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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068220]

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[doc. web n. 1068220]

Provvedimento del 21 marzo 2003

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 27 novembre 2002, presentato da Santo Caldareri nei confronti di Vincenzo Ippolito;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 17018 del 10 dicembre 2002 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nelle citate note;

RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

DICHIARA:

l´inammissibilità del ricorso.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068220
Data
21/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso