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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Itel s.r.l. Unipersonale - 18 aprile 2013 [2691090]

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[doc. web n. 2691090]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Itel s.r.l. Unipersonale - 18 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 204 del 18 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di una complessa indagine svolta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Vicenza, è stato accertato che Itel s.r.l. Unipersonale in liquidazione, in qualità di dealer della società Telecom Italia S.p.A., ha provveduto, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2007, all´intestazione di numerosissime schede telefoniche a terze persone, del tutto ignare di tali attribuzioni. In particolare, dalle perquisizioni svolte è stato possibile individuare 17 pratiche di innalzamento soglia attribuite a persone a cui, a loro insaputa, sono state intestate schede telefoniche per un numero complessivo di 3350 utenze. Dalle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento penale, nell´ambito del quale è stata condotta l´indagine, è risultato che "tutti i 17 soggetti, (…), hanno confermato l´indebito trattamento dei loro dati personali, disconoscendo di aver presentato istanze volte all´intestazione delle schede loro fittiziamente attribuite";

VISTO il verbale del 1° giugno 2010, con cui è stata contestata a Itel s.r.l. Unipersonale in liquidazione (di seguito "Itel"), con sede in Arzignano (VI), Via Papa n. 7/1, P.I. 03182570246, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), per aver effettuato un trattamento di dati personali di 17 soggetti, intestando a loro insaputa schede telefoniche, senza adempiere all´obbligo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto della Guardia di finanza, Nucleo di Polizia tributaria di Vicenza, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società ha fatto presente che il procedimento penale, nell´ambito del quale sono emersi i fatti oggetto della presente contestazione, è ancora pendente e che, per tale ragione, non è possibile ritenere già accertata la propria responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Tra l´altro, secondo la parte, "la lettura delle diverse norme, penale ed amministrativa, che entrambe in questa fase si assumono in ipotesi violate (…) sono tra loro incompatibili: o la sig.ra Fochesato Fiorella [rappresentante legale della Itel] ha falsificato ed utilizzato scritture private oppure le stesse erano autentiche ma sarebbe stato violato il dovere di informare i soggetti firmatari dei documenti sul trattamento dei loro dati personali". In caso contrario, secondo la parte, andrebbe applicata la norma speciale in virtù di quanto stabilisce l´art. 9 della legge n. 689/1981. La parte ha in ogni caso disconosciuto l´intestazione multipla delle schede e ha eccepito che al caso di specie sia stato applicato il cumulo materiale, in quanto i fatti contestati ricadrebbero sotto la previsione dell´art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Si osserva, in primo luogo, che il procedimento amministrativo, seppur avviato nell´ambito di un´indagine di carattere penale, ha fatto emergere una responsabilità amministrativa distinta della parte con riferimento al trattamento di dati personali, non conforme alla normativa in materia di protezione dati personali. La condotta illecita, oggetto del presente procedimento, attiene ad una fattispecie distinta da quella di carattere penale che è stata avviata nei confronti della parte, che consiste nell´inosservanza dell´obbligo di rendere l´informativa così come rilevato nel corso degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, cosicché la circostanza che le scritture utilizzate per la sottoscrizione delle multiple attivazioni siano o meno autentiche non rileva in questa sede, in considerazione dell´accertata inconsapevolezza degli interessati circa l´attivazione delle schede SIM da parte del trasgressore. quanto detto trova conferma nel provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006, in materia di servizi telefonici non richiesti (in www.gpdp.it doc. web n. 1242592), è stabilito che "i comportamenti illeciti addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio (cd dealer) o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito operatori) sono presi in esame per i soli profili di competenza del Garante". Va da sé che non è conferente l´argomentazione della parte che chiede l´applicazione dell´art. 9, comma 1, della legge n. 689/1981 e la conseguente individuazione da parte dell´Autorità della norma speciale da applicarsi al caso in esame. La parte, infine, ha chiesto l´applicazione dell´istituto del cumulo giuridico, ritenendo che ricorra l´ipotesi di concorso formale delle violazioni contestate. A tal proposito, si osserva che le condotte sono state poste in essere nei confronti di soggetti diversi e, pertanto, devono ritenersi distinte e indipendenti l´una dall´altra. Sul punto, peraltro, è opportuno rilevare che, come emerge dal verbale di contestazione, "ai fini delle contestazioni amministrative si è tenuto conto solo del numero delle persone ignare (esistenti) nei cui confronti sono state istruite pratiche relative alle multiple intestazioni e non del numero, estremamente più elevato, delle schede fittiziamente intestate o del numero delle pratiche fittiziamente istruite";

RILEVATO, pertanto, che Itel ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo della sottoscrizione di schede telefoniche all´insaputa degli interessati (17 persone), omettendo di rendere l´informativa, in violazione dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con il d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che punisce la violazione dell´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame,

a) in ordine all´aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell´entità del danno o del pericolo, delle modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico la violazione risulta di notevole rilievo posto che sono stati trattati dati di 17 persone, senza rendere loro l´informativa, per l´attivazione di 3350 utenze;

b) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si fa presente che la società è in fase di scioglimento e liquidazione volontaria;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall´art. 161 nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per ciascuno dei 17 interessati, per un ammontare complessivo pari a 102.000,00 (centoduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Itel s.r.l. Unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Arzignano (VI), Via Papa n. 7/1, di pagare la somma complessiva di euro 102.000,00 (centoduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del medesimo Codice, come indicato in motivazione i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 102.000,00 (centoduemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia