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Provvedimento del 16 marzo 2007 [1399182]

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[doc. web n. 1399182]

Provvedimento del 16 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza presentata a Milano Assicurazioni S.p.A., con la quale XY, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi l´11 febbraio 2005, ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nel fascicolo riguardante la gestione e la liquidazione delle richieste risarcitorie; rilevato che con la medesima istanza l´interessato ha chiesto di conoscere anche l´origine di tali dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, se designato, e l´indicazione dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso proposto l´11 dicembre 2006 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Milano Assicurazioni S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito le proprie istanze asserendo di non aver ottenuto alcun riscontro e chiedendo, altresì, di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 1° febbraio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 5 gennaio 2007 con la quale la società resistente ha comunicato al ricorrente una serie di informazioni relative ai contratti che intercorrono tra le parti nonché alcuni dati riferiti al sinistro stradale in questione;

RILEVATO che, con memoria inviata via fax l´11 gennaio 2007, il ricorrente ha contestato la completezza del riscontro ottenuto con specifico riferimento alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile ed analitica di tutti i dati personali che lo riguardano (e non solo della loro tipologia);

VISTA la nota inviata via fax il 29 gennaio 2007 con cui la resistente ha integrato il riscontro fornendo, tra l´altro, copia della documentazione presente nel fascicolo relativo al sinistro;

VISTA la nota del 16 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha ritenuto incompleto anche tale riscontro, in quanto carente della documentazione relativa alla "gestione del pagamento della franchigia dovuta in ragione del sinistro summenzionato";

VISTA la nota inviata via fax il 5 marzo 2007 con la quale la resistente ha trasmesso al ricorrente alcuni documenti relativi all´incasso della citata franchigia e ha dichiarato che, dalla loro lettura, "non sono rilevabili dati personali ulteriori"  rispetto a quelli già comunicati;

VISTA infine la nota inviata via fax il 5 marzo 2007 con la quale il ricorrente ha dichiarato che, "atteso il completo riscontro prestato dalla resistente (…), non si oppone all´eventuale declaratoria di non luogo a provvedere" sul ricorso;

RILEVATO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che il ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, di porre tale ammontare a carico di Milano Assicurazioni S.p.A. nella sola misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Milano Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1399182
Data
16/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso