g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 marzo 2007 [1401264]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1401264]

Provvedimento del 29 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 dicembre 2006, presentato da Giovanni Di Ruggiero, rappresentato e difeso dall´avv. Angelo Manzo, nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di un plico contenente comunicazioni a carattere promozionale (relative a servizi di telefonia mobile offerti dalla società), ha ribadito le proprie richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che con il ricorso il ricorrente si è anche opposto al trattamento dei medesimi dati a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 febbraio 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 23 gennaio 2007 con la quale la resistente ha riscontrato alcune richieste dell´interessato, ha comunicato i dati personali che lo riguardano detenuti nei propri archivi e ha dichiarato di aver cancellato il nominativo del ricorrente "dalle prossime campagne" pubblicitarie, avendo recepito "l´(…) opposizione all´invio di informazioni commerciali/pubblicitarie" dalla stessa manifestata;

VISTA la memoria inviata via fax il 7 febbraio 2007 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro sottolineandone la tardività e l´incompletezza e ribadendo le richieste volte a conoscere la logica e le modalità del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato;

VISTA la memoria anticipata via fax il 5 marzo 2007 con la quale la società resistente ha integrato il predetto riscontro, fornendo indicazioni anche in riferimento alle richieste rimaste inevase;

VISTA la nota inviata via fax il 6 marzo 2007 con la quale il ricorrente ha dichiarato che la società resistente "ha definitivamente soddisfatto" le proprie richieste e ha quindi ribadito solo l´istanza relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che il ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, di porre tale ammontare a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A. in misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1401264
Data
29/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso