g-docweb-display Portlet

Privacy e trasparenza negli enti locali - 09 giugno 1998

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Privacy e trasparenza negli enti locali

I consiglieri comunali e provinciali possono accedere a tutte le informazioni utili.

I consiglieri comunali e provinciali possono continuare ad avere accesso non solo ai documenti formati dall´amministrazione di appartenenza, ma anche a notizie o informazioni utili all´esercizio delle loro funzioni.

Molti consiglieri comunali e provinciali si sono dovuti rivolgere al Garante perché nei loro enti locali si erano visti negare documenti ed informazioni in nome della privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali, in una recente decisione, ha osservato che la legge 675 del 1996 non ha apportato modifiche alla normativa sulla trasparenza preesistente (in particolare le leggi 142 e 241 del 1990) e che il diritto di accesso in essa contenuto è compatibile con le nuove norme sulla privacy.

In linea con l´orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia, il Garante ha affermato che la concreta individuazione da parte degli enti locali delle notizie e delle informazioni utili che possono essere apprese dai consiglieri deve avvenire tenendo conto della necessità che questi soggetti hanno di accedere a tutto ciò che può essere funzionale allo svolgimento del proprio mandato. E questo allo scopo di consentire loro di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l´efficacia dell´operato dell´amministrazione, di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e di promuovere idonee iniziative.

Resta fermo l´obbligo del segreto nei soli casi espressamente previsti dalla legge, come, ad esempio, nel settore delle indagini penali per ciò che riguarda la segretezza della corrispondenza e delle conversazioni, così come per i limiti contenuti nelle leggi sugli atti anagrafici, lo stato civile e le liste elettorali.

La legge sulla privacy stabilisce, inoltre, la necessità che i dati acquisiti dagli amministratori locali siano utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti al mandato.

Il Garante ha colto l´occasione per segnalare al Governo la necessità che, nelle norme delegate che si dovranno varare in materia di dati sensibili nella pubblica amministrazione, si tenga conto in particolare del fatto che il consigliere può, nei limiti previsti, accedere anche ad alcuni dati di carattere sensibile.

I dati relativi ad istanze, proposte e petizioni sono pubblici

In un Comune, un gruppo di cittadini ha presentato una petizione e, dinanzi alla richiesta degli interessati di conoscere i nomi dei sottoscrittori, il Sindaco glieli ha comunicati. C´è stata violazione della privacy? L´Autorità ha osservato che l´esistenza di una legge sulla tutela dei dati personali non può essere invocata per negare agli interessati l´accesso ai documenti e la partecipazione al procedimento amministrativo e, tanto meno, per atti di iniziativa politica.

Il Garante ha, infatti, sottolineato che le istanze, le proposte e le petizioni dirette a promuovere o sollecitare interventi per migliorare la vita della comunità locale, devono essere ritenute pubbliche (unitamente ai dati relativi ai promotori e ai sottoscrittori), sia perché riguardano l´attività dell´amministrazione locale sia perché danno impulso ad un procedimento amministrativo e devono essere pertanto conosciute dalla generalità dei cittadini che ne sono coinvolti.

La legge 675 dovrà semmai essere tenuta in considerazione per eventuali precisazioni normative, sia nella legge che negli statuti e regolamenti comunali, volte a perfezionare la disciplina sull´accesso alla documentazione amministrativa e a renderla omogenea.

Roma, 9 giugno 1998