g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 24 aprile 2003 [1075341]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1075341]

Provvedimento del 24 aprile 2003 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Domenico Cianci, rappresentato e difeso dall´avv. Luigi Amendolare presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Elio Trono;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti del notaio resistente, con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali e la comunicazione dei medesimi dati in forma intelligibile, nonché della loro origine, con particolare riferimento ai dati personali relativi ad una deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione di una società cooperativa edilizia di cui il ricorrente è socio; con la medesima istanza ha chiesto altresì di ottenere informazioni su finalità, logica e modalità del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con note fax del 14 e del 18 aprile 2003, ha confermato l´esistenza nei propri archivi dei soli dati anagrafici dell´interessato, ha fornito riassuntivi elementi sugli altri profili relativi al trattamento ed ha consegnato copia della deliberazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso al complesso dei dati personali detenuti da un notaio con particolare riferimento alle informazioni relative ad una deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione di una società della quale il ricorrente è socio.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato mettendo a disposizione i dati personali secondo modalità che possono ritenersi congrue in rapporto a quanto stabilito dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998.

Tale riscontro è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso. L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è quindi determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico del resistente previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a 100 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075341
Data
24/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso