Intestazione Telemarketing (chiamate indesiderate)

Briciole di pane

Telefonate pubblicitarie indesiderate: come opporsi

E' divenuto operativo il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2022, n. 26 - Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

La pagina ha finalità informative ed è costantemente aggiornata in base alle evoluzioni normative

 

Le nuove regole del telemarketing

Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO), originariamente riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. Ora è possibile iscrivere al servizio tutti i numeri per cui non si intende ricevere proposte di telemarketing.

Per iscriversi al Registro e per tutte le informazioni: www.registrodelleopposizioni.it

Il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio istituzionale completamente gratuito per il cittadino, di cui è titolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ne ha affidato la realizzazione, gestione e manutenzione alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB)

 

Registro pubblico delle opposizioni

 

Precisamente, l’intestatario può iscrivere tutti i propri numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati. L’iscrizione al RPO impedisce da parte degli operatori il trattamento dei dati personali degli utenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

L'iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali, come ad esempio in occasione di: campagne promozionali, attivazione di tessere per la raccolta punti (fidelity card), adesione a scontistica e ad altri strumenti di  fidelizzazione  della clientela, ecc..

La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate (dette “robocall”).

Dopo l’iscrizione al RPO è possibile ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico) e quelle per cui l’interessato abbia rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione al RPO.

 

 

Registro pubblico delle opposizioni

 

 

Cosa fare se, nonostante l’iscrizione nel Registro, si ricevono ancora comunicazioni promozionali?

È possibile rivolgersi direttamente al titolare del trattamento (riconducibile, nella maggior parte dei casi, all’operatore economico nel cui interesse è stato effettuato il contatto promozionale) ovvero, ove noto, al responsabile del trattamento  il call center/il partner commerciale/l'agente/il fornitore di servizi, ecc.), ai recapiti generalmente indicati nei relativi siti internet, al fine di verificare se sia stato acquisito un eventuale consenso al marketing e di opporsi all’ulteriore ricezione di telefonate indesiderate per finalità promozionali.

 

Cosa si può fare se, nonostante la richiesta di opposizione al trattamento per finalità di marketing, continuano le chiamate promozionali da parte dello stesso titolare?

L'interessato può presentare una segnalazione al Garante tramite il servizio telematico messo a disposizione al seguente link:

https://servizi.gpdp.it/diritti/s/tel-indesiderate-scelta-auth

 

N.B. Dato il numero elevatissimo di istanze indirizzate al Garante e le risorse a disposizione dell'Autorità, le segnalazioni, ognuna oggetto di disamina, potranno non essere tutte trattate individualmente, ma consentiranno comunque all'Autorità di adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo.

 

Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (art. 130, comma 3-quater, del Codice privacy). Chi gestisce il Registro è la Fondazione Ugo Bordoni (FUB) che deve  assicurare l'accesso allo stesso Registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per consentire l'esercizio dei controlli, delle verifiche o delle ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5, si applicano le sanzioni previste dall'art. 83, par. 5 del regolamento, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. 

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