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Provvedimento del 16 marzo 2007 [1399518]

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[doc. web n. 1399518]

Provvedimento del 16 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l´11 dicembre 2006, presentato da Gianluca Pasquale nei confronti di Villacalanca di Filomena Del Duca & C. s.a.s., società che gestisce il Villaggio "La Barca", con il quale il ricorrente (nel ribadire le richieste formulate nella previa istanza ex art. 7 del Codice) ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine degli stessi, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati di cui non sia ora necessaria la conservazione o trattati in violazione di legge, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro cui i dati personali sono stati eventualmente comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 5 febbraio 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 13 gennaio 2007, con la quale la resistente, nel precisare di aver effettuato la registrazione a fini fiscali dell´acconto inviato dal ricorrente nel maggio 2006, ha comunicato di "aver ottemperato alla cancellazione dei dati personali" del ricorrente nei limiti dallo stesso indicati;

VISTE le note inviate il 19 e 21 gennaio 2007, il 5 ed il 12 marzo 2007 con le quali il ricorrente ha ritenuto incompleto il riscontro ottenuto;

VISTA la nota inviata via fax il 3 marzo 2007 con la quale il titolare del trattamento, nell´integrare il riscontro fornito, ha sostenuto che i dati in questione "sono soltanto quelli comunicati dal cliente (…)" e di averli trattati solo "per l´espletamento della propria attività", ribadendo di aver cancellato i dati "nei modi di legge";

RILEVATO che il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati del ricorrente, la logica e le finalità del trattamento, nonché in riferimento alla richiesta di attestazione che l´operazione di cancellazione dei dati di cui non é risultata necessaria la conservazione é stata portata a conoscenza di coloro cui i dati personali sono stati comunicati, non avendo la resistente fornito idoneo riscontro a tali richieste; ritenuto di dover ordinare pertanto a Villacalanca di Filomena Del Duca & C. s.a.s. di fornire idoneo riscontro all´interessato entro il 30 aprile 2007, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle stesse;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Villacalanca di Filomena Del Duca & C. s.a.s., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento, nonché in ordine alla richiesta di attestazione che la cancellazione dei dati é stata portata a conoscenza di coloro cui gli stessi erano stati comunicati, e ordina a Villacalanca di Filomena Del Duca & C. s.a.s. di fornire idoneo riscontro al ricorrente, entro il 30 aprile 2007, in ordine a tali richieste, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Villacalanca di Filomena Del Duca & C. s.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 16 marzo 2007  

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1399518
Data
16/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso