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Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079774]

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 [doc. web n. 1079774]

Provvedimento del 2 luglio 2003

Il mancato riscontro alle richieste avanzate dall´interessato comporta l´integrale accoglimento del ricorso proposto al Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gabriella Tenti

nei confronti di

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata il 25 marzo 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati medesimi e la logica e le finalità del relativo trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell´interessata collegato, in particolare, ad una contestata riscossione di tributi.

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione in atti emerge che l´ente non ha fornito alcun riscontro alle richieste dell´interessata, anche dopo l´invito ad aderire inoltrato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 , e ricevuto dal resistente in data 6 giugno 2003.

Pertanto, per effetto dell´accoglimento del ricorso, il resistente dovrà fornire, entro il termine del 31 luglio 2003, idoneo riscontro alle richieste della ricorrente confermandole l´esistenza o meno di tutti i dati personali che la riguardano e comunicandoli ad essa in forma intelligibile, informandola altresì circa l´origine dei medesimi dati, la logica e le finalità del relativo trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 ordina al resistente di corrispondere alle richieste della ricorrente, nei termini di cui in motivazione entro il 31 luglio 2003, dando comunicazione anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079774
Data
02/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso