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Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080002]

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[doc. web n. 1080002]

Provvedimento del 9 luglio 2003

Non è fondata la richiesta dell’interessato di cancellazione dei dati che lo riguardano dall’archivio di una società finanziaria che li detenga in relazione ad un pregresso rapporto di finanziamento ed in ossequio agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

Finconsumo Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio al proprio domicilio di una comunicazione promozionale, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere la comunicazione del loro contenuto e della relativa origine, nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Con la medesima istanza il ricorrente aveva chiesto altresì di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, la logica e le finalità del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

Con nota del 15 giugno 2003 il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto un primo riscontro da Finconsumo Banca S.p.A. con il quale la società ha dichiarato di aver provveduto ad "inibire dall´anagrafica clienti" il suo nominativo per l´utilizzo dei dati "per attività commerciali o di marketing".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax in data 16 giugno 2003, ha poi comunicato i dati personali relativi al ricorrente, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento ed ha indicato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. La società ha altresì dichiarato di aver provveduto a richiedere la cancellazione dei dati personali dell´interessato dalle banche dati delle "centrali rischi" private cui gli stessi erano stati comunicati in relazione a due finanziamenti da questi stipulati e conclusisi regolarmente senza residui debiti o pendenze.

Con nota datata 18 giugno 2003 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto dei riscontri ottenuti ed ha ribadito la propria richiesta di cancellazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario al domicilio del ricorrente.

Va dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente dal momento che, dalla documentazione in atti, non risulta che la società abbia trattato tali dati in violazione di legge e con modalità ingiustificate in rapporto ai finanziamenti concessi e agli obblighi legali di conservazione delle scritture contabili.

Deve essere dichiarato invece non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine a tutte le altre richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, avendo il titolare del trattamento fornito ad esse, sia pure a seguito del ricorso, un completo riscontro dichiarando anche di aver inibito (misura che deve essere effettiva nel prosieguo dei rapporti tra le parti) il trattamento dei dati personali del ricorrente per finalità promozionali e commerciali.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della società resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle altre richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Finconsumo Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080002
Data
09/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso