2 a 7 ai titolari di tali cariche direttive. Poiché gli artt. 8 e 9 della medesima legge si riferiscono alle dichiarazioni patrimoniali di cui all'art. 2 e alle successive dichiarazioni di variazione, si potrebbe ritenere, per questo solo motivo, che non vi siano ostacoli alla pubblicazione dei dati patrimoniali relativi a tutti i soggetti ai quali si applica il medesimo articolo 2, ivi compresi, appunto, i predetti titolari di cariche direttive.

A questa interpretazione della legge n. 441/1982 si potrebbe opporre l'argomentazione che gli artt. 8 e 9 non sono richiamati nell' art. 12, e che questa omissione è significativa della volontà di applicare agli enti, alle società e agli istituti ivi indicati il solo obbligo di dichiarazione patrimoniale, anziché il connesso regime di pubblicità.

A tale perplessità si può tuttavia obiettare che l'art. 12 si limita a regolare la fase dell' obbligo di dichiarazione da parte dell'interessato, e che nell'ambito degli artt. 13 e 14, i quali affidano alcuni compiti al Presidente del Consiglio dei ministri e al sindaco o al presidente dell' amministrazione locale interessata, figura un puntuale richiamo degli artt. 8 e 9 che riguardano, come si è detto, la conoscibilità dei dati e la pubblicazione del bollettino (v. l' art. 14 comma 2). Il comma 2 dell'art. 14 è collocato dopo una disposizione che individua i soggetti competenti ad impartire la diffida e a dare notizia dell' eventuale inottemperanza, ma non può essere ritenuto applicabile, per ciò stesso, alla sola tematica della diffida e dell'inadempienza anziché anche a quella della pubblicità delle informazioni patrimoniali.

Ciò risulta confermato dal fatto che il profilo della conoscibilità e della pubblicità della notizia relativa ai soggetti inadempienti appare disciplinato già in modo sufficiente dal comma 1 dell'art. 14, il quale prevede la pubblicazione di tale notizia attraverso la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rendendola, così, conoscibile a chiunque.

In altre parole, il richiamo degli artt. 8 e 9 contenuto nell'art. 14, comma 2, non può avere altro senso logico che quello di integrare le disposizioni precedenti con una norma sulla conoscibilità dei dati di carattere patrimoniale.

In conclusione, il comma 2 del citato art. 14, benché formulato in maniera asistematica, va considerato come una norma di chiusura volta a prevedere, in relazione alla situazione patrimoniale dei soggetti di cui all'art. 12 della legge n. 441/82, la conoscibilità e la pubblicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni e negli atti da essi presentati, attraverso un bollettino edito a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tutto ciò risulta conforme allo spirito della legge n. 441/1982 che ha voluto prevedere uno speciale regime di trasparenza per quanto riguarda alcuni dati economici relativi agli individui che ricoprono determinati incarichi pubblici o di rilievo pubblico.

Va peraltro osservato che alcuni dati contenuti nelle dichiarazioni potrebbero avere, in determinate circostanze, natura sensibile (art. 22, comma 1 legge n. 675/1996), laddove siano idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute dell'interessato. Per questi stessi casi, resta ferma l'esigenza che il trattamento sia previsto da una disposizione di legge più precisa, una volta decorsa la fase transitoria di dodici mesi prevista dall'art. 41, comma 5, della medesima legge (cioè entro il 7 maggio 1998).

La nuova disposizione, in armonia con l'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, dovrebbe perfezionare il disposto di cui alla legge n. 441, individuando in maniera più precisa le rilevanti finalità di interesse pubblico poste alla base del trattamento, le operazioni di trattamento eseguibili e i dati oggetto di trattamento. Infine, è appena il caso di osservare che le considerazioni espresse nel presente parere circa la compatibilità tra le citate disposizioni in tema di trasparenza e di protezione dei dati personali sono applicabili anche alla situazione patrimoniale relativa al personale dirigenziale o equiparato delle amministrazioni pubbliche, nonché al personale di magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare, al quale, per effetto della legge n. 127/1997, si applicano le disposizioni dell' art. 12 della legge n. 441/1982 (v. art. 17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127).

PER QUESTI MOTIVI

Il Garante ritiene che la legge n. 675/1996 non abbia modificato le disposizioni della legge n. 441/1982 che permettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – nonché all'amministrazione locale interessata – di trattare i dati personali relativi alle situazioni patrimoniali dei soggetti indicati dagli artt. 2 e 12 della stessa legge e di pubblicarli in un bollettino messo a disposizione di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali.

Ai sensi dell' art. 31, comma 1, lett. m), della legge n. 675/1996 il Garante richiama inoltre l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'opportunità che la legge n. 441/1982 sia perfezionata, nei termini di cui in premessa, anche attraverso i decreti delegati previsti dalla legge-delega 31 dicembre 1996, n. 676.

Roma, 8 gennaio 1998 [doc. web n. 1056243]


 

 

 

GRADUATORIE FISCALI

I redditi dei contribuenti sono soggetti a un regime di pubblicità e sono pertanto lecitamente divulgabili da parte dei mezzi di informazione senza il consenso degli interessati. Il ricorrente aveva chiesto il blocco degli articoli sui maggiori contribuenti della città


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal signor XY nei confronti del Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, ora Agenzia delle entrate;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

1. Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito un riscontro alla richiesta di blocco dei dati relativi al proprio reddito, diffusi da un quotidiano locale che li avrebbe probabilmente estratti dalla pagina web di un periodico, nella quale è stato pubblicato un elenco di 3.919 nominativi di cittadini italiani suddivisi per provincia e "riportati nei tabulati del Ministero delle finanze" (relativamente ai redditi dichiarati per l'anno d'imposta 1998), che il Garante per la protezione dei dati personali avrebbe autorizzato a rendere pubblici.

Secondo il ricorrente, tale trattamento da parte dell'Amministrazione finanziaria sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, in quanto la disciplina di riferimento non prevederebbe la diffusione a privati dei dati personali dei contribuenti con reddito superiore ad un certo importo. In ogni caso, qualora esista una disposizione che ne consenta il trattamento, il ricorrente intende comunque opporsi all'ulteriore trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, con riferimento sia alle pregresse dichiarazioni dei redditi, sia a quelle future. Ciò per ragioni di sicurezza personale, ritenendo il ricorrente che la sicurezza personale e della propria famiglia potrebbe essere messa in pericolo dalla diffusione, anche via Internet, di dati relativi al proprio reddito e alla città di appartenenza, dati ritenuti non di interesse pubblico e riguardanti una persona la cui notorietà sarebbe invece ristretta al settore imprenditoriale e all'ambito cittadino di appartenenza.

2. A seguito dell'invito a fornire un riscontro formulato dal Garante, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 prevede espressamente la formazione di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi che sarebbero caratterizzati dall'essere consultabili da chiunque. In questa direzione, ad avviso dell'amministrazione, si sarebbe espresso anche il Garante con un Parere del 13 ottobre 2000 [doc. web n. 41023] (richiamato anche dall'interessato).

Il ricorrente ha peraltro osservato che l'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 è stato modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e che a seguito di tale modificazione la disposizione prevederebbe ora la formazione solo di un "elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi", senza "specificazione, per ognuno, del reddito complessivo dichiarato" (inciso, quest'ultimo, eliminato dal citato art. 19). Secondo l'interessato, tale interpretazione sarebbe in armonia con i precedenti commi dell'art. 69 (1, 2 e 3), nei quali verrebbe specificato quando devono essere pubblicati anche i redditi dei contribuenti (in caso, ad esempio, di contribuenti sottoposti ad accertamento o a controlli che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito disponibile superiore a determinate soglie). Altrimenti, in base all'interpretazione dell'art. 69, comma 4, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria dovrebbe ritenersi – in termini non condivisi dal ricorrente – che tutti i redditi dei contribuenti, indipendentemente dall'importo dichiarato, siano pubblicabili.

Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento delle proprie richieste in quanto, a suo avviso, il proprio reddito non poteva essere reso pubblico ai sensi dell'art. 69, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, non essendo stato sottoposto ad alcun accertamento o risultato evasore.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA 

4. Il ricorso è infondato.

Come già osservato nel parere rilasciato al Ministero delle finanze il 13 ottobre 2000 (pubblicato sul sito dell'Autorità: www.garanteprivacy.it), il Garante ha ritenuto anzitutto lecita la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia, constatando anche che negli elenchi di cui il Ministero deve disporre annualmente la pubblicazione sono compresi i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a determinate soglie (art. 69, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973). Con il predetto parere il Garante ha constatato anche che in presenza della predetta base normativa, i dati possono essere poi oggetto di ulteriore circolazione a cura dei mezzi di informazione senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati (artt. 12 e 20 legge n. 675/1996). Nella medesima circostanza, l'Autorità ha rilevato infine che il comma 4 del citato art. 69 prevede espressamente la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati, ai fini della consultazione da parte di chiunque. Poiché anche tali fonti sono destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti è da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per la testata che li riproduce dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

5. Va altresì rilevato che i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al citato art. 69, comma 4, sono ora stabiliti con apposito decreto del Ministero delle finanze (v. il successivo comma 6, introdotto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19 della legge n. 413 del 1991). In proposito, occorre ad esempio richiamare le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 1994, con il quale l'Amministrazione finanziaria ha appunto disciplinato gli aspetti in esame, prevedendo che i predetti elenchi contengono i dati dichiarati dai contribuenti con specifica indicazione, in relazione alle persone fisiche, di: dati anagrafici, reddito complessivo, oneri deducibili, reddito imponibile, ecc. (v. anche il d.m. del 7 maggio 1999; occorre inoltre richiamare alcune recenti disposizioni in materia di redditi individuali, le quali stabiliscono che "la pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati (...) deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle imposte": v. l'art. 24 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Tale disciplina soddisfa i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono divulgare dati di carattere personale di natura non sensibile solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Il citato art. 69 sancisce infatti una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni), demandando ad un d.m. la previsione solo di alcuni aspetti integrativi della fattispecie attinenti ai termini e alle modalità per la formazione degli elenchi, e sono stati quindi individuati dal Ministero anche per quanto riguarda l'indicazione dei dati reddituali.

Va rilevato infine che l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge contenuta nel modello di dichiarazione dei redditi – allegata in copia al ricorso – reca già l'indicazione che i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria possono essere forniti ai comuni (come avviene in attuazione del citato art. 69), indicazione alla quale questa Autorità, in riferimento ai modelli di dichiarazione per il 2001, ha già peraltro chiesto di aggiungere un inciso relativo alla circostanza che taluni dati possono essere pubblicati dal Ministero o presso i comuni.

6. Con riferimento a tale quadro normativo, questa Autorità ritiene che le richieste del ricorrente non possano essere accolte in quanto il trattamento in esame non appare in contrasto con le disposizioni della legge n. 675/1996, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata disciplina normativa di riferimento in materia fiscale.

Né, in base a tale disciplina, i motivi di opposizione evidenziati dal ricorrente, pur attentamente esaminati, non appaiono preminenti rispetto alle rilevanti finalità di interesse pubblico, sottese ad una precisa scelta normativa di carattere generale volta ad introdurre un quadro di trasparenza e di circolazione di determinati dati raccolti da un soggetto pubblico in tema di dichiarazioni dei redditi e di esercizio di imprese, arti e professioni.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 17 gennaio 2001 [doc. web n. 41031]


10. 2. MATRIMONI, NASCITE E MORTI
 
 

DATI DELLO STATO CIVILE
È illegittimo richiedere all'ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente elenchi nominativi dei nati, dei deceduti e dei prossimi al matrimonio. è un onere non compatibile con i suoi doveri d'ufficio 


Al Sig. Sindaco
del Comune di Trieste

Con lettera del 27 marzo u.s., codesto Comune ha segnalato che secondo una consolidata consuetudine locale gli uffici di stato civile preposti al ricevimento delle denunce relative alle nascite e ai decessi provvedono giornalmente ad inviare ai quotidiani locali gli elenchi riportanti i nomi e i cognomi dei nati e dei deceduti. Analoga comunicazione viene effettuata settimanalmente dall'ufficio che riceve le richieste di pubblicazioni di matrimonio, relativamente ai nomi e cognomi dei nubendi, e previa loro "autorizzazione".

Viene pertanto richiesto a questa Autorità se tale prassi sia da considerarsi legittima, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 675/1996.

A tale proposito, va osservato in via preliminare che la legge n. 675 non modifica espressamente la normativa relativa ai registri dello stato civile e alla disciplina degli atti anagrafici, né innova in materia di pubblicazioni di matrimonio, ma stabilisce che la comunicazione e la diffusione da parte di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

In base a tale premessa il Garante, si è già pronunciato in ordine alla possibilità per gli uffici comunali di comunicare i nominativi dei nati e dei deceduti agli organi di stampa, dichiarando illegittima con il parere che si allega in copia, la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altra normativa.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla disciplina concernente le pubblicazioni matrimoniali.

Gli articoli 93 e seguenti del codice civile, infatti, prevedono che la celebrazione del matrimonio sia preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

Tale pubblicazione, che ha come fine quello di render nota la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio e di consentire agli interessati di fare le eventuali opposizioni, consiste unicamente nell'affissione all'albo pretorio dei comuni di residenza dei futuri sposi per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

Le pubblicazioni matrimoniali sono sicuramente pubbliche e come tali possono essere visionate da chiunque e eventualmente riferite sugli organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell'ufficiale di stato civile al di fuori dei modi espressamente previsti dalla normativa in materia.

L'illegittimità della prassi di fornire elenchi nominativi agli organi di stampa diviene più evidente se questi elenchi (come nel caso riportato da codesto Comune) si riferiscono non già alle pubblicazioni effettuate, ma alle richieste di pubblicazione. Tali richieste, che a rigore possono anche non sfociare nell'effettiva pubblicazione qualora a ciò si opponga motivatamente l'ufficiale di stato civile (art. 98 cod. civ.), sono annotate sull'apposito registro per il quale valgono, in via generale, le norme stabilite dal codice civile e dal regio decreto n. 1238/1939 per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

Tali norme, come rilevato nel citato parere del 22 luglio 1997, non prevedono una libera consultabilità da parte dei privati.

A tale proposito è appena il caso di aggiungere che a nulla rileva l'autorizzazione alla diffusione di tali elenchi fornita dagli interessati, giacché la legge 675 esclude, in linea generale, ogni valore al consenso o ad altre equipollenti manifestazioni di volontà riferite al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici.

Il Garante ha ben presente le finalità sottostanti alla consuetudine invalsa localmente, ma è parimenti consapevole che la consuetudine stessa non può contrastare con precise disposizioni di legge e di regolamento che non derivano dalla legge n. 675, ma sono precedenti e di consolidata applicazione.

Non va inoltre sottaciuto che l'indifferenziata divulgazione di dati relativi, ad esempio, alle nascite può ledere la legittima aspirazione al mantenimento del riserbo rispetto all'evento (si pensi alla nascita o a un decesso di cui si preferisca mantenere un riserbo).

A conferma di quanto sopra esposto, è opportuno citare alcuni punti della recente pronuncia n. 99 del 23 gennaio scorso del Consiglio di Stato, Sez. V. In essa l'Alto Consesso ha riconosciuto la pubblicità indiretta dei registri dello stato civile, che si attua attraverso la mediazione dell'ufficiale di stato civile il quale può rilasciare, caso per caso, atti riproduttivi parziali (estratti) o totali (copie) di quelli registrati e compiere sugli stessi, affidati alla sua custodia, le indagini domandate dai privati.

Il Consiglio di Stato ha poi, al tempo stesso, ritenuto illegittima la prassi che porti l'ufficiale di stato civile a diffondere sistematicamente, anche attraverso elenchi, dati riferiti ad una pluralità di soggetti.

Per completezza si riportano i passi più significativi di tale pronuncia: "Nessuna norma, di carattere generale o speciale, prevede, dunque, che il medesimo ufficiale di stato civile sia tenuto, quotidianamente, a redigere appositi elenchi di matrimoni, di nati e di defunti da porre a disposizione dei cittadini o di altri richiedenti comunque interessati.

Una cosa è la tenuta di registri dello stato civile, altra è l'elencazione di cui si tratta, che l'ordinamento non contempla e che assoggetterebbe l'ufficiale stesso ad un onere improprio, non compatibile con i suoi doveri d'ufficio.

La pubblicità dei registri dello stato civile implica, dunque, la facoltà per chiunque di accedervi, anche con le modalità di cui all'art. 5 del ripetuto d.P.R. n. 352 del 1992 o di estrarre copia di certificati o estratti.

Per contro, non poteva essere accordato il diritto di esigere dal medesimo ufficiale dello stato civile una precisa e quotidiana prestazione extra ordinem, in quanto certamente non rientrante nell'ambito dei suoi doveri d'ufficio, né materialmente riconducibile alle operazioni di semplice estrazione di copia dei documenti.

La richiesta di una prestazione aggiuntiva quale quella ora delineata non può essere neppure rivista, del resto, come strumentale, ‘al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale', giusta l'art. 22 primo comma della legge n. 241 del 1990; essa comporterebbe, infatti, nell'interesse esclusivo del privato richiedente, un facere non previsto dall'ordinamento, che mal si concilierebbe con le stesse esigenze di trasparenza e imparzialità ora dette.

Deve, in conclusione, ritenersi che, nella specie, non sussistessero i requisiti per l'accesso così come richiesto dagli interessati; fermo, comunque, il loro diritto di accedere ai registri dello stato civile nelle forme consentite dalla legge e di pubblicarne i relativi dati nel rispetto, peraltro, della sopravvenuta disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali".

In conclusione –a meno che il legislatore non intervenga a modificare l'attuale assetto normativo – mentre appare possibile la diffusione di singole notizie relative a nascite, morti o matrimoni acquisite caso per caso dall'ufficiale di stato civile (e non dall'ufficiale di anagrafe), non appare lecita la prassi di richiedere all'ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente interi elenchi di nati, deceduti o nubendi da pubblicare con assiduità.

Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore precisazione al riguardo.

Roma, 29 maggio 1998 [doc. web n. 41055]

IL PRESIDENTE
Rodotà


 
 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Le pubblicazioni matrimoniali affisse nell'albo comunale possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riportate anche dagli organi di stampa. Due persone prossime al matrimonio avevano chiesto di non pubblicare i loro nomi, ma senza indicare gli specifici motivi posti a base della richiesta di opposizione 


Con la nota indicata, si è ipotizzata una violazione della riservatezza in relazione alla pubblicazione della notizia inerente alla vostra intenzione di contrarre matrimonio, tratta dalle pubblicazioni di matrimonio affisse nell'albo pretorio comunale. Viene pertanto chiesto a questa Autorità un parere sulla legittimità del comportamento tenuto dal quotidiano, il quale non avrebbe tenuto conto della volontà di non vedere pubblicati i vostri nomi, manifestata al direttore della testata.

A tale proposito, va ricordato che la legge n. 675 non modifica espressamente la normativa relativa ai registri dello stato civile e alla disciplina degli atti anagrafici, né innova in materia di pubblicazioni di matrimonio, stabilendo però che la comunicazione e la diffusione da parte di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento art. 27, comma 3).

Il Garante si è già pronunciato in ordine alla possibilità per gli uffici comunali di comunicare agli organi di stampa i nominativi dei nati e dei deceduti, dichiarando illegittima, la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e delle anagrafi della popolazione. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla normativa concernente le pubblicazioni matrimoniali.

Per quanto concerne gli uffici comunali, la diffusione dei dati mediante affissione all'albo pretorio delle pubblicazioni matrimoniali è lecita (e risponde anzi ad un obbligo di legge) anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 675/1996, in quanto il citato art. 93 cod. civ. rappresenta una delle disposizioni che, ai sensi dell'art. 27, comma 3, legge n. 675, rende legittima la pubblicazione fatta, a cura dell'ufficiale dello stato civile, al fine di rendere nota la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio e di consentire agli interessati di manifestare eventuali opposizioni.

Le pubblicazioni possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riferite anche da parte di organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell'ufficiale di stato civile al di fuori dei modi previsti dalla normativa in materia.

Per quanto attiene invece al trattamento dei dati contenuti nelle pubblicazioni a fini giornalistici, il quadro di riferimento è integrato dagli artt. 12, comma 1, lett. e), e 20, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996. Tali disposizioni permettono di divulgare i dati anche senza il consenso degli interessati, fermi restando i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché il Codice di deontologia di cui all'art. 25 della medesima legge, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1998.

In conclusione, si deve ritenere che la possibilità di raccogliere e di diffondere i dati estratti dalle pubblicazioni affisse all'albo pretorio, nell'esercizio della professione di giornalista e per il perseguimento delle relative finalità, non lede, di per se stessa, la sfera privata degli interessati.

La volontà da voi manifestata di impedire la pubblicazione dei dati non era, da sola, sufficiente a configurare un presupposto idoneo a precludere un trattamento di dati che era svolto nel rispetto del quadro normativo. L'esercizio del diritto di opposizione per motivi legittimi (art. 13, comma 1, lett. d), l. 675/1996), prevede che l'interessato debba esplicitare in concreto tali motivi, evidenziando chiaramente le ragioni personali ritenute meritevoli di specifica valutazione. Soltanto in caso di ingiustificata considerazione del diritto di opposizione esercitato motivatamente dall'interessato, è possibile ricorrere alla magistratura ordinaria, ovvero al Garante, per le forme di tutela previste dall'art. 29 della legge n. 675/1996.

Roma, 17 febbraio 2000 [doc. web n. 38969]

IL PRESIDENTE
Rodotà


10. 3. CONSIGLI E GIUNTE COMUNALI
 

 

SEDUTE PUBBLICHE VIA INTERNET

È possibile documentare via Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. Negativo è invece il parere sulle riprese delle riunioni di giunta e degli incontri con il pubblico 


Gent.ma dott.ssa,

abbiamo esaminato con attenzione la Sua nota e desideriamo anzitutto ricordarLe i numerosi provvedimenti con i quali il Garante ha valorizzato la finalità della trasparenza amministrativa e che troverà nel Cd-Rom allegato.

La diffusione via Internet di alcune iniziative caratterizzate di per sè stesse da un obiettivo di ampia conoscenza nel pubblico – come le conferenze stampa –, non pone particolari problemi dal punto di vista della legge n. 675/1996.

Lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale può essere documentato anch'esso via Internet. è necessario però informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici (art. 10 legge n. 675/1996), ed osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili (art. 22, comma 1, legge cit.), per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità (art. 8 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135) ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L'uso di webcam riproduttive anche del sonoro non sembra invece trasponibile alle riunioni di organi che, in base a leggi o regolamenti, non sono aperte al pubblico, quali ad esempio le riunioni della giunta municipale o di varie commissioni.

Per quanto riguarda poi il ricevimento del pubblico e l'ordinaria attività degli uffici, le finalità pur comprensibili di comunicazione con i cittadini e di trasparenza non possono essere perseguite imponendo a ciascun cittadino un obbligo di diffondere la propria immagine durante i colloqui con il sindaco o con un altro rappresentante comunale, o, addirittura, di rivelare al pubblico il contenuto della conversazione, che può riguardare peraltro delicati aspetti personali o familiari.

In altre parole, il dialogo dei rappresentanti eletti con i cittadini non può esporre ogni persona che chieda un incontro con i primi ad una pubblicità indiscriminata. Applicata poi all'ordinaria attività degli uffici, la riproduzione stabile di immagini può comportare anche un controllo a distanza della qualità o quantità del lavoro dei dipendenti comunali, vietato in base allo Statuto dei lavoratori.

Nelle iniziative da Lei ipotizzate occorre in conclusione una particolare cautela e diversificare le soluzioni a seconda dei casi.

Gli uffici sono a Sua disposizione per ulteriori dettagli e, in particolare, per i vari riferimenti normativi relativi al trattamento dei dati personali.

Roma, 28 maggio 2001 [Newsletter doc. web n. 43495]

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli


 
 

RIPRESE TELEVISIVE

La diffusione delle sedute comunali da parte di un'emittente deve ritenersi in generale consentita. Il regolamento può prevedere limiti. Non è però ammesso circoscrivere all'ambito comunale la diffusione delle immagini e precludere commenti del giornalista


Con riferimento alla richiesta di parere del 27 settembre 2001 e del 12 febbraio 2002, si trasmette allegato alla presente nota un provvedimento [in questo volume a pagina 283. Ndr.] con cui questa Autorità si è pronunciata in merito al quesito posto da codesta Amministrazione.

L'art. 27 della legge 31 dicembre 1966, n. 675 prevede che i soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati. Ciò, purché esista una norma di legge o di regolamento che lo consenta. Occorre altresì ricordate che l'art. 8 del d.lgs. 135/99 consente alle pubbliche amministrazioni di trattare taluni dati di carattere sensibile (quali ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri nell'ambito delle sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando comunque quanto previsto dall'art. 23 comma 4, della legge n. 675/96 per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Al riguardo, occorre ricordare che gli articoli 10 e 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) garantiscono espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale. Con specifico riferimento alle sedute consiliari, l'art. 38 citato rinvia al regolamento ivi previsto per l'introduzione di eventuali limiti al regime di pubblicità sopra descritto.

Il regolamento ora citato può dunque costituire ad avviso di questa Autorità la sede idonea a disciplinare le modalità e i limiti di pubblicità delle sedute consiliari, ivi comprese le eventuali riprese televisive.

Pertanto, tale fonte normativa, da una parte, potrebbe rendere esplicito quanto già richiamato dal Garante nel provvedimento qui allegato, ed in particolare l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell'esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini (precisando eventualmente anche i tempi e le modalità di programmazione dei servizi), nonché degli altri elementi previsti dall'art 10 della legge 675. E, dall'altra, potrebbe specificare le ipotesi in cui si renda eventualmente necessario limitare le riprese o indicare le procedure attraverso cui tale limitazione possa essere volta a volta decisa. Ciò, al fine di assicurare, con riferimento ad alcune informazioni particolarmente "delicate", la riservatezza dei soggetti presenti alla seduta, eventualmente anche fra il pubblico, o che siano oggetto del relativo dibattito.

La diffusione delle immagini delle sedute comunali da parte della televisione locale deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dall'art 25 della legge 675 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Non appare invece conforme alla normativa citata il fatto che la diffusione delle immagini sia limitata esclusivamente all'ambito comunale. Nel caso in cui, infatti, il Comune non abbia escluso la loro diffusione sulla base del regolamento di cui sopra, non risulta giustificata tale limitazione del diritto di cronaca. Diritto, questo, invece salvaguardato dalle norme sulla protezione dei dati personali.

Né d'altra parte può ritenersi precluso al giornalista di esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione (al riguardo, si veda anche quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico sopra citato).

Infine, anche alla luce di quanto emerso dalle note pervenute all'Autorità, si deve comunque ricordare che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce agli interessati – il Consiglio comunale o, eventualmente, anche i singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva locale, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari (si veda, in particolare l'art. 13 della legge 675/96 nonché l'art 17 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501).

Roma, 11 marzo 2002 [Newsletter doc. web n.44094]

IL PRESIDENTE
Rodotà