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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Service s.r.l. - 29 settembre 2011

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[doc. web n. 2086612]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di  Enterprise Service s.r.l. - 29 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 353 del 29 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 17 dicembre 2009 nei confronti di Enterprise Service s.r.l., con sede in Ariano Irpino (Av), via Torana n. 96, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a seguito della segnalazione del sig. Dipace Luigi Cassio Telesforo pervenuta all´Autorità in data 23 marzo 2009 e inerente l´invio di numerosi fax promozionali indesiderati nel corso dell´anno 2008, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni alla citata società che, con la nota datata 20 maggio 2009, ha fornito riscontro consentendo di accertare che la stessa ha inviato fax indesiderati di natura commerciale al segnalante in carenza di un esplicito consenso e senza aver reso la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 27602/63378 del 17 dicembre 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha osservato che: a) "(…) la stessa Autorità ha constatato (nota n. 23632/65612 del 29 ottobre 2009, allegata allo scritto difensivo) che i numeri di fax da cui arrivano i messaggi promozionali non erano assegnati alla scrivente"; b) "anche il numero di fax 0687435081 dal quale provengono i messaggi contestati (…) non è ad essa assegnato, (come) riscontrabile dalla copia dei numeri di fax intestati alla società (all.2)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in ordine a quanto contestato poiché, nonostante il documento recante i numeri di fax intestati alla società non indichi il numero 0687435081, si rileva, dal medesimo documento, che tale mancanza è riferibile al solo "abbonamento annuale ricezione al 30 settembre 2010", ovvero a una diversa annualità rispetto a quella di invio dei fax promozionali indesiderati (anno 2008) lamentati dal segnalante. Tale documento, pertanto, non dimostra che, all´epoca della condotta oggetto di contestazione, il numero di fax in parola non fosse riconducibile alla Enterprise Service s.r.l.. Peraltro, sul punto, si evidenzia come già con il provvedimento del Garante datato 22 maggio 2009 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1621364), era stata accertata l´attribuibilità, per l´anno 2008, del numero di fax 0687435081 alla società Enterprise Service s.r.l., senza che tale provvedimento sia mai stato impugnato;

RILEVATO che la società ha effettuato il trattamento dei dati del segnalante omettendo di rendere tempestivamente l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione antecedente all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare delle sanzioni pecuniarie, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente, alla sua personalità e alle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´intensità dell´elemento psicologico, mentre, in relazione agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e delle modalità concrete della condotta si rileva come la società abbia inviato numerosi fax promozionali indesiderati al medesimo interessato provocandogli un rilevante pregiudizio;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società non ha dimostrato nè dichiarato di aver rimosso e/o di essersi adoperata per eliminare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, si rileva come nei confronti della società, oltre che un provvedimento dell´Autorità datato 22 maggio 2009, siano stati adottati n. 2 provvedimenti sanzionatori per analoghe violazioni;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si rilevano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione ad eccezione di una lieve perdita di esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Enterprise Service s.r.l., con sede in Ariano Irpino (Av), via Torana n. 96, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare l´importo di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli