g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 5 dicembre 2003 [1084555]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1084555]

Provvedimento del 5 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Celani e Miryam Camilleri presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Crif S.p.A., con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla banca dati di tale società in cui risultava segnalato in relazione ad un´operazione di finanziamento già conclusa senza debiti residui o pendenze.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento. Ha formulato altresì una nuova richiesta di attestazione che l´operazione di cancellazione è stata portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi.

All´invito ad aderire ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, formulato da questa Autorità in data 15 ottobre 2003, Crif S.p.A. ha risposto con fax inviato il 7 novembre 2003, dichiarando di aver cancellato i dati personali del ricorrente relativi al finanziamento in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione di dati personali relativi al ricorrente dalla banca dati di una c.d. "centrale rischi" privata.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto riguarda la richiesta di cancellazione, avendo la resistente fornito adeguato riscontro alla richiesta dell´interessato, dichiarando di aver cancellato tale segnalazione dalla propria banca dati (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

E´ infine inammissibile il ricorso nella parte riguardante la richiesta della menzionata attestazione, trattandosi di istanza formulata per la prima volta solo con il ricorso e non anche nella previa richiesta ex art. 13.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto a carico di Crif S.p.A. nella misura di 100 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, all´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso per ciò che concerne la richiesta di attestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 per quanto riguarda la richiesta di cancellazione;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura complessiva di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, è posto nella misura di 100 euro a carico di Crif S.p.A. la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084555
Data
05/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso