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Provvedimento del 16 marzo 2007 [1397275]

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[doc. web n. 1397275]

Provvedimento del 16 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l´11 dicembre 2006, presentato da Carmine Autiero nei confronti di Car Sud s.r.l. con il quale il ricorrente ha ribadito alcune delle richieste già formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dalla predetta società e ad ottenerne la cancellazione, nonché a conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 1° febbraio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax rispettivamente il 14 e il 18 gennaio 2007 e il 20 febbraio 2007, con le quali Car Sud s.r.l. ha confermato l´esistenza di dati dell´interessato (che ha comunicato in modo intelligibile) precisando che gli stessi sono relativi ad un´autovettura rimossa dalla società resistente in ottemperanza a disposizioni della Polizia marittima di Napoli; rilevato che la resistente ha precisato di non poter cancellare i dati relativi al verbale di polizia e alla ricevuta fiscale emessa in relazione alle operazioni di rimozione dovendo conservare i relativi documenti nel rispetto della tempistica prevista dalla legge; rilevato che Car Sud s.r.l. ha anche sostenuto di non aver potuto riscontrare tempestivamente le predette richieste, in quanto solo "in seguito ad un´estenuante ricerca il (…) responsabile per il trattamento dei dati reperiva documentazione cartacea" in questione, non avendo il ricorrente specificato nell´atto di ricorso "i motivi per cui la Car Sud s.r.l. avrebbe potuto trattenere i suoi dati, né il periodo in cui la ditta avrebbe avuto conoscenza degli stessi (…)";

VISTE le note datate 18 e 24 gennaio 2007 e 26 febbraio 2007 con le quali il ricorrente, nel contestare la tardività del riscontro, ha ribadito tra l´altro la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO che risulta allo stato degli atti infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente detenuti dal titolare del trattamento (formulata peraltro in modo generico e senza indicare le ragioni che la giustificherebbero) atteso che la loro attuale conservazione risulta effettuata per adempiere a specifiche disposizioni di legge concernenti la documentazione contabile e amministrativa;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1397275
Data
16/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso