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Procedimento relativo ai ricorsi - Ingiustificata richiesta di cancellazione - 22 settembre 2003 [1082091]

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[doc. web. n. 1082091]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ingiustificata richiesta di cancellazione - 22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Patrizia Simone

nei confronti di

Fiditalia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, dopo aver inoltrato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 datata 20 maggio 2003, con la quale aveva chiesto a Fiditalia S.p.A. di conoscere i dati personali che la riguardano e la loro origine e di ottenerne la cancellazione, ha presentato un ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, chiedendo al Garante di procedere nei confronti della resistente limitatamente alla cancellazione dei dati in questione.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Fiditalia S.p.A., con nota inviata via fax il 15 settembre 2003, ha precisato che l´istanza formulata dalla ricorrente ex art. 13 (di cui ha inviato copia) risultava (al contrario di quella contestualmente inviata al Garante) "non perfettamente leggibile e priva dei comuni riferimenti anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza etc.)". Ciò nonostante, la società ha potuto comunque fornire idoneo riscontro alle richieste dell´interessata (con lettera inviata per raccomandata il 7 luglio 2003 che ha allegato in copia) "in tempi ragionevoli, stante anche l´elevato numero di posizioni contrattuali omonime". Ha sostenuto infine di aver trattato lecitamente i dati personali dell´interessata in relazione a contratti stipulati dalla ricorrente che "risultano ancora in essere, trattandosi di linee di credito a tempo indeterminato, per le quali la ricorrente non ha mai espresso la volontà di recedere, né Fiditalia le ha mai revocate".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso e di cancellazione dei dati personali relativi all´interessata detenuti da una società finanziaria.

La resistente ha fornito un idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati oggetto di ricorso, indicando nella nota sopra richiamata le ragioni per le quali ritiene lecito e corretto il trattamento dei dati e per cui, quindi, non reputa di dover aderire alla predetta richiesta.

Tale riscontro è intervenuto sebbene la richiesta ex art. 13 prodotta in atti risulti priva dei necessari elementi identificativi della persona istante e comprovanti la sua identità.

Non risultando comprovati gli asseriti profili di illiceità che possano giustificare l´istanza di cancellazione, il ricorso non può ritenersi fondato.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE DICHIARA:

infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli