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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero della pubblica istruzione, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti ...

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[doc. web n. 1321703]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Ministero della pubblica istruzione, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca educativa -  26 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentata dal Ministero dell´istruzione;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il 16 marzo u.s. il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato presso il medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli istituti regionali di ricerca educativa, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Il Ministero dell´istruzione, in relazione al parere interlocutorio espresso sul suddetto schema di regolamento dal Consiglio di Stato il 27 aprile u.s. ed a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181 all´assetto organizzativo dell´amministrazione medesima, ha chiesto il parere del Garante in ordine ad un nuovo schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il Ministero stesso, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca educativa (nota del 30 maggio 2006, n. 2018/UL/251). Tale schema di regolamento è stato ulteriormente modificato dal Ministero il quale ha ritenuto opportuno trasmetterlo al Garante per acquisire un nuovo parere (nota del 30 giugno 2006, n. 2414/UL/251), benché fosse intervenuta una modifica legislativa riguardante la sola configurazione dell´amministrazione, senza sostanziali mutamenti nelle schede allegate al testo precedentemente esaminato, sui tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e sulle operazioni eseguite in relazione alle finalità di rilevante interessate perseguite.

Il nuovo documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili dal Ministero dell´istruzione, dalle istituzioni scolastiche ed educative e dagli istituti regionali di ricerca educativa, i quali ne effettuano il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, viene quindi sottoposto anch´esso al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

In ragione dell´assenza di sostanziali mutamenti sul trattamento dei dati personali già oggetto del precedente parere favorevole del 16 marzo 2006, non vi sono rilievi da formulare.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 20 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sul nuovo schema di regolamento che dovrà essere adottato dal Ministero della pubblica istruzione per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca educativa.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli