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Provvedimento del 5 novembre 2003 [1083531]

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  [doc. web. n. 1083531]

Provvedimento del 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

La Locanda dei F.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza con la quale, accanto ad alcune istanze non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, nel contestare l´invio di alcuni messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata sia con posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 20 settembre 2003 all´indirizzo indicato dal ricorrente ed al quale era pervenuta precedentemente l´istanza ex art. 13 dallo stesso proposta), il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l´utilizzazione illecita del proprio indirizzo di posta elettronica che dovrà essere altresì cancellato dalla resistente, ove non altrimenti detenuto in modo lecito, entro il 10 dicembre 2003. Entro la medesima data la resistente dovrà inoltre fornire idoneo riscontro alle altre richieste del ricorrente, comunicando l´origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, e dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Essendo già state segnalate al Garante altre violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali da parte del medesimo titolare, con distinto provvedimento l´Autorità provvede nell´ambito di un autonomo procedimento a disporre il divieto del trattamento illecito dei dati.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, posto a carico della resistente, è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento la cessazione del comportamento illegittimo e di provvedere altresì alla cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente entro il termine indicato in motivazione;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente l´origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato entro la medesima data;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro il medesimo termine;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di La Locanda dei F.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083531
Data
05/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso