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Provvedimento del 5 dicembre 2003 [1053821]

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[doc web n. 1053821]

Provvedimento del 5 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Technorail s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza con la quale, unitamente ad altre richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, nel contestare l´invio da parte del sito Internet www.perfect-escrow.com di due messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale, all´indirizzo e-mail "gabricrisa@katamail.com" di cui asseriva essere titolare, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato. Con tale istanza l´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

A tale istanza la società resistente aveva fornito riscontro il 30 maggio 2003 dichiarando di essere estranea al trattamento non essendo né titolare, né gestore del sito Internet in questione.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 3 novembre 2003, ha fornito diverse notizie, anche dettagliate, sul titolare straniero del sito da cui originerebbero le e-mail indesiderate, ribadendo quanto già comunicato al ricorrente ed allegando copia della lettera inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, nel rispetto di quanto previsto dall´art. 17 del d.lg. n. 70/2003, per informare l´autorità giudiziaria circa le presunte attività illecite riguardanti il predetto titolare del sito per il quale Technorail s.r.l. svolge esclusivamente funzioni di Internet service provider.

Con una nota inviata via fax il 10 novembre 2003, il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto e ha chiesto di porre a carico del titolare le spese del procedimento.

In data 5 novembre 2003, questa Autorità ha inviato una richiesta di informazioni, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, a Kataweb S.p.A., allo scopo di verificare l´identità dell´intestatario dell´indirizzo di posta elettronica in questione. Il 12 novembre 2003, tale società ha risposto via fax comunicando gli estremi identificativi di un diverso utente che risulta titolare dell´indirizzo di posta elettronica "gabricrisa@katamail.com".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio indesiderato di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell´art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998.

L´art. 29 della legge n. 675/1996 prevede la possibilità di proporre ricorso al Garante in caso di mancato o inidoneo riscontro ad un´istanza (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente dall´interessato al titolare o al responsabile del trattamento, con esclusivo riferimento ai dati personali che lo riguardano. L´esercizio dei diritti previsti da citato art. 13 e la successiva proposizione di un ricorso ai sensi dell´art. 29 non è consentito infatti con riferimento a dati personali relativi a terzi.

Nel caso di specie è stata presentata un´istanza ai sensi del citato art. 13 con la quale si è contestato il trattamento di dati personali relativi ad una casella di posta elettronica, formulata da soggetto che non risulta però dagli atti legittimato a proporla, trattandosi di persona che risulta allo stato diversa da quella cui, come confermato in atti da Kataweb S.p.A., sono riferiti i dati concernenti la casella medesima.

A seguito del procedimento instaurato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, al fine di verificare la titolarità dell´indirizzo di posta elettronica "gabricrisa@katamail.com", è risultato infatti che il titolare del suddetto indirizzo di posta elettronica è, effettivamente, persona diversa dal ricorrente.

Questa Autorità completerà nell´ambito di un distinto procedimento le verifiche in ordine alla genuinità delle dichiarazioni rese dall´interessato nei predetti procedimenti in merito all´asserita titolarità ed utilizzazione dei menzionati indirizzi di posta elettronica anche ai fini dell´accertamento di eventuali responsabilità penali (art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

inammissibile il ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998.

 

Roma, 5 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053821
Data
05/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso