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Provvedimento del 4 aprile 2007 [1401659]

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[doc. web n. 1401659]

Provvedimento del 4 aprile 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 febbraio 2007 da B.M. Auto s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Claudia Bonaduce, nei confronti di Banca di Roma S.p.a., con il quale la società ricorrente, non avendo ricevuto idoneo riscontro, ha ribadito la richiesta di accedere alle informazioni che la riguardano relative ad un contratto di conto corrente intrattenuto con la banca, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 febbraio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata;

VISTA la nota datata 21 febbraio 2007 con la quale Banca di Roma S.p.a. ha comunicato che la documentazione richiesta era a disposizione presso la filiale di Montesilvano e che sarebbe stata consegnata a titolo gratuito;

VISTO il fax del 5 marzo 2007 con il quale la società ricorrente ha dichiarato che: "la documentazione oggetto del ricorso è stata consegnata in data odierna dalla filiale di Montesilvano della Banca resistente";

CONSIDERATO (in ordine alle modalità di riscontro all´interessato) che l´art. 10 del Codice non prevede, allorché il titolare del trattamento debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al contrario di estrapolare dai relativi archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti";

RILEVATO che il diritto di accesso a specifici dati personali esercitato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca di Roma S.p.a. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della società ricorrente, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca di Roma S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 4 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1401659
Data
04/04/07

Tipologie

Decisione su ricorso