Parere sulla bozza della delibera avente a oggetto «Applicazione...
Parere sulla bozza della delibera avente a oggetto «Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai titolari di incarichi dirigenziali e funzioni equiparate», approvata in via preliminare dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 9/9/2026 - 7 ottobre 2026 [10308916]
[doc. web n. 10308916]
Parere sulla bozza della delibera avente a oggetto «Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai titolari di incarichi dirigenziali e funzioni equiparate», approvata in via preliminare dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 9/9/2026 - 7 ottobre 2026
Registro dei provvedimenti
n. 757 del 7 ottobre 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
VISTO il d. lgs. 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);
VISTO il d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO il parere del Garante sullo «schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.» n. 49 del 7/2/2013 (in www.gpdp.it, doc. web n. 2243168);
VISTO il parere del Garante sullo «schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza», n. 92 del 3/3/2016 (ivi, doc. web n. 4772830);
VISTO, in particolare, l’art. 14, comma 1, lett. a)-f), del citato d. lgs. n. 33/2013, secondo cui, con «riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali» devono pubblicare sul sito web istituzionale:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano […]»;
VISTO che i commi 1-bis e 1-quinquies del medesimo articolo estendono i predetti obblighi di pubblicazione anche ai «titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione» e «ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali» mentre per «gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae»;
CONSIDERATO che l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 comporta anche la diffusione di dati personali;
VISTO il punto n. 1 del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23/1/2019, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013 «nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)»;
CONSIDERATO l’art. 1, comma 7, del d.l. n. 162 del 30/12/2019 – approvato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 – e la circostanza che il regolamento previsto per l’individuazione, entro il termine ivi indicato, dei dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento, tra l’altro, ai titolari di incarichi dirigenziali e a quelli ad essi equiparati, non è stato ancora adottato;
CONSIDERATO che in attesa dell’adozione di detto regolamento, il citato comma 7 ha stabilito che ai soggetti di cui all’art. 14, comma 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013 (ossia titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali) non si applicano le misure di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto legislativo, riguardanti i profili di responsabilità e le sanzioni ivi previste;
CONSIDERATO che la medesima disposizione esclude da tale regime i soli titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 165/2001 a cui si continuano ad applicare le citate misure di cui agli artt. 46 e 47;
TENUTO CONTO dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2026/1021 del 29/04/2026 sulla lotta contro la corruzione;
VISTA la nota prot. n. XX del XX con la quale ANAC ha sottoposto a questa Autorità la bozza della delibera avente a oggetto «Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai titolari di incarichi dirigenziali e funzioni equiparate», approvata in via preliminare dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 9/9/2026, disponendo «l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali prima dell’adozione definitiva della stessa»;
CONSIDERATO che in tale atto è specificato, fra l’altro che ANAC ha ritenuto di dover «rivalutare il proprio orientamento in ordine alla sospensione della pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) a e), del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali e ad essi equiparati, espresso nei pareri rilasciati da ANAC nello svolgimento della propria attività consultiva e nello schema di pubblicazione per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 adottato ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto»;
CONSIDERATO che, con lo schema trasmesso, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, ANAC ha pertanto deliberato che:
- «Ai titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 si applicano tutti gli obblighi dell’art. 14 (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 20/2019). A questi continuano a trovare applicazione le norme sulla responsabilità dirigenziale (art. 46) e sulle sanzioni amministrative (art. 47) nei casi di mancata comunicazione e pubblicazione dei dati»;
- «Per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 e per i titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ) con deleghe e ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali, gli obblighi dell’art. 14, co. 1, lett. a) – e) continuano a trovare applicazione. Per detti soggetti è sospesa l’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f), oggetto del sindacato di costituzionalità»;
- «Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, le disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale e le sanzioni amministrative di cui dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 non trovano applicazione»;
- «Resta fermo il potere di ANAC di vigilare sulla mancata attuazione degli obblighi e di esercitare i propri ispettivi, di segnalare all’organo disciplinare e ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti e di rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di cui all’art. 14, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione (art. 45)»;
- «Per l’applicazione degli obblighi di cui all’art. 14 ai titolari di incarichi dirigenziali dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria nonché ai titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, trovano applicazione le disposizioni contenute nei provvedimenti adottati con decreto dell’Autorità politica competente di ciascuna amministrazione in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 7-bis, del d.l. n. 162/2019»;
RICORDATO che la disciplina statale contenuta nel d. lgs. n. 33/2013, nel disciplinare il «Principio generale di trasparenza», richiama il rispetto delle disposizioni in materia, fra l’altro, di protezione dei dati personali (art. 1, comma 2);
TENUTO CONTO che ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD);
TENUTO CONTO che i soggetti pubblici, possono diffondere «dati personali» se previsto «da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali» (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), ma – in ogni caso – nel rispetto del principio di «minimizzazione», in base al quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).
CONSIDERATO che quanto deliberato da ANAC anche con riferimento all’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. da a) a e), del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali e ad essi equiparati, è supportato da un’idonea base normativa – in quanto previsto dalla specifica disciplina statale di settore – e tiene conto di quanto disposto nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 nonché dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 162/2019;
RICHIAMATE le indicazioni fornite dal Garante per il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33/2013, contenuti nel provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c) e 58, par. 3, lett. b), del RGPD, esprime parere favorevole sulla bozza della delibera avente a oggetto «Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai titolari di incarichi dirigenziali e funzioni equiparate», approvata in via preliminare dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 9/9/2026.
Roma, 7 ottobre 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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