g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari delle Istituzioni del sistema di alta formazione artistica, mu...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1385553]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari delle Istituzioni del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) - 8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentata dal Ministero dell´università e della ricerca in data 30 gennaio 2007 (prot. n. 556/MGM);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministero dell´università e della ricerca ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le istituzioni del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

Tali istituzioni, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario che, con un atto di effettiva natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

A tale scopo, le istituzioni del sistema Afam sono tenute ad adottare o a promuovere l´adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, che, in armonia con il principio di semplificazione nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti, può essere fornito anche su schemi tipo (art. 20 del Codice);

In questa prospettiva, il predetto schema identifica i tipi di dati che le istituzioni del sistema Afam intendono trattare, con le operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi. L´adozione di un regolamento conforme allo schema tipo, valutato positivamente in questa sede dal Garante, non renderà necessario chiedere all´Autorità un nuovo parere (art. 20, comma 2, del Codice).

Eventuali, ulteriori trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari non considerati nello schema in esame non potranno essere effettuati. Laddove si renda indispensabile trattare ulteriori categorie di dati, o eseguire altre operazioni di trattamento per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, le integrazioni o modifiche dovranno essere sottoposte nuovamente al parere del Garante.

Il parere è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili sia effettuata con atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema tipo di regolamento predisposto dal Ministero dell´università e della ricerca per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le istituzioni del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) in relazione alle finalità da queste perseguite nei singoli casi.

Roma, 8 febbraio 2007    

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli