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Provvedimento del 4 aprile 2007 [1403203]

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[doc. web n. 1403203]

Provvedimento del 4 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, pervenuto il 28 dicembre 2006, presentato da Monica Gobbato nei confronti di Daimlercrysler servizi finanziari S.p.A. con il quale la ricorrente (la quale ha stipulato due contratti di leasing relativi ad autovetture con la predetta società), nel contestare la ricezione di telefonate non sollecitate e di comunicazioni promozionali inviate a mezzo posta, ha ribadito alla predetta società le richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte, tra l´altro, ad accedere ai dati che la riguardano (relativi al contratto di leasing per l´autovettura intestata all´interessata fino al 10 novembre 2006) e di conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati; rilevato che la ricorrente si è altresì opposta al trattamento dei medesimi dati a fini commerciali e promozionali ed ha chiesto il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 febbraio 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 19 gennaio 2007 con la quale la resistente ha trasmesso le informazioni richieste, ha fornito ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati e ha precisato che, "con riferimento al diritto di opposizione al trattamento dei dati per fini commerciali/promozionali, (…) i lamentati contatti telefonici ed epistolari (…)" erano stati operati da "DaimlerCrysler Italia S.p.A., soggetto del tutto distinto dalla Daimlercrysler Servizi Finanziari S.p.A."; rilevato che nella medesima nota la resistente ha sostenuto di aver "preso atto della revoca del consenso per il trattamento dei suddetti dati" e di aver, pertanto, "comunicato tale decisione alla DaimlerChrysler Italia S.p.A.";

VISTA la nota anticipata via fax il 2 febbraio 2007, con la quale la ricorrente, nel contestare la tardività del riscontro, ha nuovamente ribadito l´opposizione al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali, avendo continuato "a ricevere materiale promozionale";

VISTA la nota inviata via fax il 1° marzo 2007, con la quale la società resistente ha ribadito che "nessun trattamento di dati personali per scopi promozionali/commerciali è stato effettuato" da Daimlercrysler servizi finanziari S.p.A., pur confermando di aver "tempestivamente comunicato a Daimlercrysler Italia S.p.A. (…) la volontà della ricorrente di opporsi al trattamento dei dati personali per scopi promozionali, commerciali";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancato tempestivo riscontro all´interessata, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Daimlercrysler servizi finanziari S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 4 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1403203
Data
04/04/07

Tipologie

Decisione su ricorso