Istituti di credito - Non luogo a provvedere in caso di idoneo riscontro...
Istituti di credito - Non luogo a provvedere in caso di idoneo riscontro alle richieste - 19 novembre 2003 [1084301]
[doc. web. n. 1084301]
Istituti di credito - Non luogo a provvedere in caso di idoneo riscontro alle richieste - 19 novembre 2003
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Filomena Sisto rappresentata e difesa dall´ avv. Domenico Romito presso il cui studio ha eletto domicilio;
nei confronti di
Banca Meridiana S.p.A.
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO:
La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano presso gli archivi della resistente con specifico riferimento all´emissione di libretti nominativi e ad altri documenti o prospetti correlati; ha chiesto quindi la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi e di conoscerne la relativa origine.
Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito le proprie richieste.
All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 1° ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota in data 17 ottobre 2003 con la quale ha comunicato i dati personali riferiti alla ricorrente detenuti nei propri archivi elettronici, evidenziando in particolare le informazioni relative a cinque libretti di deposito a risparmio "collegati" al nominativo dell´interessata.
La banca ha specificato che i dati sarebbero stati forniti dalla medesima ricorrente "al momento dell´apertura dei rapporti bancari" stessi, ed ha fornito anche alcune informazioni relative ad un contratto di deposito a risparmio al portatore sottoscritto dall´interessata nel febbraio del 2000. La resistente ha inoltre allegato l´informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996, nella quale sono indicati "la logica e la finalità del trattamento dei dati e le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati".
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso concerne il trattamento di dati personali dell´interessata svolto da un istituto di credito.
Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.
La resistente ha infatti fornito un idoneo riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, comunicando i dati in proprio possesso e precisando l´origine degli stessi.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.
Roma, 19 novembre 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli