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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Reggio Emilia – Comando Polizia municipale - 30 gennaio 2014 [3233413]

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[doc. web n. 3233413]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Reggio Emilia – Comando Polizia municipale - 30 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 43 del 30 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, all´esito di un procedimento amministrativo inerente una segnalazione, l´Autorità ha adottato il provvedimento inibitorio n. 56 del 9 febbraio 2012, con il quale ha accertato che il Comune di Reggio Emilia – Comando Polizia municipale, con sede in via Brigata Reggio n. 28, Reggio Emilia, ha svolto un trattamento di dati personali, a mezzo di un sistema di videosorveglianza, almeno fino al mese di marzo 2011 senza che fosse "stata apposta la segnaletica recante l´informativa semplificata relativamente al trattamento effettuato" in corrispondenza delle aree riprese dal sistema di videosorveglianza, in violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale dell´Ufficio del Garante n. 8298/72974 del 28 marzo 2012 con cui è stata contestata al predetto ente locale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta per la citata contestazione;

VISTI gli scritti difensivi datati 4 maggio 2012 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui l´ente locale ha eccepito la violazione delle norme sul procedimento scandite dal "(…) Regolamento concernente le procedure interne dell´Autorità n. 1/2007 e dall´art. 13 del Regolamento 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio del Garante (…)" nonché la "(…) violazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (…), nonché violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90", poiché "(…) alla segnalazione ed alla fase preistruttoria, non è seguito l´avviso di avvio della fase istruttoria, né quindi il contraddittorio formale; difatti dopo il provvedimento meramente a carattere cautelare, n. 56 del 9 febbraio 2012 (emesso in fase preistruttoria e pervenuto il 10 marzo 2012), si è passati direttamente alla notifica del provvedimento finale a contenuto sanzionatorio". Inoltre, ha evidenziato come la contestazione in argomento non tenga conto di quanto statuito nel provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2012 nel quale "(…) l´Autorità ha preso atto delle ragioni di sicurezza che hanno giustificato l´adozione del sistema di videosorveglianza da parte del Comando di Polizia municipale", senza, alla luce di ciò, tener conto di quanto previsto al punto 3 del provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010, in combinato disposto con l´art. 53 del Codice. Sul punto, ha, altresì osservato, come non si sia considerato quanto previsto al punto 5 del richiamato provvedimento sulla videosorveglianza, atteso che "Nessun dubbio sorge in merito al fatto che nel caso di specie si versasse nell´ambito della sicurezza urbana (…). In tale ambito di sicurezza urbana, non spetta all´Autorità (…) alcun potere di sindacato circa le scelte e l´operato dell´Amministrazione, alla quale spetta stabilire quali misure siano idonee a garantire (…) la sicurezza, la prevenzione, l´accertamento o repressione dei reati o fatti illeciti". Sempre con riferimento al provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, ha rilevato come l´ente locale avesse comunque già provveduto ad apporre i cartelli dell´informativa semplificata di cui al punto 3.1 del citato provvedimento (così come comunicato all´Autorità nella nota datata 30 settembre 2011) nei primi giorni di aprile 2011, ovvero entro il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento in parola sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2010 n. 99. L´ente rileva altresì "(…) la violazione di legge, con particolare riferimento all´art. 1, commi 1 e 2, e art. 3 della l. 241/90 (…)" anche a fronte della "(…) imprecisione terminologica  (…) rivelatoria di una mancanza assoluta di prove ed elementi certi sui quali fondare l´affermazione di responsabilità" e la "(…) insufficienza della motivazione in ordine all´ammontare dalla sanzione comminata (…) ed in particolare degli artt. 161 e 164 del Codice (…) e dell´art. 16 della l. 689/81", atteso che nel caso di specie ricorrono i presupposti per applicare l´art. 164-bis, comma 1 del Codice nonché la violazione dell´art. 3 della legge n. 241/1990, atteso che "Il provvedimento di cui si discute (verbale di contestazione) risulta viziato sotto (…) il profilo dell´omessa indicazione del termine e dell´Autorità a cui ricorrere";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 10 dicembre 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune ha ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo le osservazioni inerenti la scansione del procedimento amministrativo, si evidenzia un diffuso fraintendimento delle norme regolanti, sotto il profilo procedimentale, il caso di specie. E´ preliminarmente indispensabile chiarire che le argomentazioni proposte uniscono quelli che in realtà sono due distinti procedimenti amministrativi, dei quali uno è quello inerente la segnalazione al Garante di cui all´art. 144 del Codice, così come scandito dall´art. 14 del Regolamento 1/2007 e dalla tabella B, al punto 1), recante i "Termini relativi ai procedimenti individuati nel Codice in materia di protezione dei dati personali", allegata al Regolamento n. 2/2007; l´altro è quello sanzionatorio, previsto dall´art. 166 del Codice, così come scandito, in attuazione dell´art. 16 del Regolamento n. 1/2007 e dalla tabella A, al punto 2), recante i "Termini previsti in altre disposizioni normative", allegata al Regolamento n. 2/2007. A fronte di tale inquadramento, si rileva come il provvedimento dell´Autorità n. 56, datato 9 febbraio 2012, in realtà non abbia alcuna valenza cautelare, ma sia il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo innescato dalla segnalazione. Nell´ambito di tale procedimento, in base alle richiamate norme regolamentari, risultano pienamente rispettati i termini afferenti sia l´avvio dell´istruttoria preliminare, formalizzato con la richiesta di informazioni del 3 maggio 2011 (sei mesi dalla presentazione della segnalazione avvenuta il 16 febbraio 2011), sia la chiusura del procedimento stesso, avvenuta con il provvedimento del Garante del 9 febbraio 2012 (180 giorni dalla chiusura dell´istruttoria preliminare). Sul punto, si deve rilevare come il più volte citato provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2012 non risulta essere stato impugnato ai sensi dell´art. 152 del Codice. Alla luce di quanto illustrato, non risultano quindi condivisibili le argomentazioni proposte con i relativi richiami alle norme, anche di natura regolamentare, richiamate. Anche in relazione alle argomentazioni difensive inerenti le asserite finalità di sicurezza, sia pubblica che urbana, dell´impianto di videosorveglianza oggetto della contestazione, si evidenzia come il provvedimento del Garante n. 56, del 9 febbraio 2012, contrariamente a quanto asserito, non attesti in alcun modo che"(…) l´Autorità ha preso atto delle ragioni di sicurezza che hanno giustificato l´adozione del sistema di videosorveglianza da parte del Comando di Polizia municipale". Semmai il contrario, atteso che, oltre a evidenziare i profili di illiceità del trattamento alla luce di quanto disposto dalla legge n. 300/1970, il provvedimento in questione statuisce, nel secondo considerato a pag. 3, che l´ente, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2011 avrebbe dovuto rendere, ai sensi dell´art. 13 del Codice, l´informativa semplificata nelle forme previste dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010. In base a quanto accertato nel provvedimento del 9 febbraio 2012, si evince come l´Autorità non abbia ritenuto che le finalità del trattamento effettuato con l´impianto di videosorveglianza di che trattasi, rientrino tra quelle di cui all´art. 53 del Codice (tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento e repressione dei reati), tenuto anche conto di quanto previsto al punto 5.1 del citato provvedimento generale sulla videosorveglianza. Non può neanche essere condiviso quanto illustrato circa il fatto che l´ente locale avesse comunque già provveduto ad apporre i cartelli dell´informativa semplificata nei primi giorni di aprile 2011 (e quindi prima che scadesse il termine di 12 mesi previsto dal provvedimento dell´8 aprile 2010 per l´adeguamento alle sue prescrizioni). In effetti l´adempimento contestato (omessa informativa) non rientra tra quelli per i quali il citato provvedimento generale del 2010 prevedeva un differimento di 12 mesi (tale termine riguarda unicamente l´obbligo di rendere visibile l´informativa quando il sistema sia attivo in orario notturno). Anche riguardo le argomentazioni afferenti le lamentate violazioni degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, si evidenzia come la Corte di Cassazione si sia ripetutamente espressa nel senso che "nelle fattispecie regolate dalle norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo (art. 7 legge 241/1990), le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea – mediante i meccanismi di informazione e di difesa previsti dagli artt. 17 e 18 – ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al minimum prescritto dalla anzidetta normativa" (Cass. Civile Sez. Lavoro, sent. n. 3254 del 5 maggio 2003). In questo ambito la comunicazione di avvio del procedimento (sanzionatorio) è da individuarsi nell´atto di contestazione della violazione amministrativa, regolarmente notificato all´ente e la partecipazione al medesimo procedimento risulta essersi pienamente realizzata attraverso l´invio di scritti difensivi e l´audizione. Non può neanche essere considerato dirimente quanto osservato circa la mancata applicazione, al caso di specie, di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1 del Codice, atteso che la formulazione di tale norma consente una valutazione di natura discrezionale circa la sua applicabilità, sia da parte dell´organo preposto alla contestazione della violazione (Dipartimento attività ispettive e sanzioni del Garante), sia da parte dell´Autorità competente a definire il procedimento sanzionatorio (Garante per la protezione dei dati personali). Pertanto, ferma restando la discrezionalità delle valutazioni in ordine all´applicabilità dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice, si evidenzia come la determinazione definitiva sui presupposti applicativi dei "casi di minore gravità" spetti, per effetto dell´art. 17 della legge n. 689/1981, al Garante quale autorità competente. Sotto diverso profilo rispetto a quanto già argomentato, risulta inconferente anche quanto osservato circa la lamentata violazione dell´art. 3 della legge n. 241/1990. L´ente non tiene conto di quanto puntualmente rappresentato dal verbale di contestazione nella parte "AVVERTENZE" ove sono contenute tutte le necessarie indicazioni. Ciò a ulteriore dimostrazione del diffuso fraintendimento delle norme regolanti, sotto il profilo procedimentale, il caso di specie;

RILEVATO che il Comune di Reggio Emilia ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Reggio Emilia – Comando Polizia municipale, con sede in via Brigata Reggio n. 28, Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia